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Veicoli fuori uso per scuole e ITS: cosa prevedono le proposte C. 1786 e C. 2209

segreteria5426
11 minuti fa
Tempo di lettura: 4 min

Le proposte di legge C. 1786 e C. 2209, attualmente all’esame della VIII Commissione Ambiente della Camera dei deputati, intervengono sulla disciplina dei veicoli fuori uso per consentirne l’impiego a fini didattici presso istituti tecnici e ITS Academy. I due testi, abbinati nell’iter parlamentare, perseguono la stessa finalità ma presentano differenze rilevanti quanto a destinatari, quantità di veicoli, condizioni di sicurezza e modalità operative. Le disposizioni esaminate non sono ancora definitive e potranno essere modificate nel corso dell’esame parlamentare.




1. Il quadro normativo vigente La gestione dei veicoli fuori uso è disciplinata dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209. Il veicolo giunto a fine vita assume la qualifica di rifiuto e deve essere consegnato a un centro di raccolta autorizzato, con successiva cancellazione dal PRA, messa in sicurezza, demolizione, recupero e riciclaggio dei componenti. La filiera è soggetta a obblighi ambientali, documentali e di tracciabilità.


2. Perché oggi l’uso didattico incontra ostacoli La qualifica di rifiuto e la riserva delle attività di gestione a operatori autorizzati rendono complessa la consegna di un veicolo fuori uso a una scuola. Le proposte intendono creare una disciplina speciale che permetta di utilizzare veicoli o componenti per esercitazioni tecniche, senza indebolire le garanzie poste a tutela dell’ambiente e della sicurezza.


3. La proposta C. 1786 La proposta C. 1786 prevede la possibilità di destinare un veicolo fuori uso agli istituti tecnici e agli ITS Academy che svolgono attività formative nel settore della manutenzione e della riparazione dei veicoli. L’utilizzo deve essere esclusivamente didattico. Il testo demanda a un decreto ministeriale, da adottare entro centoventi giorni, la definizione delle procedure applicative e limita la disponibilità a un veicolo per ciascun istituto.


4. La proposta C. 2209 La proposta C. 2209 presenta un ambito più articolato. Consente di mettere a disposizione degli istituti scolastici non soltanto veicoli fuori uso, ma anche loro parti e componenti. Il testo richiama i veicoli immatricolati in Italia, non stabilisce espressamente un limite numerico per istituto e attribuisce rilievo centrale alla preventiva certificazione delle condizioni di sicurezza.


5. Il confronto tra i due testi La C. 1786 adotta una soluzione più circoscritta, fondata sull’assegnazione di un singolo veicolo e su successive regole attuative. La C. 2209 amplia l’oggetto ai componenti, dettaglia maggiormente i presupposti di sicurezza e introduce nuovi commi nell’articolo 7 del decreto legislativo n. 209 del 2003. L’esame abbinato dovrà individuare una disciplina unitaria e coordinata.


6. La certificazione di sicurezza Prima della consegna alla scuola sarà necessario garantire la messa in sicurezza del veicolo. Dovranno essere rimossi o neutralizzati liquidi, carburanti, batterie, accumulatori, dispositivi pirotecnici, gas refrigeranti e ogni altro elemento capace di generare rischi. La certificazione dovrà indicare le operazioni eseguite, il soggetto responsabile e le condizioni entro le quali il bene potrà essere utilizzato.


7. La qualifica di rifiuto La disponibilità per finalità didattiche non determina automaticamente la cessazione della qualifica di rifiuto. Il testo definitivo dovrà chiarire se il veicolo resti assoggettato alla disciplina dei rifiuti durante l’utilizzo scolastico, se sia prevista una specifica deroga oppure se ricorrano condizioni assimilabili alla preparazione per il riutilizzo. Questo profilo incide direttamente su autorizzazioni, trasporto, deposito e responsabilità.


8. Il ruolo dei centri di raccolta e degli autodemolitori I centri autorizzati continueranno a svolgere un ruolo essenziale nella presa in carico, nella cancellazione dal PRA e nella messa in sicurezza. Sarà opportuno disciplinare con precisione selezione del veicolo, verbale di consegna, tracciabilità, divieto di uso su strada, manutenzione durante la permanenza nell’istituto e restituzione finale alla filiera autorizzata.


9. Gli obblighi delle scuole e degli ITS Gli istituti destinatari dovranno predisporre spazi idonei, controllare gli accessi, individuare docenti e responsabili, integrare la valutazione dei rischi e adottare procedure per esercitazioni, emergenze e gestione di eventuali componenti residui. La finalità formativa non esclude l’applicazione della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.


10. Componenti pericolosi e rischi specifici Particolare attenzione dovrà essere riservata a batterie tradizionali e al litio, airbag, pretensionatori, fluidi tecnici, serbatoi, circuiti ad alta tensione e gas refrigeranti. Per i veicoli elettrici e ibridi saranno necessarie competenze specifiche e procedure coerenti con i rischi elettrici, chimici e di incendio.


11. Tracciabilità, PRA e certificato di rottamazione L’impiego didattico non dovrebbe interferire con gli adempimenti relativi al certificato di rottamazione e alla cancellazione dal Pubblico registro automobilistico. Il decreto attuativo dovrà coordinare la temporanea destinazione formativa con i registri ambientali e con la prova documentale della successiva riconsegna o del trattamento finale.


12. Economia circolare e formazione professionale Le proposte possono rafforzare la formazione pratica dei futuri tecnici, favorire la conoscenza della progettazione circolare e creare collaborazione tra scuole, ITS e operatori della filiera automobilistica. Il beneficio ambientale, tuttavia, dipenderà dalla capacità di evitare circuiti paralleli e impieghi impropri dei veicoli qualificati come rifiuti.


13. Profili di responsabilità Consegna irregolare, gestione non autorizzata, abbandono di componenti o inosservanza delle prescrizioni di sicurezza possono determinare responsabilità amministrative e, nei casi previsti dalla legge, penali. Accordi e procedure dovranno individuare obblighi e responsabilità del centro di raccolta, del trasportatore, dell’istituto e dei soggetti che dirigono le attività formative.


14. Modelli organizzativi e procedure interne Per imprese strutturate e operatori della filiera, la nuova attività dovrà essere valutata anche nei sistemi di compliance e nei modelli organizzativi ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001. Selezione dei destinatari, autorizzazioni, controlli, registrazioni e gestione delle anomalie dovranno essere formalizzati e verificabili.


15. Le questioni ancora aperte Restano da definire il regime giuridico del veicolo durante l’uso didattico, il numero massimo assegnabile, i requisiti degli istituti, il contenuto della certificazione, le modalità di trasporto, la durata dell’affidamento e la destinazione finale. Sarà decisivo il coordinamento con il decreto legislativo n. 209 del 2003 e con la disciplina generale sui rifiuti. Cosa devono fare ora operatori e istituti In attesa del testo definitivo, è opportuno: monitorare l’iter parlamentare e il futuro decreto attuativo; mappare autorizzazioni e responsabilità della filiera; predisporre accordi scritti tra centri autorizzati e istituti; individuare criteri tecnici per messa in sicurezza e certificazione; aggiornare valutazione dei rischi e procedure operative; garantire registrazione, custodia e riconsegna del veicolo o dei componenti.


Il presente contributo ha finalità esclusivamente informativa e non costituisce parere legale. Per valutazioni riferite a casi concreti è necessaria un’analisi specifica della normativa applicabile e delle circostanze operative.

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