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Dal 1° aprile cambiano i requisiti per diventare responsabile tecnico nell’Albo gestori ambientali

  • segreteria5426
  • 30 mar
  • Tempo di lettura: 2 min

Aggiornamento: 30 mar

A partire dal 1° aprile entreranno in vigore i nuovi criteri per l’accesso alla figura di responsabile tecnico per le imprese iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali. Le modifiche sono frutto della deliberazione del 6 marzo 2025 (n. 1/Albo/Cn), che dà attuazione alle novità introdotte dal decreto legislativo 153/2024 (legge 191/2024).


Tra le principali novità c’è l’ampliamento del Comitato nazionale, che passa da 19 a 21 membri, e l’introduzione di un nuovo comma (16-bis) all’articolo 212 del Dlgs 152/2006. La novità più rilevante riguarda però i criteri per assumere il ruolo di responsabile tecnico: le condizioni sono state rese molto più flessibili rispetto al passato.


Infatti, da aprile, per ricoprire questo incarico non sarà più necessario superare prove di idoneità né dimostrare un’esperienza specifica nel settore. Sarà sufficiente aver ricoperto il ruolo di legale rappresentante della stessa impresa per almeno tre anni consecutivi. Un cambiamento notevole, considerando che la funzione riguarda anche settori delicati come la gestione di rifiuti pericolosi, le bonifiche ambientali e l’amianto.


Come cambia il quadro normativo


La nuova delibera 1/2025 va a modificare la delibera 6/2017, che già regolava i requisiti per i responsabili tecnici, in particolare l’articolo 2, comma 5, relativo alle esenzioni dalle verifiche d’idoneità. Quest’ultima, nel tempo, era già stata ritoccata dalle delibere n. 7 del 16 novembre 2022 e n. 4 del 26 luglio 2023.


Con il nuovo provvedimento, è prevista l’esenzione dalle verifiche per coloro che, al momento della domanda, abbiano svolto per almeno tre anni consecutivi il ruolo di legale rappresentante nell’impresa iscritta all’Albo e operante nel medesimo settore. Saranno le sezioni regionali o provinciali dell’Albo a verificare i requisiti, utilizzando le informazioni presenti nel Registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio.


Nuove modalità operative


Per ottenere l’esenzione, il legale rappresentante dovrà presentare una richiesta formale utilizzando il modulo contenuto nell’allegato E della delibera 1/2025. L’Albo potrà quindi concedere o negare la dispensa tramite apposito provvedimento. Sono inoltre stati aggiornati anche i fac-simile da utilizzare per la procedura (allegati F e G), che dal 1° aprile sostituiranno quelli precedenti, risalenti alla delibera 6/2017.


Un’ulteriore modifica riguarda l’allegato A della delibera 6/2017, relativo ai requisiti per le categorie 1, 4 e 5. La dicitura finora utilizzata per indicare l’esperienza richiesta («aa = anni di esperienza nello specifico settore del trasporto di rifiuti urbani, speciali non pericolosi o pericolosi») sarà semplificata in «aa = anni di esperienza nel settore del trasporto di rifiuti».


 
 
 

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