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PFAS e bonifiche: il Consiglio di Stato chiarisce nesso causale e contaminazioni storiche

segreteria5426
24 ore fa
Tempo di lettura: 3 min

Nota a Sentenza del Consiglio di Stato, Quarta Sezione, 9 luglio 2026, n. 5511



Con la sentenza 9 luglio 2026, n. 5511, la Quarta Sezione del Consiglio di Stato torna sul tema della contaminazione delle acque sotterranee da PFAS e precisa alcuni principi centrali nell’individuazione del responsabile della bonifica: applicabilità della disciplina anche alle contaminazioni storiche, criterio causale del “più probabile che non” e autonomia dell’accertamento amministrativo rispetto al giudizio penale.


1. La vicenda


La controversia nasce dal procedimento avviato dalla Provincia di Verona ai sensi dell’art. 244 del D.Lgs. n. 152/2006, dopo che le analisi ARPAV avevano rilevato PFAS nelle acque di falda a valle di una discarica, in concentrazioni superiori ai valori di riferimento adottati per le acque sotterranee.

Il provvedimento provinciale aveva individuato più soggetti corresponsabili della contaminazione. Gli eredi di uno di essi contestavano, tra l’altro, la solidità del nesso causale, l’utilizzabilità dei PFAS come traccianti e la possibilità di attribuire obblighi di bonifica per fatti molto risalenti nel tempo.


2. Le contaminazioni storiche e la bonifica


Il Consiglio di Stato conferma che la disciplina contenuta nel Codice dell’ambiente può essere applicata anche a contaminazioni prodotte prima della sua entrata in vigore. Non si tratta di applicare retroattivamente una sanzione, ma di porre rimedio a una situazione di compromissione ambientale che permane nel presente.

L’espressione “contaminazioni storiche” non consente quindi di escludere gli eventi più remoti. Al contrario, richiama proprio fenomeni verificatisi nel passato ma ancora capaci di produrre conseguenze sulle matrici ambientali.


3. Il nesso causale nel procedimento amministrativo


Il punto più rilevante della decisione riguarda la prova della responsabilità. Nell’ambito amministrativo della bonifica, il nesso tra attività e contaminazione può essere accertato secondo il criterio civilistico del “più probabile che non”, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti e di una ricostruzione tecnico-scientifica attendibile.

Non è richiesto lo standard probatorio proprio del processo penale. L’amministrazione deve tuttavia svolgere un’istruttoria concreta, motivata e capace di collegare l’attività del soggetto alla compromissione ambientale; non è sufficiente una responsabilità meramente “da posizione”.


4. Che cosa sono i PFAS


I PFAS (sostanze per- e polifluoroalchiliche) sono un’ampia famiglia di composti chimici sintetici, impiegati dalla seconda metà del Novecento per conferire ai prodotti resistenza all’acqua, ai grassi, alle alte temperature e agli agenti chimici. Sono stati utilizzati, tra l’altro, nei trattamenti tessili e conciari, nei rivestimenti antiaderenti, negli imballaggi, nelle schiume antincendio e in numerosi processi industriali.

La particolare stabilità del legame tra carbonio e fluoro rende molti di questi composti estremamente persistenti nell’ambiente: per tale ragione sono spesso definiti “inquinanti eterni”. Alcuni PFAS sono mobili nelle acque, possono diffondersi nelle falde e accumularsi negli organismi viventi. La famiglia comprende migliaia di sostanze con caratteristiche e profili tossicologici differenti; tra quelle storicamente più studiate figurano PFOA e PFOS.

Dal punto di vista giuridico e tecnico, la complessità deriva sia dall’evoluzione delle conoscenze scientifiche e dei valori di riferimento, sia dalla capacità dei diversi PFAS di costituire indicatori utili per ricostruire l’origine e il percorso di una contaminazione. La loro presenza deve essere valutata mediante metodi analitici adeguati e all’interno del modello concettuale complessivo del sito.

La sentenza chiarisce che l’accertamento amministrativo e quello penale rispondono a regole differenti. Nel processo penale, il nesso causale deve essere dimostrato oltre ogni ragionevole dubbio; nel procedimento di bonifica opera invece il criterio della preponderanza dell’evidenza.

Di conseguenza, un’archiviazione o un diverso esito penale non impediscono automaticamente all’autorità amministrativa di individuare il responsabile della contaminazione, purché l’istruttoria ambientale sia autonoma e adeguatamente motivata.


5. Il ruolo dei PFAS come traccianti


Nel caso esaminato, le sostanze perfluoroalchiliche avevano avuto un ruolo importante nella riapertura e nell’approfondimento dell’istruttoria. Il Collegio osserva però che l’accertamento non era limitato ai soli PFAS: erano stati valutati anche ulteriori parametri, tra cui ammoniaca, cloruri, manganese, ferro e arsenico.

Il “profilo” dei PFAS può offrire un elemento tecnico significativo per ricostruire provenienza e percorsi della contaminazione, ma deve essere inserito in un modello concettuale complessivo che consideri idrogeologia, sorgenti, falde interessate e altri contaminanti.

La decisione ribadisce che gli obblighi di risanamento devono gravare sui soggetti ai quali la contaminazione sia causalmente riferibile. Per gli operatori professionali, l’accertamento si concentra sul collegamento tra attività esercitata e danno ambientale, nel quadro del principio europeo “chi inquina paga”.

Resta essenziale distinguere tale responsabilità da quella del proprietario incolpevole, al quale non possono essere trasferiti automaticamente gli obblighi di bonifica riservati al responsabile dell’inquinamento.

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