Emissioni industriali e discariche: cosa cambia con l’Atto del Governo n. 420
- segreteria5426
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Atto del Governo n. 420: la nuova disciplina su AIA, emissioni industriali e discariche Lo schema di decreto legislativo trasmesso alle Camere il 30 giugno 2026 dà attuazione alla direttiva (UE) 2024/1785, la cosiddetta IED 2.0, che modifica la direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali e la direttiva 1999/31/CE sulle discariche di rifiuti. Il provvedimento, composto da 45 articoli, interviene in modo esteso sul decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Non si limita ad aggiornare valori emissivi: amplia la funzione dell’autorizzazione integrata ambientale, rafforza il rapporto tra ambiente e salute, introduce obblighi organizzativi per i gestori, modifica controlli e sanzioni e porta nuove attività nel perimetro della disciplina IED. Occorre precisare che si tratta ancora di uno schema di decreto legislativo sottoposto al parere parlamentare. L’analisi che segue riguarda pertanto il testo dell’Atto del Governo n. 420 e dovrà essere verificata alla luce del decreto definitivo.
1. L’AIA cambia funzione: non solo emissioni, ma prestazioni ambientali complessive L’articolo 1 ridefinisce l’oggetto dell’autorizzazione integrata ambientale. L’AIA continua a governare la prevenzione e la riduzione delle emissioni in aria, acqua e suolo, ma deve ora concorrere anche alla riduzione della produzione di rifiuti, al miglioramento dell’efficienza nell’uso delle risorse, alla promozione dell’economia circolare e alla decarbonizzazione. Il mutamento è sostanziale. L’autorizzazione tende a diventare uno strumento di governo complessivo della prestazione ambientale dell’installazione. Per il gestore non sarà più sufficiente concentrare la verifica sui soli limiti emissivi: assumono rilievo anche consumi idrici ed energetici, materie prime, riutilizzo delle risorse, produzione di rifiuti e traiettoria di trasformazione industriale.
2. Nuove definizioni: odori, BAT-AEPL e trasformazione industriale profonda L’articolo 2 aggiorna le definizioni dell’articolo 5 del Codice dell’ambiente. Tra le novità più rilevanti: - l’inquinamento comprende espressamente anche gli odori; - vengono introdotti i valori limite di prestazione ambientale; - entrano nel sistema i livelli di prestazione ambientale associati alle migliori tecniche disponibili, i BAT-AEPL; - viene definita la “profonda trasformazione industriale”; - sono disciplinate le tecniche emergenti e i relativi livelli di emissione e di prestazione; - si introduce la registrazione quale possibile alternativa all’autorizzazione per alcune attività di allevamento. L’inclusione degli odori è particolarmente significativa per impianti di trattamento dei rifiuti, allevamenti e attività produttive caratterizzate da emissioni odorigene. La contestazione non sarà confinata alla mera molestia percepita: dovrà essere integrata nella domanda, nelle valutazioni e nelle condizioni autorizzative.
3. BAT più rigorose e requisiti generali vincolanti L’articolo 9 rafforza il ruolo delle migliori tecniche disponibili. Il MASE, di concerto con i Ministeri competenti e d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, potrà adottare requisiti generali vincolanti per specifiche categorie di installazioni. In presenza di tali requisiti, il rilascio dell’AIA potrà avvenire attraverso una verifica di conformità dell’istanza, con una potenziale semplificazione del procedimento. La semplificazione, tuttavia, non equivale a un abbassamento degli standard. I requisiti dovranno fondarsi sulle BAT e individuare i limiti più rigorosi imponibili alle sottocategorie omogenee di installazioni. Lo schema amplia inoltre i regimi di deroga, ma li assoggetta a presupposti, motivazioni e controlli più strutturati.
4. Domanda di AIA e coordinamento con la VIA Gli articoli 7, 8 e 10 incidono sulla sequenza procedimentale e sulla documentazione. Fuori dai procedimenti autorizzatori unici, l’istanza di AIA dovrà essere presentata dopo il provvedimento di esclusione dalla VIA o dopo il provvedimento favorevole di VIA. La domanda di AIA dovrà considerare, tra l’altro, l’acqua riutilizzata, gli odori, gli impatti sulla salute umana e, ove necessario, la dichiarazione di conformità relativa alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell’articolo 184-ter del d.lgs. n. 152/2006. Per le imprese questo impone una maggiore coerenza tra progetto, valutazioni ambientali e assetto autorizzativo. Una modifica tecnica non adeguatamente qualificata nella fase progettuale può produrre ritardi, richieste integrative o la necessità di riavviare parti del procedimento.
5. Digitalizzazione delle autorizzazioni L’articolo 6 prevede la digitalizzazione e telematizzazione dei procedimenti AIA, dalla presentazione delle istanze alla gestione delle autorizzazioni. Il pieno sviluppo dei sistemi elettronici è fissato entro il 31 dicembre 2035. Analoga previsione è introdotta per gli impianti di incenerimento e coincenerimento. La data è lontana, ma la direzione è chiara: documentazione, controlli, aggiornamenti e accesso del pubblico saranno sempre più tracciabili e interoperabili. La qualità del dato ambientale diventa quindi parte integrante della compliance.
6. Sistema di gestione ambientale obbligatorio e audit periodico Una delle innovazioni più incisive è contenuta nell’articolo 13. Il gestore dovrà predisporre e attuare un sistema di gestione ambientale entro il 1° luglio 2030; per le installazioni autorizzate successivamente, entro il termine stabilito per la prima comunicazione di attuazione delle prescrizioni. Il sistema dovrà essere messo a disposizione del pubblico, riesaminato e sottoposto almeno ogni tre anni ad audit da parte di organismi accreditati o verificatori ambientali. Lo schema riconosce come equivalenti i sistemi certificati UNI EN ISO 14001:2015 e quelli registrati EMAS. Non si tratta di un adempimento puramente formale. Il sistema dovrà raccordare politica ambientale, obiettivi, monitoraggio, uso delle risorse, sostanze pericolose, rifiuti, manutenzione dei presidi e progressi verso la trasformazione dell’installazione. Per le imprese già dotate di sistemi ISO 14001 o EMAS sarà necessario verificare l’effettiva corrispondenza tra certificazione, AIA e organizzazione interna.
7. Condizioni autorizzative, BAT-AEL e prestazioni ambientali Sempre l’articolo 13 impone all’autorità competente di fissare i valori limite di emissione sui valori più rigorosi della gamma dei BAT-AEL che risultino ottenibili e mantenibili stabilmente applicando le BAT, tenendo conto degli effetti incrociati e della valutazione dell’intera gamma svolta dal gestore. L’AIA dovrà inoltre contenere valori o livelli di prestazione relativi ad acqua, energia, materie prime e rifiuti, requisiti per il controllo del consumo e del riutilizzo delle risorse, disposizioni sulla manutenzione dei presidi e misure di protezione del suolo e delle acque. Le deroghe ai BAT-AEL e ai BAT-AEPL restano possibili, ma richiedono una valutazione motivata e verificabile. La sproporzione tra costi e benefici ambientali dovrà essere valutata secondo la metodologia europea; le condizioni delle deroghe dovranno essere riesaminate periodicamente.
8. Riesame dell’AIA e piani di trasformazione L’articolo 15 introduce nuove ipotesi di riesame, anche quando un’amministrazione competente in materia sanitaria ritenga necessaria la revisione dell’autorizzazione nell’interesse della salute pubblica per rischi emersi successivamente. Per i riesami avviati dopo il 1° gennaio 2030, il sistema di gestione ambientale dovrà comprendere, nei casi previsti, un piano di trasformazione dell’installazione per il periodo 2030-2050, orientato verso un’economia pulita, circolare e climaticamente neutra. Lo schema disciplina anche proroghe connesse alla trasformazione industriale profonda, ma le condiziona a un cronoprogramma, a tappe verificabili, a comunicazioni annuali e al mantenimento di un elevato livello di protezione ambientale.
9. Modifiche impiantistiche: non basta più il silenzio dell’autorità L’articolo 16 rende obbligatoria una pronuncia espressa dell’autorità competente sulle comunicazioni relative alle modifiche, prima della loro attuazione. Se non può essere escluso un potenziale effetto negativo, il gestore dovrà presentare una nuova domanda di autorizzazione. È prevista inoltre l’istanza di aggiornamento dell’AIA per alcune manutenzioni straordinarie non già autorizzate, per nuovi assetti impiantistici o gestionali che modifichino le BAT di riferimento, per nuovi inquinanti o nuovi punti di emissione e scarico e per la proroga della durata di esercizio delle discariche. Ne deriva l’esigenza di una procedura aziendale preventiva che qualifichi ogni modifica prima di ordinare lavori, acquistare impianti o cambiare il ciclo produttivo.
10. Controlli, sospensione dell’esercizio e qualità delle misurazioni L’articolo 17 rafforza i controlli e amplia le misure in caso di inosservanza. La sospensione dell’autorizzazione o della parte interessata dell’installazione può essere disposta senza indugio e cessa soltanto dopo il ripristino della conformità. In presenza di violazioni persistenti che mettano in pericolo la salute o provochino serie ripercussioni sull’ambiente, oppure di violazioni reiterate più di due volte in un anno, è prevista la sospensione dell’esercizio. Il controllo comprende anche la verifica della cessazione della qualifica di rifiuto e degli obblighi relativi al sistema di gestione ambientale. I laboratori dovranno garantire standard di qualità conformi alle norme CEN, ISO o equivalenti.
11. Incidenti e obblighi informativi L’articolo 18 estende espressamente alla salute umana gli obblighi di prevenzione e intervento in caso di incidenti o imprevisti. Sono previsti flussi informativi specifici quando risultino coinvolte risorse destinate all’acqua potabile, acque minerali, infrastrutture per le acque reflue o altri Stati membri. La gestione dell’emergenza deve quindi coordinare competenze tecniche, sanitarie, ambientali e comunicative. Piani di emergenza, deleghe, reperibilità e procedure di escalation dovranno essere coerenti con le prescrizioni autorizzative.
12. Sanzioni: aggravanti e collegamento con i controlli L’articolo 21 modifica l’articolo 29-quaterdecies del Codice dell’ambiente. Tra gli interventi figurano l’estensione delle sanzioni amministrative alle omissioni relative al sistema di gestione ambientale e l’introduzione, nella determinazione dell’importo, di aggravanti quali la reiterazione e la compromissione di un elevato livello di protezione della salute o dell’ambiente. I proventi delle sanzioni vengono destinati al potenziamento delle ispezioni straordinarie e dei controlli sugli impianti privi di autorizzazione. Questo collegamento rende plausibile un’intensificazione dell’attività ispettiva e suggerisce di rafforzare audit interni e tracciabilità delle azioni correttive.
13. Risarcimento del danno alla salute: un nodo interpretativo L’articolo 26 introduce nel Codice dell’ambiente il nuovo articolo 33-bis. In caso di danno alla salute derivante dalla violazione di condizioni autorizzative o della disciplina applicabile, il danneggiato ha diritto al risarcimento a carico del responsabile. Il dossier parlamentare segnala una criticità: la relazione illustrativa richiama la responsabilità per attività pericolose di cui all’articolo 2050 del codice civile, mentre il testo normativo rinvia all’articolo 2043. La differenza è rilevante soprattutto in materia di onere della prova. Questo disallineamento merita attenzione nel testo definitivo perché può incidere concretamente sull’effettività della tutela risarcitoria richiesta dal diritto europeo.
14. Nuovo regime per allevamenti di suini e pollame L’articolo 22 introduce un titolo speciale per gli allevamenti ricadenti nel nuovo Allegato VIII-bis. Le Regioni dovranno definire procedure di autorizzazione o registrazione; sono previsti criteri di cumulo per installazioni vicine riconducibili allo stesso gestore o a gestori collegati, in modo da evitare elusioni delle soglie. I gestori dovranno controllare emissioni e prestazioni ambientali, conservare i dati per almeno cinque anni e rispettare le migliori tecniche disponibili anche nella gestione del letame. In caso di degrado significativo o pericolo per la salute, l’autorità potrà sospendere il funzionamento nel rispetto della normativa sul benessere animale. L’applicazione è scaglionata dopo l’entrata in vigore delle norme operative europee: quattro anni per gli allevamenti con capacità pari o superiore a 600 UBA, cinque anni da 400 UBA e sei anni per le altre installazioni comprese nel nuovo regime.
15. Discariche, pirolisi, gassificazione e incenerimento Il recepimento incide direttamente sul settore dei rifiuti. L’articolo 44 elimina la presunzione secondo cui il rispetto del d.lgs. n. 36/2003 sulle discariche soddisfa automaticamente i requisiti IED: anche le discariche vengono ricondotte più pienamente al meccanismo delle conclusioni sulle BAT. Per gli impianti di gassificazione e pirolisi, l’articolo 29 ridefinisce le condizioni di esclusione dalla disciplina sull’incenerimento e coincenerimento. L’esclusione opera soltanto se i gas o liquidi prodotti sono trattati prima dell’incenerimento e se sono rispettati specifici requisiti prestazionali sulle emissioni. Per inceneritori e coinceneritori viene esteso il monitoraggio alle condizioni di esercizio diverse da quelle normali e alle fasi pianificate di avvio e arresto. Particolare attenzione è dedicata a diossine, furani e PCB diossina-simili.
16. Nuove attività assoggettate ad AIA L’articolo 35 amplia l’Allegato VIII del d.lgs. n. 152/2006. Entrano o vengono espressamente ricomprese, al ricorrere delle condizioni e soglie applicabili, la pirolisi, la laminazione a freddo dell’acciaio, alcune presse per fucinatura di grande potenza, la fabbricazione di batterie su scala di gigafactory, l’estrazione industriale di determinati minerali strategici, la digestione anaerobica nel trattamento biologico dei rifiuti e l’elettrolisi dell’acqua per la produzione di idrogeno. Le imprese che svolgono attività oggi esterne al perimetro AIA devono verificare immediatamente classificazione, soglie, regime transitorio e tempi di adeguamento.
17. Regime transitorio L’articolo 43 prevede decorrenze differenziate. Per le installazioni già comprese nell’Allegato VIII, molte nuove disposizioni opereranno in occasione del riesame o aggiornamento e comunque entro le date finali stabilite. Per attività di nuova inclusione sono previsti termini collegati alla pubblicazione delle pertinenti conclusioni sulle BAT, con scadenze massime che arrivano al 2034 o al 2036. Le deroghe già concesse dovranno essere rivalutate; per alcune relazioni di riferimento già presentate senza garanzia finanziaria, la garanzia dovrà essere prestata entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto.
Cosa devono fare ora le imprese
Anche prima del testo definitivo, è opportuno avviare una verifica preventiva articolata su almeno sette aree: 1. mappatura delle attività e verifica dell’inclusione negli Allegati VIII e VIII-bis; 2. confronto tra AIA, ciclo produttivo reale, punti di emissione, scarichi e gestione dei rifiuti; 3. analisi delle BAT applicabili, dei BAT-AEL e dei futuri BAT-AEPL; 4. verifica o progettazione del sistema di gestione ambientale e del programma di audit; 5. procedura interna per classificare preventivamente modifiche e manutenzioni straordinarie; 6. aggiornamento di deleghe ambientali, responsabilità, flussi verso l’Organismo di vigilanza e Modello 231; 7. revisione dei piani di emergenza, dei controlli sui fornitori e della tracciabilità delle azioni correttive. Il punto centrale della riforma è organizzativo. L’adempimento ambientale viene sempre più valutato come sistema: qualità dei dati, procedure, responsabilità, capacità di prevenire gli incidenti e coerenza tra autorizzazione e gestione effettiva dell’impianto.
L’articolo esamina uno schema normativo non ancora definitivo e ha finalità informativa; non sostituisce la consulenza riferita al singolo impianto o procedimento.
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