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Decreto “Terra dei fuochi”: l’Italia da esecuzione alla Sentenza CEDU “Cannavacciuolo” e guarda con fiducia alla Direttiva 2024/1203

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Commento alle “Modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale e al Codice dell’ambiente (D.lgs. n. 152/2006) intervenute con il Decreto-legge n. 116 dell’8 Agosto 2025 recante “disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi”. (In GU n. 183 del 08/08/2025 in vigore dal 09/08/2025)

 

L’approfondimento di Enrico Napoletano


Napoletano E., Decreto “Terra dei fuochi”: l’Italia da esecuzione alla Sentenza CEDU “Cannavacciuolo” e guarda con fiducia alla Direttiva 2024/1203, in Tutela Amb. Riv. Trim. dir. amb., 03/2025, p. 1, inedita.


 

Sommario – 1. Premessa. – 2. Modifiche all’articolo 131-bis c.p. in tema di “Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto” di natura ambientale. – 3. Modifiche all’elenco dei reati ambientali presupposto della responsabilità amministrativa dell’Ente (D.lgs. n. 231/2001). – 4. Modifiche all’Articolo 452-sexies c.p. rubricato “Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività”. – 5. Modifiche all’Articolo 452-quaterdecies c.p. rubricato “Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”. – 6. Modifiche all’Articolo 212 rubricato “Albo Nazionale dei Gestori Ambientali”. – 7. I nuovi reati di abbandono di rifiuti: modifiche all’Articolo 255 del D.lgs. n. 152/2006 ora rubricato “Abbandono di rifiuti non pericolosi” e introduzione della nuova fattispecie di cui all’Articolo 255-bis del D.lgs. n. 152/2006 rubricato “Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari” e 255-ter del D.lgs. n. 152/2006 rubricato “Abbandono di rifiuti pericolosi”. – 7.1. La contravvenzione di “Abbandono di rifiuti non pericolosi” (Art. 255). – 7.2. Il nuovo delitto di “Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari” (255-bis). – 7.3. Il nuovo delitto di “Abbandono di rifiuti pericolosi” (255-ter). – 8. Modifiche all’Articolo 256 del D.lgs.n. 152/2006 rubricato “Attività di gestione di rifiuti non autorizzata” . – 9. Modifiche all’Articolo 256-bis del D.lgs. n. 152/2006 rubricato “Combustione illecita di rifiuti”. – 10. Modifiche all’Articolo 258 del D.lgs. n. 152/2006 rubricato “Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri e dei formulari” . – 11. Modifiche all’Articolo 259 del D.lgs. n. 152/2006 ora rubricato “Spedizione illegale di rifiuti”. – 12. Introduzione dei nuovi articoli 259-bis e ter. – 13. Altre modifiche rilevanti ai fini della conduzione delle indagini ambientali. – 14. Osservazioni conclusive.


 

1.     Premessa

 

Il 30 luglio 2025 il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto-legge “Terra dei Fuochi” (D.l. 8/08/2025 n. 116), un provvedimento che introduce misure straordinarie per contrastare i reati ambientali e restituire legalità ai territori colpiti da roghi e traffici illeciti di rifiuti, tutelando la salute pubblica e l’ambiente.

Come si legge nel testo di commento degli atti parlamentari (d.d.l. n. 1625 Senato della Repubblica, XIX Legislatura) il D.l. n. 116/2025 risponde alla straordinaria necessità di assicurare il contrasto delle attività illecite in materia di rifiuti che interessano l’intero territorio nazionale e in particolare le aree meglio note della c.d. “Terra dei fuochi”, specialmente dopo la nota Sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) del 30 gennaio 2025 per la quale l’Italia deve presentare al Servizio di esecuzione delle sentenze del Consiglio d’Europa (COE) un Piano d’azione entro settembre 2025, il ché costituisce motivo per l’urgente adozione del presente provvedimento. La situazione di inquinamento ambientale risulta, infatti, particolarmente grave nelle suddette aree «sia per le 33.000 tonnellate circa di rifiuti urbani e speciali presenti in superficie (ovvero nelle strade, sotto i ponti e i viadotti, nelle rotatorie, nei canali), sia per le bonifiche da effettuare nelle porzioni del sottosuolo dei terreni che, negli anni ’80 e ’90, sono stati oggetto di sversamenti di rifiuti provenienti da tutto il territorio nazionale, attraverso il traffico illegale gestito dalla criminalità. Il territorio interessato è rappresentato da 90 Comuni in provincia di Napoli e Caserta, per un totale di circa 150.000 ettari e una popolazione di quasi 2.000.000 di abitanti, con elevati livelli di rischio per la salute dei cittadini presenti in tutti i Comuni e, in modo particolarmente critico, in almeno 30 Comuni».

Le esigenze di ordine e sicurezza pubblica e di tipo ambientale sottese al provvedimento sono riconducibili al fenomeno dei roghi tossici: come noto, infatti, gli incendi, dolosi o colposi, sprigionano nubi di fumo nero con elevato pericolo di rilascio di diossine, oltre a provocare allarme sociale, come accaduto di recente, con ricadute negative sulla sicurezza pubblica.

Il D.l. n. 116/2025 – si legge – «tiene anche conto dell’impostazione contenuta nella recentissima direttiva europea sulla tutela dell’ambiente attraverso il diritto penale, di cui anticipa alcuni contenuti. Detta direttiva, comunque, anche alla luce della recente pubblicazione sulla G.U. della legge di delegazione europea, che contiene anche criteri specifici di delega per la sua attuazione, è già oggetto di un approfondito esame, da parte delle amministrazioni competenti, al fine dell’armonica realizzazione, nell’ordinamento domestico, dei vincoli da essa discendenti».

Molte le novità introdotte dal D.l. n. 116/2025 che possono così riepilogarsi:

·      modifiche al Codice dell’ambiente (D.lgs. n. 152/2006): viene ridisegnata l’intera risposta punitiva per contrastare i fenomeni di abbandono di rifiuti, pericolosi e non pericolosi, che determinano situazioni di potenziale contaminazione anche grave prevendendo nuove fattispecie di reato e trasformando le vecchie contravvenzioni in delitti con un rinnovato quadro sanzionatorio;

·      modifiche al Titolo VI bis del Codice penale: viene inasprito il delitto di “Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività” (Art. 452-sexies c.p.) e, unitamente al delitto di “Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti” (Art. 452-quaterdecies c.p.), viene introdotta una nuova circostanza aggravante a effetto speciale per il caso in cui dal fatto derivi anche un pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone ovvero un pericolo di compromissione o deterioramento di una matrice ambientale;

·      modifiche alla responsabilità degli Enti da reato ambientale (D.lgs. n. 231/2001): viene ampliato il catalogo dei reati presupposto sia alle nuove fattispecie introdotto per contrastare il sempre più grave e diffuso fenomeno di abbandono di rifiuti sia alle fattispecie delittuose già esistenti quali il “Traffico e l’abbandono di materiale ad alta radioattività” (Art. 452-sexies c.p.), l’”Impedimento del controllo” (Art. 452-septies c.p.) e l’omessa bonifica (Art. 452-terdecies c.p.);

·      modifiche al Codice di procedura penale e altre leggi speciali: si prevede l’arresto anche in flagranza differita per i reati ambientali più gravi, come disastro ambientale e il traffico illecito di rifiuti, vengono rafforzate le pene per l’abbandono e la gestione non autorizzata di rifiuti, con misure accessorie come la sospensione della patente, il fermo del veicolo e l’esclusione dall’Albo dei gestori ambientali per le imprese non in regola e per contrastare l’abbandono di rifiuti da veicoli sarà possibile utilizzare anche immagini di videosorveglianza.

 

2.     Modifiche all’articolo 131-bis c.p. in tema di “Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto” di natura ambientale

 

Il D.l. n. 116/2025 apporta una significativa novità ai fini della valutazione della particolare tenuità del fatto ambientale. Il terzo comma dell’articolo 131-bis infatti viene novellato dal Legislatore con l’introduzione di un nuovo numero, il 4-ter) che individua quelle fattispecie di reato ambientale, consumate o tentate, che non possono accedere al regime speciale della particolare tenuità, e precisamente: l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede «per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 255-ter, 256, commi 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis, e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

 

3.     Modifiche all’elenco dei reati ambientali presupposto della responsabilità amministrativa dell’Ente (D.lgs. n. 231/2001)

 

Il D.l. n. 116/2025 apporta delle novità significative anche sul terreno della responsabilità amministrative degli Enti per i reati ambientali commessi da apicali o subordinati nel suo interesse o a suo vantaggio.

Di seguito, in Tabella 1 una rappresentazione sintetica delle modifiche apportate all’articolo 25-undecies del D.lgs. n. 231/2001 dal D.l. n. 116/2025:

 

Testo previgente al D.l. n. 116/2025

Testo novellato dal D.l. n. 116/2025

Art. 25-undecies D.lgs. 231/2001

“Reati ambientali”

Art. 25-undecies D.lgs. 231/2001

“Reati ambientali”

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell’articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

b) per la violazione dell’articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

c) per la violazione dell’articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell’articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;

e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell’articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

f) per la violazione dell’articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

g) per la violazione dell’articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9 per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all’articolo 137:

(1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

(2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all’articolo 256:

(1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

(2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

(3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all’articolo 257:

(1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

(2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell’articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell’articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all’articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell’articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo ([1]);

h) per la violazione dell’articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell’articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall’articolo 3-bis, comma 1, della medesima l. n. 150 del 1992, rispettivamente:

(1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

(2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

(3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

(4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall’articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all’articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all’articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall’articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Se l’ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all’articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell’articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

b) per la violazione dell’articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da seicento a novecento quote;

c) per la violazione dell’articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell’articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a mille quote;

e) per la violazione dell’articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da cinquecento a novecento quote per il caso previsto dal primo comma e da seicento a milleduecento quote per i casi previsti dal secondo comma;

e-bis) per la violazione dell’articolo 452-septies, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

e-ter) per la violazione dell’articolo 452-terdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

e-quater) per la violazione dell’articolo 452-quaterdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote, nel caso previsto dal primo comma, da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote nel caso previsto dal secondo comma e da cinquecento a mille quote nel caso previsto dal terzo comma;

f) per la violazione dell’articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

g) per la violazione dell’articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a), b), d), e) ed e-quater), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9.

 

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all’articolo 137:

(1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

(2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

a-bis) per il reato di cui all’articolo 255-bis, la sanzione pecuniaria da trecentocinquanta a quattrocentocinquanta quote;

a-ter) per il reato di cui all’articolo 255-ter:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria da quattrocento a cinquecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da cinquecento a seicentocinquanta quote;

b) per i reati di cui all’articolo 256:

1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, secondo periodo, e 3, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote;

3-bis) per la violazione dei commi 1-bis, primo periodo, e 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;

3-ter) per la violazione dei commi 1-bis, secondo periodo, e 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da seicento a milleduecento quote;

3-quater) per la violazione dei commi 5 e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 

b-bis) per il reato di cui all’articolo 256-bis:

1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 1, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote;

3) per la violazione del comma 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

4) per la violazione del comma 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;

c) per i reati di cui all’articolo 257:

(1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

(2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell’articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell’articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote;

g) per la violazione dell’articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo ([2]);

h) per la violazione dell’articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

2-bis. Quando ricorre l’ipotesi di cui all’articolo 259-ter del decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152, le sanzioni previste dal comma 2, lettere a-bis), a-ter), b), ed e) sono diminuite da un terzo a due terzi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Nei casi di condanna per i reati indicati al comma 2, lettere a), numero 2), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi. Nei casi di condanna per i reati indicati dal comma 2, lettere b), b-bis) ed e), si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a un anno. Se l’ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale, agli articoli 256, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all’articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3.

Tabella 1

 

Dalla lettura del testo a fronte è possibile apprezzare l’intervento operato dal legislatore:

·     sono state inasprite le sanzioni amministrative, determinate in quote, rispettivamente per il delitto di “Inquinamento ambientale” (Art. 452-bis c.p.), per cui viene innalzato il minimo edittale che passa da 250 a 400 quote fino a un massimo di 600 quote che, invece, rimane invariato e, per il delitto di “Disastro ambientale” (Art. 452-quater c.p.), invece, si prevede un innalzamento generale sia del minimo sia del massimo edittale che passa dagli originari 400-800 quote ai rinnovati 600-900 quote;

·     vengono inseriti nell’elenco dei reati presupposto i delitti di “Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività” (Art. 452-sexies c.p.), l’”Impedimento del controllo” (Art. 452-septies c.p.) e l’omessa bonifica (Art. 452-terdecies c.p.), fino a questo momento inspiegabilmente rimasti fuori, e ricollocato organicamente il delitto di “Attività organizzate finalizzate al traffico illecito di rifiuti (Art. 452-quaterdecies c.p.), con inasprimento dell’apparato sanzionatorio che vede adesso la sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote, nel caso previsto dal primo comma, da 450 a 750 quote nel caso previsto dal secondo comma e da 500 a 1.000 quote nel caso previsto dal terzo comma;

·     entrano, inoltre, nell’elenco dei reati presupposto anche i nuovi reati introdotti nel sistema di tutela penale nella gestione dei rifiuti e precisamente: “Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari” (Art. 255-bis D.lgs. n. 152/2006), “Abbandono di rifiuti pericolosi” (Art. 255-ter D.lgs. n. 152/2006), “Combustione illecita di rifiuti” (Art. 256-bis D.lgs. n. 152/2006), anche nella forma colposa allorquando ricorre l’ipotesi di cui all’articolo 259-ter del D.lgs. n. 152/2006;

·     in ultimo, viene rafforzata anche la risposta con applicazione delle pene accessorie: il nuovo comma 7 prevede che:

o      nei casi di condanna per i reati di scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose tra quelle indicate in Tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla Parte terza (Art. 137, co. 3) ovvero di scarico oltre i valori limite delle sostanze indicate in Tabella 3/A dell’Allegato 5 (Art. 137, co. 5, secondo periodo) ovvero per violazione del divieto di scarico in acque superficiali (Art. 103) o sotterranee (Art. 104) (Art. 137, co. 11), si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi;

o      nei casi di condanna per i reati di “Attività di gestione di rifiuti non autorizzata” (Art. 256), “Combustione illecita di rifiuti” (Art. 256-bis) e di “Spedizione illegale di rifiuti” (Art. 259), si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a un anno;

o      se l’ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di “Inquinamento” o “Disastro ambientale” (Artt. 452-bis e 452-quater) ovvero di “Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività” (Art. 452-sexies) e di “Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti” (Art. 452-quaterdecies) nonché dei reati di “Attività di gestione di rifiuti non autorizzata” (Art. 256), “Combustione illecita di rifiuti” (Art. 256-bis) e di “Spedizione illegale di rifiuti” (Art. 259), si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3.

 

4.     Modifiche all’Articolo 452-sexies c.p. rubricato “Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività”

 

Il D.l. n. 116/2025 non interviene sul piano della tipicità della condotta incriminata – descritta al comma 1 – ma, piuttosto, abroga il comma 3 e sostituisce il comma 2 con una nuova circostanza aggravante ad effetto speciale – con aumento sino alla metà – allorquando ricorrono delle speciali condizioni di pericolo per la salute o per l’ambiente.

Più precisamente, come emerge dalla Tabella 2 che segue, la condotta di traffico o abbandono di materiale radioattivo assume un disvalore penale maggiore allorquando ne derivi una situazione di pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone (pericolo per la salute individuale o collettiva) ovvero un pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo (punto 1) ovvero  di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna (punto 2) (pericolo per l’ambiente).

 

Testo previgente al D.l. n. 116/2025

Testo novellato dal D.l. n. 116/2025

Art. 452-sexies c.p.

“Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività”

Art. 452-sexies c.p.

“Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività”

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

2. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

 

 

 

 

 

 

 

3. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

2. La pena di cui al primo comma è aumentata sino alla metà quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Tabella 2

 

Per vero, la condizione così descritta ripropone la descrizione del fatto tipico del delitto di inquinamento ambientale, quale compromissione o deterioramento significativa e misurabile delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo ovvero  di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna, differenziandosi da questa per il differente livello di offensività: mentre, infatti, la fattispecie di cui all’articolo 452-bis è di evento e di danno, la fattispecie di “Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività” di cui all’articolo 452-sexies, invece, come detto al paragrafo § 1 del Capitolo 8, Sezione Prima della Parte Speciale, è strutturato come tipica fattispecie di pericolo, astratto, in riferimento alla violazione di cui al primo comma per le diverse attività indicate dalla norma (anche una sola di esse), a prescindere dall’effettività del danno cagionato all’ambiente e concreto, invece, nelle ipotesi aggravate.

Alle medesime conclusioni si giunge anche con riferimento all’ulteriore condizione aggravante di cui alla lettera b), laddove il fatto illecito sia commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 del D.lgs. n. 152/2006 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

 

5.     Modifiche all’Articolo 452-quaterdecies c.p. rubricato “Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”

 

Anche per questa fattispecie il D.l. n. 116/2025 non interviene sul piano della tipicità della condotta incriminata – descritta al comma 1 – ma, piuttosto, introduce, dopo comma secondo, un nuovo comma non meglio numerato che prevede una nuova circostanza aggravante ad effetto speciale – con aumento sino alla metà – allorquando ricorrono delle speciali condizioni di pericolo per la salute o per l’ambiente.

Come già si è detto per la fattispecie di “Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività” di cui all’articolo 452-sexies, come emerge dalla Tabella 3 che segue, la condotta di “traffico illecito di rifiuti” assume un maggiore disvalore penale allorquando dalle attività continuative e organizzate di cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti ne derivi una situazione di pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone ovvero un pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo (punto 1) ovvero  di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna (punto 2) ovvero ancora qualora l’illecito sia commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 del D.lgs. n. 152/2006 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze

 

Testo previgente al D.l. n. 116/2025

Testo novellato dal D.l. n. 116/2025

Art. 452-quaterdecies c.p.

“Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”

Art. 452-quaterdecies c.p.

“Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all’articolo 33.

4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell’ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all’eliminazione del danno o del pericolo per l’ambiente.

5. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

2-bis. (?) Le pene previste dai commi che precedono sono aumentate fino alla metà, quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all’articolo 33.

4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell’ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all’eliminazione del danno o del pericolo per l’ambiente.

5. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

Tabella 3

 

Per vero, la nuova aggravante desta perplessità atteso che risulta difficile comprendere seriamente come da una condotta materiale di cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti possa derivare una situazione di pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone ovvero per l’integrità ambientale senza che il rifiuto venga gestito in violazione del generale divieto di abbandono di cui all’articolo 192 del codice ambientale: con ciò ponendo delle questioni interpretative di sovrapposizione di norme incriminatrici e di concorso materiale di fattispecie.

 

6.     Modifiche all’Articolo 212 rubricato “Albo Nazionale dei Gestori Ambientali”

 

L’articolo 1 al comma 1, lettera a) prevede una modifica all’art. 212 del Codice dell’ambiente, inserendo un nuovo comma 19-ter, relativo all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali; in particolare viene contemplata una sanzione amministrativa accessoria per le imprese di trasporto iscritte all’Albo degli autotrasportatori per conto terzi di cui alla legge n. 298/1974, laddove le predette imprese commettano una delle violazioni previste dal Titolo VI della Parte Quarta, risultando così destinatarie, tanto delle sanzioni previste per ciascuna violazione, quanto della sanzione della sospensione, dall’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, da quindici giorni a due mesi.

In caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell’articolo 8-bis della legge 24 ottobre 1981, n. 689 o di recidiva ai sensi dell’articolo 99 del codice penale, si applica la sanzione accessoria della cancellazione dall’Albo nazionale con divieto di reiscrizione prima che siano trascorsi due anni.

L’intervento in esame è finalizzato a disincentivare condotte illecite da parte di imprese professioniste del trasporto che subirebbero forti limitazioni o esclusioni rispetto all’esercizio dell’attività di trasporto.

 

7.     I nuovi reati di abbandono di rifiuti: modifiche all’Articolo 255 del D.lgs. n. 152/2006 ora rubricato “Abbandono di rifiuti non pericolosi” e introduzione della nuova fattispecie di cui all’Articolo 255-bis del D.lgs. n. 152/2006 rubricato “Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari” e 255-ter del D.lgs. n. 152/2006 rubricato “Abbandono di rifiuti pericolosi”

 

Il terreno su cui si è concentrata principalmente l’azione del legislatore è certamente quello della gestione dei rifiuti di cui alla Parte Quarta del Codice dell’ambiente.

Il comma 1 del D.l. n. 116/2025, alle lettere b), c), d), e) f), g) e h) contiene, infatti, il gruppo di interventi che riorganizzano l’intera azione di tutela dell’ambiente in relazione alle condotte di abbandono di rifiuti definendo tre livelli progressivi di offensività a cui corrispondono tre distinte fattispecie penali incriminatrici: gli articoli 255, rinominato “Abbandono di rifiuti non pericolosi”, 255-bis, rubricato “Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari” e 255-ter rubricato “Abbandono di rifiuti pericolosi”.

 

7.1. La contravvenzione di “Abbandono di rifiuti non pericolosi” (Art. 255)

 

Il primo reato novellato, l’articolo 255, di cui si riporta l’intervento in Tabella 4, è una revisione della preesistente fattispecie incriminatrice che già nella modifica del nomen juirs della rubrica segna chiaramente l’intento del Legislatore di differenziare più marcatamente la risposta punitiva per tipologia di rifiuto sia esso pericolo o non pericoloso.

 

Testo previgente al D.l. n. 116/2025

Testo novellato dal D.l. n. 116/2025

Art. 255 D.lgs. n. 152/2006

“Abbandono di rifiuti”

Art. 255 D.lgs. n. 152/2006

“Abbandono di rifiuti non pericolosi”

1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 256, co. 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, co. 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l’ammenda da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro. Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio.

1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all’articolo 232-ter è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l’abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all’articolo 232-bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all’articolo 231, co. 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta a euro millecinquecentocinquanta.

3. Chiunque non ottempera all’ordinanza del Sindaco, di cui all’articolo 192, co. 3, o non adempie all’obbligo di cui all’articolo 187, co. 3, è punito con la pena dell’arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena puo’ essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all’articolo 192, co. 3, ovvero all’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 187, co. 3.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l’ammenda da millecinquecento (1.500,00) a diciottomila (18.000,00) euro. Quando l’abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l’utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi, secondo le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

1.1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con l’arresto da sei mesi a due anni o con l’ammenda da tremila a ventisettemila euro.

1-bis. Fuori dai casi di cui all’articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando l’abbandono o il deposito riguarda rifiuti ai sensi degli articoli 232-bis e 232-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 80 euro a 320 euro.

1-ter. L’accertamento delle violazioni di cui al comma 1-bis può avvenire senza contestazione immediata attraverso le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza posti fuori o all’interno dei centri abitati. Il Sindaco del Comune in cui è stata commessa la violazione di cui al comma 1-bis è competente all’applicazione della correlata sanzione amministrativa pecuniaria.

Tabella 4

 

Il nuovo articolo 255, innanzitutto, ha un ambito di operatività circoscritto ai soli rifiuti non pericolosi come chiaramente dettato dalla modifica della rubrica. Sul piano oggettivo del costrutto della fattispecie nulla cambia in punto di tipicità rispetto alla previgente fattispecie: la condotta penalmente rilevante resta definita come reato comune e si caratterizza per la violazione del generale divieto di abbandono di rifiuti, di cui all’articolo 192, co. 1 e 2, e dallo speciale divieto di abbandono di veicoli fuori uso, di cui all’articolo 231, co. 1 e 2 ovvero dalla loro immissione nelle acque superficiali o sotterranee.

La fattispecie resta una contravvenzione ma adesso sanzionata con pene più severe (l’ammenda da € 1.500,00 a € 18.000,00) di quelle precedentemente previste (l’ammenda da € 1.000,00 a € 10.000,00).

L’intervento si completa con la previsione di una fattispecie soggettivamente qualificata (titolari di imprese e responsabili di enti) punita sempre a titolo di contravvenzione, ma con una pena più elevata (art. 1, comma 1, lett. b) n. 2). Va segnalato che tale ipotesi, prevista al nuovo comma 1.1 dell’art. 255 sostituisce l’attuale previsione di cui al vigente art. 256, comma 2, che viene di conseguenza abrogato (art. 1, comma 1, lett. d), n. 3), in coerenza con la scelta di cui si è detto di riorganizzate la tutela penale di tutte le condotte di abbandono.

Il nuovo comma 1.1., poi, prevede – passando da una fattispecie di reato comune ad una di reato proprio – che allorquando la condotta penalmente rilevante viene commessa dai “titolari di imprese” e dai “responsabili di enti” la sanzione diviene più grave prevedendo la pena alternativa dell’arresto da sei (6) mesi a due (2) anni o con l’ammenda da € 3.000,00 a € 27.000,00.

Inoltre, in coerenza con la scelta di riorganizzate la tutela penale di tutte le condotte di abbandono che vede anche la revisione dell’articolo 256 secondo uno schema di progressioni di offensività, appare corretta la scelta di modificare – sia al comma 1 sia al comma 1.1. – la clausola di riserva dall’originaria “Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 256, co. 2” all’attuale “Salvo che il fatto costituisca più grave reato”, vieppiù che – come vedremo a seguire – la stessa condotta di abbandono di rifiuti non pericolosi ben potrebbe determinare sia un’esposizione a pericolo della salute e dell’ambiente – con ciò integrando la nuova fattispecie di cui al successivo articolo 255-bis – ma anche una vera e propria compromissione o deterioramento significativo e misurabile – rilevante ai fini del delitto di inquinamento o disastro ambientale di cui agli articoli 452-bis e quater c.p. – .

Quando l’abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l’utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi, secondo le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

In ultimo, viene riscritto e sostituito anche il comma 1-bis che punisce – sempre con la sanzione amministrativa pecuniaria – la condotta di chi, violando il divieto di cui all’ art. 232-bis[3] e 232-ter[4], abbandona sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi, rifiuti di piccolissime dimensioni, quali, mozziconi dei prodotti da fumo, scontrini, fazzoletti di carta, gomme da masticare; la sanzione amministrativa pecuniaria è determinata nel pagamento di una somma da € 80 a € 320 e, con l’introduzione del nuovo comma 1-ter, l’accertamento delle violazioni può avvenire senza contestazione immediata attraverso anche l’utilizzo delle immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza posti fuori o all’interno dei centri abitati. La ratio dell’incriminazione è evidente: rafforzare la tutela del decoro urbano dei centri abitati e limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell’ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni e di mozziconi dei prodotti da fumo attraverso la sensibilizzazione dei consumatori sulle conseguenze nocive per l’ambiente.

Restano vigenti ed operative le previsioni di cui ai previgenti commi 2 e 3.

 

7.2. Il nuovo delitto di “Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari” (255-bis)

 

L’articolo 255-bis introduce una nuova e autonoma fattispecie di reato, come chiaramente indicano tanto la collocazione entro un’autonoma previsione, con autonomo e distinto nomen iuris, quanto la stessa descrizione del fatto, delineata come fattispecie delittuosa e calibrata alle sole ipotesi di «Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari», ossia – come definito in Tabella 5 – allorquando la condotta di abbandono o di immissione di rifiuti non pericolosi presenti un quid pluris di pericolosità per la tutela della salute e dell’integrità ambientale.

 

Art. 255-bis D.lgs. n. 152/2006

“Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari”

1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni se:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o l’incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

2. I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi.

3. Quando l’abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l’utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Tabella 5

 

Più precisamente, il quid pluris di offensività della condotta di abbandono o immissione dei rifiuti in corpo idrico superficiale o sotterraneo, tale da giustificare una risposta sanzionatoria con la pena della reclusione da sei (6) mesi a cinque (5) anni chiunque, viene colta dal Legislatore nell’esposizione a pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone ovvero nel pericolo di una compromissione o deterioramento delle acque o dell’aria o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo ovvero ancora di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna ovvero ancora se l’abbandono o l’immissione illecita è commessa in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

La fattispecie sembra porsi in un rapporto di progressione di offensività assai più ampio in quanto, laddove la condotta di abbandono o di immissione di rifiuti non pericolosi in un corpo idrico superficiale o sotterraneo determini una situazione effettiva di danno che vada oltre la mera esposizione a pericolo dei beni finali protetti dalla fattispecie penale incriminatrice – la vita e la salute individuale e collettiva ovvero l’integrità e qualità delle matrici ambientali – allora la condotta di base integrerà la più grave fattispecie delittuosa di inquinamento o disastro ambientale a seconda che la presenza dei rifiuti non pericolosi abbandonati abbia comportato una mera compromissione o un deterioramento significativo e misurabile delle anzidette matrici ambientali (Art. 452-bis c.p.) o addirittura abbiamo determinato delle conseguenze non volute quali la morte o la lesione di persone (Art. 452-ter c.p.) o, nei casi più gravi, un’alterazione irreversibile o reversibile a condizioni molto onerose oppure l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della significatività della condotta di abbandono (Art. 452-quater c.p.). Il tutto con un’adeguata e proporzionata calibrazione del quadro sanzionatorio perfettamente in linea con l’intento descrittivo di una progressione di offensività.

Anche con riferimento a tale ipotesi, è previsto un aggravamento di pena in relazione alla qualità soggettiva degli autori che siano titolari di imprese o responsabili di enti (comma 2) e la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi, secondo le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

 

7.3. Il nuovo delitto di “Abbandono di rifiuti pericolosi” (255-ter)

 

Il nuovo delitto introdotto all’articolo 255-ter, per vero, ricalca lo schema della condotta tipica già commentata con riferimento sia all’articolo 255 e al nuovo 255-bis – come evidente dalla Tabella 6 – differenziandosi da questi unicamente per l’oggetto materiale delle condotte di abbandono o di immissione, rappresentato dai soli rifiuti pericolosi, come confermato dal nomen iuris della rubrica, e dalla più rigorosa risposta sanzionatoria.

 

Art. 255-ter D.lgs. n. 152/2006

“Abbandono di rifiuti pericolosi”

1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. La pena è della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

3. I titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi. Quando ricorre taluno dei casi di cui al comma 2, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.

Tabella 6

 

Mentre, infatti, la condotta di mero abbandono o di immissione in corpo idrico superficiale o sotterraneo commessa da una persona è punita come contravvenzione con la sanzione dell’ammenda da € 1.500,00 a € 18.000,00 se trattasi di rifiuti non pericolosi (art. 255, co. 1), mentre è punita come delitto con la pena della reclusione da uno (1) a cinque (5) anni se trattasi di rifiuti pericolosi (art. 255-ter, co. 1) e, nei casi particolari di esposizione a pericolo per la salute e l’ambiente è punita con la reclusione da sei (6) mesi a cinque (5) anni, se trattasi di rifiuti non pericolosi (art. 255-bis) oppure da un (1) anno e sei (6) mesi a sei (6) anni, se trattasi di rifiuti pericolosi.

Stesso discorso per i casi in cui la condotta tipica viene commessa da “titolari di imprese” o “responsabili di enti” è prevista la pena dell’arresto da sei (6) mesi a due (2) anni o dell’ammenda da € 3.000,00 a € 27.000,00, se trattasi di rifiuti non pericolosi (art. 255-bis, co. 1.1.) che, nei casi particolari di esposizione a pericolo per la salute e l’ambiente, prevede la reclusione da nove (9) mesi a cinque (5) anni e sei (6) mesi (art. 255-bis, co. 2) mentre, invece, se trattasi di rifiuti pericolosi, è prevista la reclusione da un (1) anno a cinque (5) anni e sei (6) mesi e nei casi particolari di esposizione a pericolo per la salute e l’ambiente la pena è della reclusione da due (2) anni a sei (6) anni e sei (6) mesi.

 

8.     Modifiche all’Articolo 256 del D.lgs.n. 152/2006 rubricato “Attività di gestione di rifiuti non autorizzata”

 

L’articolo 1, co. 1, lettera d) del D.l. n. 116/2025 prevede dei piccoli interventi di modifica anche al reato di “attività di gestione di rifiuti non autorizzata” delineata all’articolo 256, come risulta dalla Tabella 7.

 

 

Testo previgente al D.l. n. 116/2025

Testo novellato dal D.l. n. 116/2025

Art. 256 D.lgs. n. 152/2006

“Attività di gestione di rifiuti non autorizzata”

Art. 256 D.lgs. n. 152/2006

“Attività di gestione di rifiuti non autorizzata”

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, co. 1, Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al co. 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, co. 1, Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell’arresto da uno a tre anni e dell’ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell’area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell’autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

 

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all’articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al co. 1, lettera b).

 

 

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all’articolo 227, co. 1, lettera b), è punito con la pena dell’arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, co. 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, ((...)) 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l’obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Ai soggetti di cui all’articolo 234 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000, fatto comunque salvo l’obbligo di corrispondere i contributi pregressi.

9. Le sanzioni di cui al co. 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, co. 1, Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

1-bis. La pena per i fatti di cui al comma 1, primo periodo, è della reclusione da uno a cinque anni quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.

1-ter. Nel caso in cui le violazioni di cui ai commi 1 e 1-bis siano commesse mediante l’utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da tre a nove mesi, secondo le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

1-quater. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 1 e 1-bis, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

3-bis. La realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata è punita con la reclusione da due a sei anni quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni.

3-ter. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 3 e 3-bis, consegue la confisca dell’area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, salvo che appartenga a persona estranea al reato, fatti comunque salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai di cui ai commi 1, 1-bis, 3 e 3-bis sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all’articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

 

Tabella 7

 

Innanzitutto, sia la fattispecie di “gestione non autorizzata di rifiuti” di cui al comma 1 sia la fattispecie di “discarica abusiva” di cui al comma 3 non vengono toccate nella loro descrizione del fatto tipico, rimanendo tale alla previgente formulazione, ma cessano di essere delle ipotesi contravvenzionali per diventare delle ipotesi delittuose sanzionate, la prima con la pena della reclusione da sei (6) mesi a tre (3) anni, se si tratta di rifiuti non pericolosi, e della reclusione da uno (1) a cinque (5) anni se i fatti riguardano rifiuti pericolosi; mentre, la seconda con la pena della reclusione da uno (1) a cinque (5) anni se la condotta di realizzazione o gestione della discarica riguarda rifiuti non pericolosi oppure la reclusione da un (1) anno e sei (6) mesi a cinque (5) anni e sei (6) mesi se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

Inoltre, anche con riferimento a tali ipotesi di reato sono garantiti i trattamenti sanzionatori più severi per i casi in cui l’attività di gestione non autorizzata di rifiuti o la realizzazione o la gestione di una discarica abusiva determini l’esposizione a pericolo dei beni della vita, dell’incolumità delle persone e dell’ambiente, visto nei suoi elementi essenziali, analogamente, dunque, a quanto operato con riferimento alle ipotesi – base e qualificate – di abbandono di rifiuti.

Con riferimento agli ulteriori elementi di raccordo tra le ipotesi di reato previste dall’articolo 256 e quelle precedenti, va anche ribadito che l’ipotesi di abbandono qualificata dalla condizione personale di “titolare dell’impresa o responsabile di enti”, attualmente incastonata nell’ambito della gestione non autorizzata di rifiuti (vigente art. 256, comma 2) è stata riposizionata nell’ambito delle ipotesi di cui agli articoli 255 e seguenti, in quanto propriamente attinente alla condotta dell’abbandono di rifiuti.

 

9.     Modifiche all’Articolo 256-bis del D.lgs. n. 152/2006 rubricato “Combustione illecita di rifiuti”

 

Ispirata alla stessa filosofia di rafforzare la risposta punitiva alle condotte illecite di gestione dei rifiuti, il D.l. n. 116/2025 reca disposizioni modificatrici della fattispecie di reato concernenti la combustione illecita di cui all’articolo 256-bis [art. 1, comma 1, lett. e)] – come si evidenzia in Tabella 8 – mediante la previsione di un più grave trattamento sanzionatorio là dove si verifichino le conseguenze del pericolo per la vita o l’incolumità delle persone, del pericolo di compromissione o deterioramento degli elementi essenziali dell’ecosistema ovvero la combustione avvenga in siti contaminati o potenzialmente tali, secondo le previsioni della legislazione speciale, nonché con specifiche previsioni volti a risolvere preventivamente problemi di concorso di norme (comprese quelle codicistiche poste a tutela dell’incolumità pubblica) che potrebbero sollevarsi in relazione allo sviluppo concreto della singola “combustione” in incendio [art. 256-bis, comma 3-ter)].

 

 

Testo previgente al D.l. n. 116/2025

Testo novellato dal D.l. n. 116/2025

Art. 256-bis D.lgs. n. 152/2006

“Combustione illecita di rifiuti”

Art. 256-bis D.lgs. n. 152/2006

“Combustione illecita di rifiuti”

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.

2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all’articolo 255, co. 1, e le condotte di reato di cui agli articoli 256 e 259 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti.

3. La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al co. 1 è commesso nell’ambito dell’attività di un’impresa o comunque di un’attività organizzata. Il titolare dell’impresa o il responsabile dell’attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l’autonomo profilo dell’omessa vigilanza sull’operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all’impresa o all’attività stessa; ai predetti titolari d’impresa o responsabili dell’attività si applicano altresì le sanzioni previste dall’articolo 9, co. 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. La pena è aumentata di un terzo se il fatto di cui al co. 1 è commesso in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

5. I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al co. 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell’articolo 259, co. 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato co. 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell’area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell’autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.

6. Si applicano le sanzioni di cui all’articolo 255 se le condotte di cui al co. 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all’articolo 184, co. 2, lettera e). Fermo restando quanto previsto dall’articolo 182, co. 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all’abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all’articolo 255, commi 1 e 1.1 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti. Se i fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 sono commessi in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti, le pene per i predetti reati non possono essere inferiori a quelle stabilite dal comma 1.

3-bis. La combustione di rifiuti non pericolosi è punita con la reclusione da tre a sei anni, quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

La combustione di rifiuti pericolosi, quando ricorre taluno dei casi di cui al periodo che precede, è punita con la reclusione da tre anni e sei mesi a sette anni. 3-ter. Se ai fatti di cui al comma 3-bis segue l’incendio, le pene ivi previste sono aumentate sino alla metà.

4. La pena è aumentata di un terzo se i fatti di cui ai commi 1 e 3-bis sono commessi in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

5. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell’area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell’autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.

 

 

Tabella 8

 

 

10.  Modifiche all’Articolo 258 del D.lgs. n. 152/2006 rubricato “Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri e dei formulari”

 

Marginali le modifiche apportare all’articolo 258 – di cui in Tabella 9 – in quanto, senza toccare la descrizione del fatto tipico delle fattispecie ivi previste, al comma 2 prevede un adeguamento della risposta sanzionatoria passando da una pena pecuniaria da € 2.000,00 a € 10.000,00 all’attuale pena pecuniaria da € 4.000,00 a € 20.000,00 per chi omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico e al nuovo comma 2-bis introduce, invece, la nuova sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno (1) a quattro (4) mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e da due (2) a otto (8) mesi se si tratta di rifiuti pericolosi con sospensione dall’Albo nazionale dei gestori ambientali per un periodo da due (2) a sei (6) mesi se il trasporto riguarda rifiuti non pericolosi e da quattro (4) a dodici (12) mesi se il trasporto riguarda rifiuti pericolosi.

 

 

Testo previgente al D.l. n. 116/2025

Testo novellato dal D.l. n. 116/2025

Art. 258 D.lgs. n. 152/2006

“Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri e dei formulari”

Art. 258 D.lgs. n. 152/2006

“Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri e dei formulari”

1. I soggetti di cui all’articolo 189, co. 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all’articolo 190, co. 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell’infrazione e dalla carica di amministratore.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l’anno da prendere in considerazione è quello dell’ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell’infrazione.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all’articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell’articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all’articolo 190, co. 1, o del formulario di cui all’articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi.

6. I soggetti di cui all’articolo 220, co. 2, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

7. I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ((...)) che non effettuano la comunicazione di cui all’articolo 189 ((, co. 5,)) ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

8. In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall’articolo 184, commi 5- bis.1 e 5-bis.2, e dall’articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata degli stessi obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro.

9. Chi con un’azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

10. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l’obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all’articolo 188-bis, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al co. 1 del medesimo articolo, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi.

11. Le sanzioni di cui al co. 10 sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all’iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al co. 1 dell’articolo 188-bis e dalle procedure operative. Non è soggetta alle sanzioni di cui al co. 11 la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal decreto citato.

12. Gli importi delle sanzioni di cui al co. 10 sono versati ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all’articolo 252, co. 5, ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 253, co. 5, secondo criteri e modalità di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

13. Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all’annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell’ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all’articolo 190, co. 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da quattromila a ventimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell’infrazione e dalla carica di amministratore.

2-bis. All’accertamento della violazione di cui al comma 2 consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e da due a otto mesi se si tratta di rifiuti pericolosi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo I, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. All’accertamento della violazione consegue altresì la sospensione dall’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’articolo 212 per un periodo da due a sei mesi se il trasporto riguarda rifiuti non pericolosi e da quattro a dodici mesi se il trasporto riguarda rifiuti pericolosi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all’articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena della reclusione da uno a tre anni nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

4-bis. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei reati di cui al comma 4, secondo e terzo periodo, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

Tabella 9

 

11.  Modifiche all’Articolo 259 del D.lgs. n. 152/2006 ora rubricato “Spedizione illegale di rifiuti”

 

Analogo inasprimento del trattamento sanzionatorio, attraverso la sostituzione del delitto all’attuale fattispecie contravvenzionale, è attuato [art. 1, comma 1, lett. g)] con riferimento all’articolo 259, dedicato alla “spedizione illegale dei rifiuti”, come si evidenzia in Tabella 10. La trasformazione in delitto, infatti, si accompagna alla sostituzione della rubrica, che non menziona più il “traffico illecito” ma appunto la “spedizione illegale” con ciò conformandosi al diritto sovranazionale, ed al corretto richiamo ai regolamenti sopravvenuti nella specifica materia e correttamente richiamati nella descrizione del fatto tipico: Regolamento n. 1013/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 (relativo alle spedizioni di rifiuti, a partire dal 12 luglio 2007, così come previsto dalla normativa transitoria di cui all’art. 61, co. 1.) e Regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, adottato l’11 aprile 2024 (concernente la disciplina delle spedizioni di rifiuti. Tale atto normativo modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056, abrogando contestualmente il Regolamento (CE) n. 1013/2006).

 

Testo previgente al D.l. n. 116/2025

Testo novellato dal D.l. n. 116/2025

Art. 259 D.lgs. n. 152/2006

“Traffico illecito di rifiuti”

Art. 259 D.lgs. n. 152/2006

“Spedizione illegale di rifiuti”

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell’articolo 26 del regolamento (CEE) 1 febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell’Allegato II del citato regolamento in violazione dell’articolo 1, co. 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell’ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l’arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al co. 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, co. 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente spedizione illegale ai sensi degli articoli 2, punto 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 e dell’articolo 3, punto 26 del regolamento (UE) n. 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

 

Tabella 10

 

12.  Introduzione dei nuovi articoli 259-bis e ter

 

Il D.l. n. 116/2025 ha, infine, previsto una nuova circostanza aggravante ad effetto speciale – Tabella 11 – d per i delitti di cui agli articoli 256, 256-bis e 259, quando i fatti sono commessi nell’ambito nell’attività organizzata di una impresa o comunque di una attività organizzata [art. 259-bis, introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera h)], che è peraltro costruita sulla falsariga dell’aggravante già prevista per il solo reato di cui all’articolo 256-bis, dal vigente comma 3, che viene di conseguenza abrogato.

In ultimo, si prevede l’introduzione della corrispondente ipotesi colposa per tutti i casi in cui la fattispecie contravvenzionale, attualmente vigente, sia stata trasformata in delitto, onde evitare di lasciare aperti vuoti di tutela in tutti i casi in cui la condotta, avente ad oggetto il rifiuto, sia supportata da un atteggiamento psicologico soltanto colposo [art. 259-ter, introdotto dall’articolo 1, comma 1, lett. h)].

 

Art. 259-bis

“Aggravante dell’attività di impresa”

1. Le pene rispettivamente previste dagli articoli 256, 256-bis e 259 sono aumentate di un terzo se i fatti sono commessi nell’ambito dell’attività di un’impresa o comunque di un’attività organizzata. Il titolare dell’impresa o il responsabile dell’attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l’autonomo profilo dell’omessa vigilanza sull’operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all’impresa o all’attività stessa. Ai predetti titolari d’impresa o responsabili dell’attività si applicano altresì le sanzioni previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 259-ter

“Delitti colposi in materia di rifiuti”

1. Se taluno dei fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Tabella 11

 

 

13.  Altre modifiche rilevanti ai fini della conduzione delle indagini ambientali

 

L’articolo 3 del D.l. n. 116/2025 contempla una modifica dell’articolo 382-bis del codice di procedura penale volta a rendere applicabile l’istituto dell’arresto in flagranza differita ad una serie di reati, di significativo disvalore penale, diretti a tutelare il bene giuridico ambiente.

L’istituto, in ragione del quale si considera comunque in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica risulta inequivocabilmente autore del fatto, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto, viene esteso ai più significativi illeciti ambientali, in quanto si ritiene di dover attribuire un ulteriore strumento operativo in grado di intervenire sulle condotte di illecito ambientale, proprio in ragione della rilevanza del bene giuridico protetto, esattamente con la stessa ratio sottesa alla previsione dell’istituto per i reati di violenza di genere, i reati commessi durante o in occasione di manifestazioni sportive, nonché le lesioni per il personale sanitario e per il personale delle forze di polizia in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Nello specifico i reati che vengono richiamati, per l’applicabilità dell’istituto de quo e della fictio iuris in ragione della quale si considera in flagranza anche il fatto verificato con i riscontri video-fotografici entro le 48 ore dall’accadimento materiale, sono, con riguardo al codice penale, l’art. 452-bis (inquinamento ambientale), l’art. 452-ter (morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale), l’art. 452-quater (disastro ambientale), l’art. 452-sexies (traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività) e l’art. 452-quaterdecies (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti), e con riferimento al Codice dell’ambiente, invece, i reati di nuovo conio di cui agli articoli 255-bis ( Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari) e 255-ter (Abbandono di rifiuti pericolosi), nonché i reati previsti dall’art. 256, commi 1, secondo periodo, 1-bis, 3 e 3-bis (attività di gestione di rifiuti non autorizzata) dall’art. 256-bis (combustione illecita di rifiuti) e dall’art. 259 (traffico illecito di rifiuti).

L’articolo 4 del D.l. n. 116/2025 prevede l’ampliamento del novero dei reati contemplati nell’articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, cui può, quindi, applicarsi l’istituto eccezionale della tecnica investigativa speciale delle operazioni sotto copertura, venendo così ad includere nell’ambito di applicazione della norma tutte quelle ipotesi di illecito ambientale ritenute di particolare disvalore penale. La ragione dell’intervento legislativo trova il suo fondamento nell’esigenza di ampliare le casistiche per il ricorso da parte delle Forze di polizia all’istituto dell’agente sotto copertura, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a), della legge n. 146/2006 che definisce le modalità di svolgimento della tecnica investigativa speciale indicando una serie di attività “consentite”. Nello specifico, l’istituto de quo troverà applicazione, con riguardo al codice penale, all’art. 452-bis (inquinamento ambientale), all’art. 452-ter (morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale), all’art. 452-quater (disastro ambientale), all’art. 452-sexies (traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività) e all’art. 452-quaterdecies (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti), e con riferimento al Codice dell’ambiente, invece, ai reati di nuovo conio di cui agli articoli 255-bis ( Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari) e 255-ter (Abbandono di rifiuti pericolosi), nonché i reati previsti dall’art. 256, commi 1, secondo periodo, 1-bis, 3 e 3-bis (attività di gestione di rifiuti non autorizzata) dall’art. 256-bis (combustione illecita di rifiuti) e dall’art. 259 (traffico illecito di rifiuti) proprio poiché tutte queste fattispecie rappresentano veri e propri reati spia dell’operatività di gruppi criminali organizzati.

Infine, sempre per tali fattispecie di reato, l’articolo 5 del D.l. n. 116/2025 ne estende, ai sensi dell’articolo 34 del d.lgs. 159 del 2011, la misura di prevenzione dell’Amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende.

 

14.  Osservazioni conclusive

 

Il D.l. n. 116/2025 se per un verso rappresenta indubbiamente una risposta forte da parte del legislatore ai sempre crescenti fenomeni di aggressione alle differenti matrici ambientali, per altro verso, nonostante le intenzioni dichiarate, rappresenta l’ennesima occasione persa di recepire le indicazioni posta dalla Direttiva europea 2024/1203 in modo organico e, soprattutto, armonizzando anche il piano della prevenzione. Seppur rappresenta un punto di partenza su cui costruire il prossimo recepimento della Direttiva europea, ancorché le tempistiche di esecuzione della Sentenza CEDU “Cannavacciuolo” fossero così ristrette, era lecito aspettarsi qualcosa di più anche sul piano generale della prevenzione dei reati ambientali. 

Resta forte il convincimento dello scrivente che la battaglia ambientale di contrasto alle sempre crescenti forme di inquinamento e disastro anche per abbandono di rifiuti non verrà vinta con il ricorso al solo inasprimento periodico della risposta sanzionatoria – con buona pace del ruolo di extrema ratio del sistema penalistico – ma coordinando le esigenze di repressione con quelle di prevenzione.

La massiva trasformazione degli illeciti ambientali nella gestione dei rifiuti da fattispecie contravvenzionali ad ipotesi delittuose relega nella sostanziale inapplicabilità il procedimento di estinzione delle contravvenzioni ambientali che non hanno causato un danno o un pericolo concreto di danno all’ambiente, di cui alla già vecchia Parte Sesta Bis del Codice dell’ambiente, introdotta con la legge n. 68/2015. D’altronde, è lo stesso legislatore europeo che con la Direttiva 2024/1203 da un lato afferma che «le norme sanzionatorie vigenti (…) non sono state sufficienti a garantire la conformità con il diritto dell’Unione in materia di tutela dell’ambiente» (Considerato 4) richiedendo agli Stati membri di «rivedere l’elenco dei reati ambientali di cui alla direttiva 2008/99/CE e aggiungere altre categorie di reati (…) le (cui) sanzioni dovrebbero essere inasprite al fine di aumentarne l’effetto deterrente» e migliorare «l’efficacia dell’accertamento, dell’indagine, del perseguimento o del giudizio relativi ai reati ambientali» (Considerato 5) ma, dall’altro lato, ricorda anche che «la complementarità del diritto penale e del diritto amministrativo è fondamentale per prevenire e scoraggiare condotte illecite che danneggiano l’ambiente».

Su questa base occorre allora ridisegnare l’intero rapporto di complementarità tra il sistema penalistico repressivo – oggi ulteriormente inasprito in ottica deterrente – e il sistema amministrativo deflattivo.

Quanto al piano repressivo, appare innegabile – quantomeno agli occhi di chi quotidianamente si confronta nelle aule giudiziarie con le contestazioni ambientali oggi oggetto di modifica – la necessità di un adeguamento non solo della natura giuridica delle fattispecie di abbandono di rifiuti, sempre più ricorrenti nelle contestazioni giudiziarie, ma anche l’adeguamento di una più adeguata risposta sanzionatoria a fenomeni sempre più gravi di abbandono o di interramento di rifiuti che, all’evidenza, ha mostrato tutta la sua inefficacia sul piano della prevenzione generale e speciale per comportamenti criminosi che, per lo più, trovavano il loro scontato epilogo in prescrizioni assai brevi. La trasformazione, dunque, opera delle implicazioni sul piano sostanziale e procedurale assai significative quanto:

·        al differente volgere dei termini di prescrizione che da un minimo di 4 anni quali contravvenzioni ora passano a un minimo di 6 anni in quanto delitti;

·        alla preclusione agli istituti della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di natura ambientale di cui all’articolo 131-bis c.p. e dell’oblazione anche facoltativa di cui agli articoli 162 e 162-bis c.p.

Appare ulteriormente adeguata anche la speciale previsione di una fattispecie caratterizzata da particolari condizioni di abbandono in quanto sempre più ricorrenti come contestazioni giudiziarie, ancorché da porre correttamente in rapporto alle fattispecie delittuose di inquinamento ambientale, di morte come conseguenza dell’inquinamento o del disastro ambientale. Il quid pluris di offensività della condotta illecita viene colta dal legislatore nell’esposizione a pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone ovvero nel pericolo di una compromissione o deterioramento delle acque o dell’aria o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo ovvero ancora di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna ovvero ancora se l’abbandono o l’immissione illecita è commessa in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. Ebbene, le nuove fattispecie di abbandono di cui ai nuovi articoli 255, 255-bis e 256 sembrano porsi in un rapporto di progressione di offensività assai più ampio in quanto, laddove la condotta di abbandono o di immissione di rifiuti non pericolosi in un corpo idrico superficiale o sotterraneo determini una situazione effettiva di danno che vada oltre la mera esposizione a pericolo dei beni finali protetti dalla fattispecie penale incriminatrice – la vita e la salute individuale e collettiva ovvero l’integrità e qualità delle matrici ambientali – allora la condotta base integrerà la più grave fattispecie delittuosa di inquinamento o disastro ambientale a seconda che la presenza dei rifiuti non pericolosi abbandonati abbia comportato una mera compromissione o un deterioramento significativo e misurabile delle anzidette matrici ambientali (Art. 452-bis c.p.) o addirittura abbiamo determinato delle conseguenze non volute quali la morte o la lesione di persone (Art. 452-ter c.p.) o, nei casi più gravi, un’alterazione irreversibile o reversibile a condizioni molto onerose oppure l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della significatività della condotta di abbandono (Art. 452-quater c.p.). Il tutto con un’adeguata e proporzionata calibrazione del quadro sanzionatorio perfettamente in linea con l’intento descrittivo di una progressione di offensività.

Appare discutibile, invece, la scelta del legislatore di voler separare in autonome fattispecie di reato speculari condotte di abbandono che si differenziano unicamente in ragione della differente natura pericolosa o non pericolosa del rifiuto che risponde unicamente a logiche simboliche e allarmistiche e non a serie ragioni di politica criminale.

Quanto, infine, al sistema amministrativo esso necessita di essere ricalibrato almeno su tre punti specifici:

1)      ridefinizione del perimetro di operatività del procedimento di estinzione di cui alla Parte Sesta Bis del Codice dell’ambiente;

2)      potenziamento delle misure premiali per i responsabili degli illeciti ambientali non solo del Codice penale ma anche del Codice dell’ambiente che prima della dichiarazione d’apertura del dibattimento abbiano concluso positivamente le attività di smaltimento o recupero di rifiuti abbandonati, ripristino e/o bonifica dei siti contaminati;

3)      incentivo per i responsabili del delitto di discarica abusiva che prima della dichiarazione d’apertura del dibattimento abbiano concluso positivamente le attività di smaltimento o recupero di rifiuti abbandonati, ripristino e/o bonifica dei siti contaminati con adozione di un idoneo sistema di controllo ex D.lgs. n. 231/2001 della non applicabilità della confisca dell’area sulla quale erano presenti i rifiuti abbandonati.

Se è vero che l’obiettivo primario del sistema penalistico ambientale deve essere quello di preservare la qualità ambientale da condotte sempre più lesive è altrettanto vero che obiettivo del sistema amministrativo non può che essere quello di assicurare idonei strumenti che rendano fattibile ed economicamente sostenibile il risanamento del danno ambientale in adesione al principio “chi inquina paga” senza onere ulteriore a carico dello Stato. Il recepimento della Direttiva europea 2024/1203 può rappresentare un’utile occasione per intervenire sul piano amministrativo e renderlo efficacemente coordinato con l’azione penale secondo un vero doppio binario repressivo-preventivo.

 


[1]  L’art. 260-bis è stato abrogato dal d.l.135/2018.

[2]  L’art. 260-bis è stato abrogato dal d.l.135/2018.

[3] Art. 232-bis (Rifiuti di prodotti da fumo). – 1. I Comuni provvedono a installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo. 2. Al fine di sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l’ambiente derivanti dall’abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo, i produttori, in collaborazione con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, attuano campagne di informazione. 3. È vietato l’abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi.

[4] Art. 232-ter (Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni). 1. Al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell’ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, è vietato l’abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi.

 
 
 

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