D.L. 177/2026: le novità su terre da scavo, CSS-combustibile e bonifiche
Analisi del decreto ambiente entrato in vigore il 9 ottobre 2026: condizioni delle semplificazioni e verifiche operative per imprese, gestori e professionisti.
1. Un decreto già in vigore, ancora soggetto a conversione
Il decreto-legge 8 ottobre 2026, n. 177, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell’8 ottobre 2026, è entrato in vigore il 9 ottobre. Interviene sulle istruttorie ambientali, sulla gestione degli eventi climatici, sull’economia circolare e sulle bonifiche. Il commento riguarda il testo originario: le disposizioni sono già efficaci, ma potranno essere modificate durante la conversione parlamentare. Alla data del 12 ottobre il relativo disegno di legge, C. 3133, risulta assegnato alla Camera.
Per le imprese, le novità di maggiore impatto riguardano le terre e rocce da scavo, l’impiego del CSS-combustibile e i procedimenti per i siti contaminati. Altre misure riguardano soprattutto amministrazioni pubbliche, consorzi e produttori di bottiglie per bevande. Occorre quindi distinguere le regole immediatamente utilizzabili dai finanziamenti e dalle discipline che richiedono successivi provvedimenti.
2. Istruttorie ambientali: screening VIA e attenzione ai profili sanitari
L’articolo 1 modifica la parte seconda del D.Lgs. 152/2006. Nell’articolo 8, comma 2-bis, vengono espressamente richiamate le verifiche di assoggettabilità a VIA e viene aggiunto il riferimento all’articolo 19. Lo screening, ossia la verifica preliminare sulla necessità di sottoporre un progetto a valutazione di impatto ambientale, entra così esplicitamente nelle disposizioni interessate dall’intervento sulle istruttorie.
Il decreto disciplina inoltre la copertura dei costi del rimborso dei diritti istruttori previsto dall’articolo 25, comma 2-ter: dal 2026 si utilizzano i proventi delle tariffe, entro cinque milioni di euro annui; i relativi costi vengono definiti con il decreto annuale richiamato dall’articolo 8. Non si tratta di un rimborso indistintamente spettante a ogni proponente: restano da verificare i presupposti del procedimento interessato.
È prevista una spesa di 500.000 euro per il 2027 per rafforzare, con specifico riferimento agli aspetti sanitari, le istruttorie ministeriali connesse al rinnovo e al riesame delle AIA statali già rilasciate e al rispetto delle loro condizioni. La misura finanzia l’attività amministrativa; non introduce, da sola, nuovi limiti generali di emissione. Per il gestore è comunque opportuno verificare la coerenza tra dati ambientali, monitoraggi, condizioni autorizzative e documentazione sanitaria pertinente.

3. Terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti: il nuovo deposito temporaneo
L’articolo 4 introduce nel Codice dell’ambiente l’articolo 185-ter. Per le terre e rocce da scavo classificate con i codici EER 17.05.04 e 17.05.03*, i limiti quantitativi del deposito temporaneo prima della raccolta, richiamati dall’articolo 185-bis, comma 2, lettera b), sono elevati a 4.000 metri cubi complessivi, dei quali non più di 800 metri cubi di rifiuti pericolosi. L’asterisco identifica la voce pericolosa dell’elenco europeo dei rifiuti.
L’aumento interessa quei codici e quei limiti quantitativi. Non trasforma il deposito temporaneo in uno stoccaggio liberamente organizzabile, non modifica la classificazione del materiale e non elimina le altre condizioni dell’articolo 185-bis. Restano quindi da verificare il luogo di produzione, l’organizzazione del deposito, le condizioni tecniche e i termini di avvio a recupero o smaltimento.
Per un’impresa di costruzioni, la conseguenza pratica è la possibilità di rivedere la logistica del cantiere, mantenendo però un controllo documentato delle quantità, della pericolosità e delle scadenze. Superare i precedenti volumi non è più, per queste terre e rocce, automaticamente incompatibile con il nuovo limite; ciò non basta a rendere regolare un deposito che non soddisfi gli altri requisiti.

4. Cantieri puntuali fino a 20 metri cubi: quando è possibile il riutilizzo senza caratterizzazione preventiva
La seconda novità dell’articolo 185-ter riguarda i cantieri puntuali: terre e rocce prodotte in quantità non superiore a 20 metri cubi, calcolata dalle sezioni di progetto, e destinate al riutilizzo diretto nello stesso sito di produzione. In questo caso il riutilizzo può avvenire anche senza preventiva caratterizzazione ambientale. La sussistenza dei requisiti deve risultare dalla documentazione di esecuzione dei lavori.
La semplificazione non riguarda il trasferimento del materiale in un altro sito. È inoltre esclusa quando le terre e rocce contengono calcestruzzo, bentonite, vetroresina, miscele cementizie, additivi o materie plastiche utilizzati nello scavo, meccanizzato o tradizionale. Non opera neppure per materiali provenienti da siti sottoposti a procedimento di bonifica o da scavi eseguiti per rimuovere potenziali sorgenti di contaminazione.
Il punto giuridico è il carattere circoscritto della deroga: l’assenza di un obbligo di caratterizzazione preventiva in queste ipotesi non equivale a una generale presunzione di innocuità del materiale. Prima di utilizzarla occorre verificare quantità, destinazione e assenza delle cause di esclusione, conservando gli elementi che consentono di ricostruire la scelta. La documentazione di cantiere assume quindi un ruolo decisivo anche in sede di controllo.
5. CSS-combustibile: la procedura di 45 giorni non vale per qualsiasi rifiuto
L’articolo 4 riscrive i commi 2 e 3 dell’articolo 35 del D.L. 77/2021. Gli interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali con CSS-combustibile conforme all’articolo 13 del D.M. 22/2013 non costituiscono modifica sostanziale ai fini dell’AIA se non aumentano la capacità produttiva autorizzata e rispettano le disposizioni sulle emissioni richiamate dal decreto, oppure i valori limite stabiliti nell’AIA secondo il punto 2.3 dell’allegato indicato dalla norma.
Per gli impianti già autorizzati alle operazioni R1 è prevista una comunicazione all’autorità competente, corredata dalla documentazione tecnica descrittiva. Entro 45 giorni l’autorità, quando accerta la mancanza di una delle condizioni, richiede una nuova domanda di autorizzazione. In assenza di tale comunicazione ostativa nel termine, l’interessato può realizzare l’intervento.
Per gli impianti non autorizzati alle operazioni R1, alle medesime condizioni, è richiesto l’aggiornamento del titolo mediante comunicazione da presentare almeno 45 giorni prima della realizzazione. Anche qui l’autorità può richiedere un’apposita domanda di autorizzazione se le condizioni non sono soddisfatte. Gli interventi vengono qualificati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.
Va mantenuta la distinzione tra CSS che conserva la qualifica di rifiuto e CSS-combustibile che soddisfa la disciplina di cessazione della qualifica di rifiuto. La procedura non autorizza indistintamente a bruciare rifiuti e il decorso del termine non sostituisce la conformità sostanziale dell’intervento. La relazione tecnica deve rendere verificabili capacità produttiva, caratteristiche del combustibile ed emissioni; una comunicazione formalmente depositata, ma priva dei requisiti, espone il gestore a contestazioni.
Per gli impianti di produzione di cemento, il decreto interviene anche sull’articolo 4, comma 5-bis, del D.L. 17/2022: estende il riferimento al CSS-combustibile, precisa il rilievo dei quantitativi effettivamente impiegati nel processo produttivo e porta al 31 dicembre 2030 il termine prima fissato al 2026. L’applicazione deve essere coordinata con la specifica autorizzazione e con i limiti tecnici e di sicurezza rimasti vigenti.

6. Consorzi, responsabilità del produttore e bottiglie: nuovi controlli organizzativi
Le modifiche agli articoli 178-ter e 223 del D.Lgs. 152/2006 rafforzano la gestione dei conflitti di interesse nelle organizzazioni della responsabilità estesa del produttore e nei consorzi degli imballaggi. Le regole devono assicurare trasparenza e correttezza delle decisioni, anche attraverso l’astensione dei componenti interessati, per conto proprio o di terzi, a un conflitto attuale o potenziale.
Per i rappresentanti delle imprese di raccolta, selezione, recupero o riciclaggio presenti negli organi dei consorzi, gli statuti devono prevedere dichiarazione e astensione. È inoltre stabilita l’astensione da qualsiasi decisione sull’affidamento di servizi rientranti nell’oggetto dell’impresa rappresentata. La verifica non può essere rimandata al momento in cui il conflitto produce un danno: va organizzata prima della deliberazione, con dichiarazioni, verbali e procedure coerenti.
Il nuovo comma 5-bis dell’articolo 6 del D.Lgs. 196/2021 impone ai produttori delle bottiglie per bevande indicate nella parte F dell’allegato una comunicazione annuale al CONAI, tramite i sistemi richiamati dalla norma. Vanno comunicati i quantitativi di bottiglie immessi sul mercato e di plastica riciclata acquistata e contenuta nelle bottiglie, distinguendone la provenienza dall’Unione europea o da Paesi terzi. È un obbligo informativo e di tracciabilità: non va confuso con l’introduzione, in questa disposizione, di nuove percentuali di contenuto riciclato.
7. Bonifiche: termine di 150 giorni e intervento sostitutivo della Regione
L’articolo 5 modifica l’articolo 244 del Codice dell’ambiente. L’ordinanza motivata prevista dal comma 2 deve essere adottata entro 150 giorni dalla comunicazione del superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione e notificata senza indugio al proprietario del sito. Il termine riguarda il provvedimento amministrativo: non è il termine assegnato all’impresa per completare una bonifica.
Il nuovo comma 4-ter stabilisce che, in caso di mancato rispetto del termine, la Regione assegni alla Provincia un termine non superiore a 30 giorni per provvedere. Persistendo l’inerzia, l’ordinanza viene adottata dalla Regione con il supporto tecnico del SNPA. Si costruisce così un percorso sostitutivo espresso per evitare che l’individuazione delle responsabilità rimanga ferma.
La scansione temporale non elimina l’istruttoria necessaria a identificare il responsabile della contaminazione. La notifica al proprietario non equivale, da sola, all’accertamento della sua responsabilità. Nei procedimenti che coinvolgono imprese, proprietari e precedenti gestori diventano ancora più rilevanti la ricostruzione delle attività, la successione delle gestioni e gli elementi tecnici sul nesso causale.

8. Ferro e manganese nelle acque sotterranee, aree marine e Terra dei fuochi
L’articolo 5 sopprime la decima e la sedicesima riga della sezione METALLI della tabella 2 dell’allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006: si tratta di ferro e manganese. La modifica riguarda la tabella delle concentrazioni soglia di contaminazione nelle acque sotterranee. Non deve essere estesa alle soglie dei suoli o ai limiti degli scarichi, che appartengono a discipline diverse.
Per i procedimenti basati anche su questi parametri occorre verificare l’effettiva incidenza della modifica sul quadro analitico e sugli atti già adottati. Non è corretto dedurne automaticamente la chiusura di ogni procedimento o il venir meno di qualsiasi obbligo di monitoraggio: possono essere presenti altri contaminanti, prescrizioni specifiche o ulteriori ragioni di intervento.
Per le aree marine nei siti di interesse nazionale, l’articolo 252 viene integrato prevedendo un successivo decreto sui criteri di caratterizzazione ambientale. Il D.L. 177/2026 pone la base per questa disciplina, ma non contiene già i nuovi criteri tecnici.
Per la Terra dei fuochi vengono destinate al Commissario unico risorse disponibili fino a 200 milioni di euro per risanamento e bonifica e sono previsti incrementi del fondo: 10 milioni nel 2026, 10,9 milioni nel 2027 e 9,7 milioni per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030. Sono risorse per gli interventi pubblici, non un automatico indennizzo per le imprese né una liberazione degli obblighi del responsabile dell’inquinamento.
9. Eventi climatici e dissesto: a chi sono destinate le risorse
L’articolo 2 istituisce presso il MASE un fondo di 11 milioni di euro annui dal 2027 per investimenti comunali relativi a eventi imprevedibili ambientali e climatici non riconducibili alle emergenze indicate dall’articolo 7, comma 1, lettere b) e c), del Codice della protezione civile. Rientrano, tra gli altri, criticità nel ciclo dei rifiuti, danni alla flora e fauna autoctone e degrado ecologico, anche delle acque.
Un decreto ministeriale, da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore, definirà criteri e modalità. Il contributo massimo è di un milione di euro per evento; è prevista la revoca quando non sia assunta un’obbligazione giuridicamente vincolante entro 180 giorni dall’assegnazione. Le imprese non sono beneficiarie dirette di questo fondo per il solo fatto di subire un danno ambientale.
L’articolo 3 consente di finanziare nei quadri economici degli interventi contro il dissesto, ancora aperti, il supporto tecnico specialistico ai commissari per gare ed esecuzione, nel limite del 2% del finanziamento. Anche questa misura riguarda l’organizzazione e l’attuazione degli interventi pubblici, non un incentivo generalizzato alle aziende.
10. Che cosa verificare ora in azienda
Per applicare correttamente le novità serve una verifica mirata sui processi interessati. Nei cantieri: classificazione delle terre, volumi e tempi del deposito, destinazione del riutilizzo e documentazione dei cantieri puntuali. Negli impianti che intendono impiegare CSS-combustibile: requisiti del combustibile, capacità autorizzata, emissioni e procedura da seguire prima dell’intervento. Nei siti contaminati: parametri effettivamente rilevanti, stato del procedimento e cronologia delle comunicazioni alle autorità.
Consorzi e organizzazioni della responsabilità estesa del produttore devono verificare statuti e regole sui conflitti; i produttori di bottiglie devono organizzare la raccolta dei dati richiesti. Per le imprese dotate di un modello organizzativo, è opportuno valutare se le modifiche incidano sui protocolli ambientali e sui flussi informativi verso l’Organismo di vigilanza. Il decreto non introduce di per sé un nuovo reato presupposto 231: l’esigenza di aggiornamento dipende dai processi e dai rischi concretamente interessati.
La semplificazione può ridurre passaggi o ampliare margini operativi, ma deve essere applicata alle sole ipotesi previste. La priorità è poter dimostrare perché un’attività rientri nella nuova disciplina. In parallelo va seguito l’iter di conversione, perché il testo definitivo potrebbe richiedere ulteriori adeguamenti.
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