Il pericolo colposo di inquinamento ambientale nel processo Gran Sasso
Precauzione, prova scientifica e responsabilità personale nella sentenza del Tribunale di Teramo
Nota a Sentenza del Tribunale di Teramo, giudice monocratico dott.a Claudia Di Valerio, 20 ottobre 2025, n. 1598
di Enrico Napoletano
Massima redazionale
Il pericolo di inquinamento ambientale previsto dall’art. 452-quinquies, secondo comma, c.p. richiede l’accertamento concreto dell’esposizione della matrice ambientale alla compromissione o al deterioramento significativi e misurabili richiamati dall’art. 452-bis c.p. La presenza di attività potenzialmente inquinanti, la vulnerabilità del contesto e il richiamo al principio di precauzione non sostituiscono la dimostrazione del percorso attraverso il quale la condotta avrebbe posto in pericolo il bene tutelato. Restano necessari l’individuazione della regola cautelare pertinente, l’accertamento della sua violazione e la riferibilità personale della condotta. Nel caso del sistema Gran Sasso il Tribunale ha escluso la prova del pericolo per le acque sotterranee, distinguendole dalle acque già captate e convogliate nelle infrastrutture. La massima è una sintesi redazionale della decisione, non una massima ufficiale.
Sommario
1 La decisione e la specificità del caso — 2 La struttura della fattispecie e il problema della natura giuridica — 3 Il contenuto del pericolo e il rapporto con il danno ambientale — 4 La matrice protetta e la distinzione fra falda e acque captate — 5 La prognosi postuma e la soglia di probabilità — 6 La prova del percorso di contaminazione — 7 Causalità e causalità della colpa — 8 Il principio di precauzione e i suoi limiti penalistici — 9 Le aree di salvaguardia e le regole cautelari — 10 Abusività e attività autorizzate — 11 Condotta attiva, omissione e ripartizione delle competenze — 12 Inesigibilità e obbligo di astensione — 13 Le garanzie nella formazione della prova scientifica — 14 La responsabilità degli enti e le conclusioni
1 La decisione e la specificità del caso
La sentenza del Tribunale di Teramo affronta il pericolo colposo di inquinamento ambientale attraverso una vicenda nella quale la complessità dell’infrastruttura e la pluralità dei soggetti coinvolti rendevano particolarmente delicato il passaggio dalla rappresentazione di una vulnerabilità del sistema alla prova di un fatto penalmente attribuibile ai singoli imputati. Il sistema del Gran Sasso riunisce, nello stesso contesto montano, l’acquifero, le gallerie autostradali, i Laboratori nazionali dell’INFN e le opere di captazione e distribuzione dell’acqua. La coesistenza di queste strutture costituiva il presupposto dell’indagine; non poteva però coincidere con la dimostrazione del reato.[1]
Il capo principale contestava, in relazione agli artt. 40, 452-bis e 452-quinquies, secondo comma, c.p., il pericolo di compromissione o deterioramento significativi e misurabili delle acque sotterranee. Gli addebiti investivano le condizioni di esercizio delle infrastrutture, la loro separazione dal sistema idrico e gli interventi di protezione e impermeabilizzazione. Il principio di precauzione, l’art. 94 del d.lgs. 152/2006 e la disciplina delle acque destinate al consumo umano concorrevano a delineare il comportamento che l’accusa riteneva dovuto. A questo nucleo si affiancavano contestazioni contravvenzionali e gli illeciti dipendenti da reato attribuiti a Ruzzo Reti e Strada dei Parchi.
L’esito non va descritto indistintamente come un’assoluzione di tutti da ogni addebito. Per il capo principale il Tribunale assolve i quattro imputati riconducibili a Ruzzo Reti per non aver commesso il fatto e gli altri sei perché il fatto non sussiste. Il dispositivo contiene, inoltre, pronunce relative agli ulteriori capi e, per due imputati, una declaratoria di prescrizione riferita al capo b). Quanto alle società, esclude gli illeciti contestati. La diversità delle formule riflette la distinzione fra mancata partecipazione al fatto e insussistenza del suo presupposto oggettivo, che costituisce uno dei passaggi qualificanti della motivazione.[2]
Il valore della pronuncia risiede soprattutto nell’ampiezza con cui esamina il rapporto fra pericolo, colpa e precauzione. Non è necessario attribuirle un primato assoluto, che richiederebbe una ricognizione completa della giurisprudenza di merito, per riconoscerne la rilevanza. Si tratta di una decisione che permette di discutere, su un concreto accertamento dibattimentale, condizioni e limiti dell’anticipazione della tutela introdotta dalla legge 68/2015. Il commento considera la disciplina applicabile ai fatti; gli interventi normativi successivi non possono essere utilizzati per ricostruire retroattivamente obblighi o fattispecie più sfavorevoli.
2 La struttura della fattispecie e il problema della natura giuridica
Il primo comma dell’art. 452-quinquies c.p. punisce la commissione colposa dei fatti previsti dagli artt. 452-bis e 452-quater, mediante una diminuzione delle rispettive pene. Il secondo dispone un’ulteriore diminuzione quando dalla commissione dei fatti del comma precedente derivi il pericolo di inquinamento o di disastro ambientale. La formulazione pone un problema strutturale: se il rinvio fosse inteso come integrale recezione di un fatto già produttivo dell’evento di danno, diventerebbe difficile spiegare perché da esso debba ancora derivare il pericolo del medesimo evento.[3]
Il Tribunale risolve la difficoltà valorizzando la funzione anticipatoria della disposizione. Il rinvio viene riferito alla condotta colposa e il pericolo assume il ruolo di elemento costitutivo da accertare in concreto. La lettura consente di distinguere l’ipotesi di danno del primo comma da quella di pericolo del secondo. Non si tratta di riconoscere un tentativo colposo, incompatibile con la struttura dell’art. 56 c.p., ma di individuare nella legge una distinta soglia di offesa, anteriormente al verificarsi della compromissione o del deterioramento.
La questione era già emersa nello stesso procedimento. Con l’ordinanza del 10 aprile 2019 il GUP di Teramo aveva qualificato le due ipotesi come fattispecie autonome, traendone le conseguenze sull’allora vigente disciplina della citazione diretta. Nel commentare quell’ordinanza si era sostenuta una diversa ricostruzione del secondo comma, quale circostanza attenuante della fattispecie colposa: il rinvio interno, l’identità del bene protetto e l’ulteriore riduzione della pena venivano letti come indici di continuità strutturale rispetto al reato-base. La medesima impostazione è sviluppata nelle bozze del manuale qui utilizzate.[4]
Il confronto non può essere risolto dal solo modo di determinazione della pena. Il legislatore adopera variazioni frazionarie anche per fattispecie autonome; allo stesso modo, né la collocazione nel medesimo articolo né l’identità del bene protetto dimostrano, isolatamente, la natura circostanziale. Il punto da verificare è se il secondo comma conservi tutti gli elementi essenziali del primo e ne specifichi uno, oppure sostituisca all’evento di danno un diverso evento di pericolo.
È su questo passaggio che la tesi circostanziale incontra la sua principale obiezione. Se il danno costituisce elemento essenziale del reato-base e nel secondo comma esso non deve essersi verificato, il rapporto non appare descrivibile senza difficoltà come semplice specialità per aggiunta. Il pericolo prende il posto della lesione; non si aggiunge a una lesione già integralmente realizzata. L’argomento non esaurisce il dibattito, perché la tecnica legislativa resta equivoca, ma impone di esplicitare quale nucleo del fatto venga effettivamente conservato nel rinvio. Non sarebbe soddisfacente sostenere la natura circostanziale limitandosi a richiamare una specialità che presupponga ciò che deve ancora essere dimostrato.
La sentenza compie una scelta funzionale e strutturale in favore della fattispecie di pericolo, senza sviluppare fino in fondo il confronto con la diversa lettura. Il dato va registrato senza trasformarlo in una soluzione definitivamente acquisita. Qualunque opzione si accolga sul piano classificatorio, il pericolo non può essere presunto, né può ricavarsi automaticamente dalla commissione di una violazione amministrativa. Le conseguenze processuali dell’alternativa, inoltre, devono essere ricostruite secondo la disciplina vigente nel momento rilevante, senza trasferire automaticamente all’assetto attuale le conclusioni formulate nel 2019.
3 Il contenuto del pericolo e il rapporto con il danno ambientale
Il termine finale del giudizio di pericolo è il fatto descritto dall’art. 452-bis c.p. Non basta, quindi, la possibilità di una qualsiasi alterazione dell’acqua. Occorre che la situazione accertata esponga concretamente la matrice alla compromissione o al deterioramento aventi i requisiti di significatività e misurabilità. La riduzione della soglia di tutela non elimina la qualità dell’offesa richiamata dalla disposizione; ne anticipa la rilevanza rispetto al suo compimento.[5]
La misurabilità non significa che, nel reato di pericolo, debba già essere disponibile una misura del danno avvenuto. Una simile pretesa sovrapporrebbe i due commi e priverebbe la previsione anticipatoria della propria funzione. Richiede, invece, che il pregiudizio temuto sia definibile attraverso indicatori oggettivi e che l’ipotesi accusatoria precisi quale alterazione, di quale componente e con quale consistenza fosse concretamente prospettabile. La ricostruzione può fondarsi su un modello scientifico adeguato, anche senza un inquinamento già realizzato, purché siano dimostrati i dati che rendono quel modello pertinente al caso.
Il Tribunale distingue opportunamente questo pericolo da quello indiretto assunto a riferimento nei delitti contro la pubblica incolumità. Nell’ipotesi di inquinamento il bene ambientale è il destinatario immediato della possibile lesione. Il richiamo all’art. 450 c.p. aiuta a comprendere la compatibilità fra colpa e pericolo, ma non autorizza a sovrapporre fattispecie con oggetti e strutture differenti. La conclusione va mantenuta entro il caso esaminato: il rinvio dell’art. 452-quinquies comprende anche il disastro ambientale, le cui diverse alternative richiedono una ricostruzione autonoma.
L’indipendenza dai limiti tabellari costituisce un ulteriore punto fermo. Il superamento di una soglia può concorrere alla prova, ma non equivale necessariamente al pericolo di un danno significativo e misurabile. Simmetricamente, il rispetto delle soglie non dimostra sempre l’assenza di ogni possibile offesa ambientale. Sono diversi l’oggetto della norma tabellare, il bene concretamente esposto e la funzione della fattispecie codicistica. Dove la motivazione afferma che il superamento non avrebbe agevolato in alcun modo l’accertamento, l’espressione richiede una precisazione: non avrebbe sostituito il giudizio di pericolo, ma un dato analitico valido e pertinente avrebbe potuto contribuire alla sua base fattuale.
4 La matrice protetta e la distinzione fra falda e acque captate
La motivazione dedica un esame specifico alla nozione di acque sotterranee. L’art. 54, lettera d), del d.lgs. 152/2006 le individua nelle acque poste sotto la superficie del suolo, nella zona di saturazione e a contatto diretto con il suolo o il sottosuolo. La presenza fisica di acqua all’interno di una galleria non basta, dunque, a qualificarla come acqua sotterranea in senso tecnico. Occorre distinguere la falda dalle acque già drenate, raccolte e convogliate nelle opere artificiali.[6]
La distinzione assume nel processo una funzione precisa. L’accusa aveva indicato come matrice esposta le acque sotterranee del massiccio; dimostrare una possibile contaminazione delle acque ormai entrate nel sistema di captazione non equivaleva, senza ulteriori passaggi, a dimostrare il pericolo per la falda. Era necessario accertare il collegamento fra la fonte inquinante, il percorso di migrazione e quel determinato recettore. Un’acqua proveniente dalla falda non conserva necessariamente, in ogni successiva fase del suo impiego, la medesima qualificazione giuridica.
Questo argomento non deve però essere dilatato fino a ricavarne un’area sottratta alla tutela penale. L’art. 452-bis protegge le acque senza limitarle alla sola categoria delle acque sotterranee; altre disposizioni proteggono la salubrità dell’acqua distribuita e la salute dei suoi utilizzatori. Neppure la qualificazione di un’acqua raccolta come refluo industriale può essere fatta discendere dalla sola presenza di una condotta artificiale, prescindendo dai requisiti normativi della categoria. Nel caso in esame il punto decisivo resta la corrispondenza fra matrice contestata e matrice effettivamente esposta al pericolo, non una generale irrilevanza delle acque captate.
La delimitazione dell’oggetto materiale precede la causalità. Se il possibile fenomeno riguarda l’acqua già convogliata, ma la contestazione assume un ritorno della contaminazione verso la falda, è quest’ultimo percorso che deve essere dimostrato. Trasferire i dati da un comparto all’altro senza giustificarne la continuità idraulica significherebbe sostituire all’accertamento una somiglianza nominale fra acque diverse.
5 La prognosi postuma e la soglia di probabilità
Il pericolo concreto esige una prognosi postuma, compiuta collocandosi nel momento della condotta e considerando la situazione allora esistente. Il giudizio a base totale può utilizzare conoscenze acquisite successivamente per ricostruire condizioni già presenti; non deve includere, come se esistessero fin dall’inizio, circostanze sopravvenute. Soprattutto, non va confuso con il giudizio di prevedibilità riferito all’agente, che considera il patrimonio conoscitivo esigibile nel contesto in cui egli operava.[7]
Il Tribunale ritiene che il pericolo richieda una probabilità di verificazione del danno superiore alla probabilità contraria e richiama il criterio del “più probabile che non”. La scelta risponde all’esigenza, condivisibile, di escludere la mera possibilità astratta. Non appare però inevitabile trasformarla in una soglia numerica generale, superiore al cinquanta per cento, valida per ogni situazione contemplata dall’art. 452-quinquies.
La disposizione non indica una percentuale. Nei sistemi ambientali complessi la stessa espressione quantitativa cambia significato a seconda dell’orizzonte temporale, del tipo di evento, delle condizioni iniziali e del modello impiegato. Una percentuale riferita alla singola operazione non equivale a quella riferita a una sequenza prolungata di operazioni. E la scarsità dei dati non permette di assegnare arbitrariamente un valore numerico alla probabilità solo per collocarla sopra o sotto una soglia.
Occorre tenere separati il grado di probabilità dell’evento temuto, che concorre a definire il pericolo sul piano sostanziale, e lo standard probatorio necessario per affermare che quel pericolo si è verificato. Quest’ultimo resta quello dell’oltre ogni ragionevole dubbio. Il giudice deve essere certo, secondo lo standard penale, dell’esistenza della situazione pericolosa; non deve essere certo che il danno futuro si sarebbe inevitabilmente prodotto. Né il richiamo al criterio probabilistico può abbassare lo standard della prova, né il mancato danno dimostra retrospettivamente che non vi fosse pericolo.
La critica alla soglia generalizzata non comporta l’accettazione di rischi meramente congetturali. Richiede un giudizio motivato sulla concreta consistenza della probabilità, sulla sua base scientifica e sulle condizioni di esposizione del bene. La gravità del danno ipotizzato non può compensare, da sola, l’assenza di dati sul meccanismo che dovrebbe produrlo. Ma nemmeno una formula percentuale può sostituire l’esame del caso.
6 La prova del percorso di contaminazione
Nel processo la prova del pericolo dipendeva in misura rilevante dalla direzione dei flussi. La motivazione valorizza il maggiore carico idraulico dell’acquifero rispetto agli ambienti artificiali e osserva che i fenomeni descritti nel dibattimento documentavano soprattutto il passaggio dell’acqua dalla falda alle strutture. Da tale dato non poteva inferirsi automaticamente un percorso inverso, capace di trasferire nella falda le sostanze presenti nelle gallerie o nei laboratori.[8]
Il ragionamento ha il merito di richiedere una spiegazione fisica della contaminazione. Una fonte pericolosa e un recettore vulnerabile non formano, da soli, un percorso di esposizione. È necessario individuare le condizioni che consentono il rilascio, il trasporto e il raggiungimento della matrice in concentrazioni e tempi compatibili con il tipo di compromissione ipotizzato. Il passaggio dalla pericolosità intrinseca della sostanza al pericolo concreto per il corpo idrico richiede la dimostrazione di queste connessioni.
L’argomento idraulico deve tuttavia rimanere circoscritto al modello discusso e alle evidenze disponibili. La direzione del moto dell’acqua, considerata sul piano del trasporto advettivo, non esaurisce in astratto tutti i possibili meccanismi di migrazione di un contaminante. Diffusione, discontinuità locali, caratteristiche delle fratture e variazioni dei gradienti possono assumere rilievo se specificamente documentate. Non si tratta di affermare che abbiano operato nel Gran Sasso: il materiale esaminato non autorizza una diversa ricostruzione tecnica. Si tratta di evitare che la conclusione processuale venga trasformata in una legge universale di impossibilità della contaminazione in qualunque contesto di falda in pressione.
La sentenza esamina anche gli esperimenti con traccianti. La loro forza dimostrativa dipende dal punto di immissione, dai punti di rilevamento, dalle opere esistenti al momento della prova e dal fenomeno che si intende ricostruire. Un tracciante introdotto nella falda e ritrovato all’esterno prova una connessione in quella direzione; non dimostra necessariamente il movimento inverso. Un tracciante immesso nei drenaggi può descrivere comunicazioni fra opere di raccolta senza dimostrare la contaminazione del corpo acquifero. L’analogia con esperimenti o incidenti anteriori agli interventi di modifica delle strutture richiede, inoltre, di verificarne l’effettiva trasferibilità alla configurazione rilevante per i fatti contestati.
Il richiamo alla grande dimensione dell’acquifero e alla diluizione va trattato con la medesima cautela. La significatività non si misura necessariamente rapportando ogni alterazione all’intero massiccio. Anche un comparto localizzato può possedere rilevanza ambientale, purché la sua individuazione e l’entità del pregiudizio siano dimostrate. La valutazione deve riferirsi a un’unità idrogeologicamente e giuridicamente pertinente, evitando sia di assolutizzare un punto di prelievo isolato sia di dissolvere un possibile impatto locale nella dimensione complessiva della risorsa.
7 Causalità e causalità della colpa
L’assenza di un evento di danno non elimina il problema causale. Cambia il termine della relazione da accertare. Nel secondo comma occorre dimostrare che la condotta abbia prodotto la situazione concreta di pericolo; rispetto al danno non avvenuto, occorre invece ricostruire il percorso prognostico che rende quella situazione offensiva. Non sarebbe corretto pretendere la prova della causazione di un inquinamento già verificatosi, né sarebbe corretto rinunciare a ogni verifica causale perché il danno è soltanto temuto.
La distinzione permette di applicare senza forzature le garanzie elaborate in materia di causalità. Il principio affermato dalle Sezioni unite nella sentenza Franzese esclude che la spiegazione individuale possa essere sostituita dalla sola probabilità statistica o da un generico aumento del rischio. Nel delitto in esame esso impone rigore nell’accertamento dell’origine della situazione pericolosa; non consente di esigere l’inevitabilità dell’evento futuro, incompatibile con la stessa nozione di pericolo.[9]
A questa relazione si aggiunge la causalità della colpa, sviluppata nel manuale attraverso lo scopo della regola cautelare e il comportamento alternativo lecito. Non basta individuare un’omissione, un difetto dell’impianto o una prescrizione violata. Occorre stabilire se il pericolo concretamente contestato appartenga alla classe di eventi che quella cautela mirava a prevenire e se l’osservanza della condotta dovuta avrebbe impedito la situazione pericolosa, secondo una verifica riferita alle condizioni effettive.
Se l’addebito riguarda l’assenza di impermeabilizzazione, è necessario spiegare quale comparto sarebbe stato separato, quale percorso di contaminazione sarebbe stato interrotto e in quale momento l’intervento fosse tecnicamente realizzabile. Se riguarda il monitoraggio, occorre chiarire quali fenomeni il controllo avrebbe rilevato e quali interventi sarebbero seguiti in tempo utile. Il monitoraggio informa; non costituisce per definizione una barriera al rilascio. La sua efficacia impeditiva dipende dalla tempestività della rilevazione e dall’esistenza di procedure e poteri di reazione.
La pluralità dei gestori rende indispensabile individualizzare il contributo. La ricostruzione del funzionamento complessivo può dimostrare una criticità del sistema, ma non attribuisce automaticamente a ciascun amministratore il mancato governo di ogni sua componente. Devono essere verificati i periodi di incarico, le informazioni disponibili, i poteri esercitabili e la relazione fra la condotta personale e il pericolo provato. L’incertezza sulla ripartizione organizzativa non può essere risolta imputando indistintamente a tutti il rischio globale dell’infrastruttura.
8 Il principio di precauzione e i suoi limiti penalistici
La decisione dedica ampio spazio al principio di precauzione, negando che esso possa funzionare come fonte immediata e autosufficiente della colpa. L’impostazione intercetta un’esigenza di legalità. Dal dovere di gestire prudentemente un’incertezza scientifica non discende, senza mediazioni, una specifica regola penale che indichi quale soggetto dovesse adottare quale intervento e con quali tempi.[10]
Il principio non è, tuttavia, giuridicamente irrilevante per gli operatori privati. L’art. 3-ter del d.lgs. 152/2006 esprime principi dell’azione ambientale; l’art. 301 collega a una preliminare valutazione scientifica obiettiva obblighi informativi dell’operatore e l’intervento delle autorità competenti. Occorre distinguere questo assetto da una clausola generale che imponga a ogni soggetto di neutralizzare qualsiasi rischio non escludibile. Le bozze del manuale sottolineano proprio il rilievo dei doveri di attenzione e informazione, senza ammettere che la precauzione supplisca alla prova della causalità.[11]
Ne deriva una distinzione ulteriore. Il principio generale, da solo, non basta a costruire la regola cautelare. Una prescrizione positiva determinata, anche se ispirata a precauzione, non perde però la propria vincolatività per questa origine. Il giudice deve verificarne destinatari, contenuto, ambito temporale e funzione protettiva; deve poi accertare se la sua inosservanza abbia prodotto il pericolo contestato. Sarebbe eccessivo dedurre dalla natura precauzionale della disciplina l’impossibilità, in ogni caso, di attribuire rilievo penale alla violazione di una sua regola specifica.
Anche l’opposizione fra rischio incerto e pericolo scientificamente noto va impiegata come distinzione funzionale, non come equivalenza lessicale rigida. In ambito tecnico il rischio può indicare una combinazione di probabilità e gravità del danno, mentre il pericolo può designare la proprietà intrinseca di una fonte. Queste definizioni non coincidono necessariamente con il significato di pericolo concreto nella fattispecie penale. Una stessa parola assume contenuti diversi secondo la disciplina; il giudice deve ricostruirne la funzione, senza ricavare conclusioni penalistiche dal semplice trasferimento di definizioni elaborate per la prevenzione tecnica.
Il limite resta fermo sul terreno probatorio. La precauzione può giustificare misure amministrative proporzionate in presenza di un’incertezza qualificata; non autorizza a invertire l’onere della prova nel processo penale. Non spetta all’imputato dimostrare l’assoluta innocuità della propria attività. Spetta all’accusa dimostrare gli elementi della fattispecie, compreso il pericolo concreto, secondo lo standard penale. Il dubbio che rende opportuna una misura di gestione non coincide con la prova che consente una condanna.
9 Le aree di salvaguardia e le regole cautelari
Più problematica è l’esclusione della rilevanza cautelare dell’art. 94 del d.lgs. 152/2006. La motivazione valorizza la difficoltà di applicare alla particolare conformazione del Gran Sasso i raggi di tutela e rispetto, l’assenza di un recepimento definitivo degli studi di perimetrazione e la necessità di far convivere infrastrutture preesistenti. Sono elementi rilevanti per determinare il comportamento concretamente dovuto, ma non equivalgono, da soli, alla generale inapplicabilità della norma.[12]
L’art. 94 non si limita ad attribuire compiti pianificatori. Contiene divieti nelle zone di rispetto e contempla, per gli insediamenti o le attività preesistenti, l’allontanamento ove possibile e, in ogni caso, la messa in sicurezza. Inoltre, la disciplina prevede un’estensione della zona di rispetto in mancanza dell’individuazione regionale. La mancata perimetrazione non può quindi essere assunta, in termini generali, come causa di automatica cessazione della protezione legale. Occorre spiegare perché il criterio normativo non sia tecnicamente riferibile a quella captazione e quali conseguenze ciò determini sullo specifico obbligo contestato.
Va altresì tenuta distinta la motivazione giuridica dalle valutazioni rese dai testimoni. Il giudizio tecnico sull’inadeguatezza del compasso per descrivere un sistema di drenaggi distribuiti può aiutare a comprendere la situazione. Non esonera il giudice dall’interpretare la disposizione, individuandone destinatari e contenuto. La difficoltà di tradurre l’obbligo di sicurezza in una determinata opera può impedire un rimprovero penale sufficientemente preciso; è argomento diverso dal negare che la disciplina contenga doveri di protezione.
Resta, comunque, insufficiente la semplice citazione dell’art. 94 nel capo d’imputazione. La messa in sicurezza va tradotta in un comportamento esigibile da quel soggetto: un presidio tecnico, una limitazione gestionale, un obbligo informativo o un intervento su una struttura di sua competenza. Deve essere dimostrata la connessione fra la misura omessa e il pericolo per la matrice indicata. È in questa verifica, e non nell’alternativa astratta fra piena applicabilità e totale irrilevanza della norma, che può essere stabilita la fondatezza dell’addebito.
Analoga attenzione richiede il richiamo alla disciplina delle acque potabili. La sentenza considera il d.lgs. 31/2001, applicabile nel periodo rilevante, e la sua successiva sostituzione con il d.lgs. 18/2023. Ai fini della nota non è corretto trattare i due testi come equivalenti in ogni aspetto. Né dal rispetto dei parametri dell’acqua distribuita discende automaticamente l’assenza di un pericolo per una diversa matrice. I controlli di potabilità sono un dato importante, da collegare però al tratto del sistema e al fenomeno che si intendono dimostrare.
10 Abusività e attività autorizzate
La presenza di autorizzazioni e convenzioni viene utilizzata dal Tribunale per delimitare il rischio consentito. È corretto respingere l’idea che la sola invocazione della precauzione renda abusiva qualsiasi attività autorizzata della quale non sia dimostrabile l’innocuità assoluta. Il titolo amministrativo e le sue prescrizioni sono elementi essenziali per ricostruire le condizioni lecite dell’esercizio.
Non sarebbe però coerente ricavarne un’immunità assoluta. L’abusività della condotta e la colpa relativa all’evento operano su piani distinti. Una violazione di prescrizioni può essere consapevole, mentre il pericolo o il danno conseguente non è voluto. L’incompatibilità fra dolo e colpa deve essere riferita all’oggetto dell’imputazione soggettiva, non estesa indistintamente a ogni componente della vicenda. L’operatore che deliberatamente omette un presidio per risparmiare può non volere l’evento ambientale; la volontarietà dell’inosservanza non rende di per sé doloso quell’evento, né impedisce di considerare abusiva la condotta.[13]
Sotto il profilo opposto, l’abusività non può essere dedotta dalla sola produzione del pericolo. Deve essere individuato il parametro di illiceità pertinente, secondo la disciplina applicabile nel tempo, mentre il giudizio di colpa richiede prevedibilità, evitabilità e concretizzazione del rischio. Anche quando una stessa prescrizione rilevi su entrambi i piani, i relativi accertamenti non diventano per questo intercambiabili.
Il commento va mantenuto distinto dalle novità del d.lgs. 81/2026, entrato in vigore il 2 giugno 2026, che ha introdotto nell’art. 452-quinquiesdecies c.p. una disposizione sulla nozione di abusività. La sopravvenienza merita un confronto autonomo, anche intertemporale, ma non consente di fondare retroattivamente una responsabilità per fatti anteriori sulla parte eventualmente innovativa e sfavorevole della disciplina. La ricostruzione della sentenza del 2025 deve partire dai parametri applicabili ai fatti giudicati.[14]
11 Condotta attiva, omissione e ripartizione delle competenze
Il Tribunale distingue la prosecuzione di un’attività dalla componente omissiva che può caratterizzare la sua esecuzione colposa. Se un soggetto, mediante una propria attività, crea la situazione pericolosa, non è necessario costruire ogni addebito come omesso impedimento dell’evento ai sensi dell’art. 40, secondo comma, c.p. L’omessa adozione di una cautela può qualificare come colposa una condotta attiva, senza trasformarla automaticamente in un reato omissivo improprio.[15]
La distinzione non permette, però, di eludere l’individualizzazione. La formula “mantenere in esercizio” non basta a dimostrare che ogni amministratore abbia posto in essere il contributo attivo rilevante. Occorre precisare quale decisione, disposizione o attività sia attribuibile al singolo e perché essa abbia creato il pericolo. Se, invece, il nucleo dell’addebito è il mancato intervento su una fonte governata da altri, devono essere identificati l’obbligo impeditivo e i poteri giuridici e materiali necessari al suo adempimento.
La posizione di Ruzzo Reti offre un esempio concreto. La motivazione ricostruisce le convenzioni e le competenze distinguendo la gestione acquedottistica dalle opere e dalle attività affidate agli altri soggetti. Rileva l’assenza di un contributo alla produzione del pericolo e di un potere generale di intervento sulle infrastrutture altrui. La conclusione assolutoria non va ridotta alla sola mancanza della proprietà delle opere: obblighi di protezione possono derivare da funzioni e poteri effettivi, anche senza proprietà, mentre la proprietà non comporta necessariamente il governo di ogni rischio presente nel bene.[16]
La cooperazione fra gestori non crea un garante universale. Un dovere di coordinamento deve avere contenuto identificabile e non equivale all’obbligo di sostituirsi a ogni altro operatore. Il principio dell’affidamento trova un limite quando il soggetto conosca concrete anomalie altrui che incidono sull’attività di propria competenza o sia tenuto specificamente al controllo. Anche in questo caso occorre precisare la misura dovuta e il suo rapporto con il pericolo, evitando responsabilità fondate sulla sola appartenenza al sistema.
12 Inesigibilità e obbligo di astensione
In via ulteriore rispetto alla mancata prova del pericolo, il Tribunale considera la sproporzione fra gli interventi richiesti e i mezzi attribuiti agli imputati. La vicenda dei lavori commissariali, l’incompletezza delle opere, la destinazione liquidatoria delle risorse residue e la mancanza di poteri per interventi di grande entità concorrono a delimitare ciò che poteva concretamente pretendersi dai singoli gestori.[17]
Il richiamo all’esigibilità è pertinente se riferito a obblighi determinati e a poteri effettivi. Non costituisce, invece, una generale esimente economica. L’onerosità delle cautele e l’indisponibilità di risorse non coincidono necessariamente con la forza maggiore dell’art. 45 c.p.; devono essere valutate anche le scelte precedenti, la possibilità di attivare le autorità competenti e l’esistenza di misure alternative. Altrimenti il difetto di organizzazione o la sistematica mancata allocazione di risorse potrebbero trasformarsi nella ragione della non punibilità.
La motivazione è meno persuasiva quando esclude in termini generali che l’astensione possa costituire una regola cautelare per attività lecite e socialmente utili. Il manuale stesso distingue l’obbligo di astensione dall’adozione di misure modali e richiama il caso dell’impianto che non possa essere riavviato prima di eliminare un malfunzionamento. L’autorizzazione rende lecita l’attività alle condizioni previste; non esclude che un concreto e conosciuto pericolo imponga una sospensione o una limitazione, nei confini dei poteri del soggetto e della disciplina applicabile.
Ciò non significa che nel Gran Sasso fosse dovuta la chiusura integrale delle gallerie o dei laboratori. Una conclusione di questo tipo richiederebbe la prova del pericolo, l’identificazione del soggetto competente e l’assenza di alternative adeguate. Significa che il rigetto di quella specifica alternativa deve poggiare sulle condizioni del caso, non sull’assunto generale secondo cui l’utilità sociale impedirebbe sempre di esigere l’astensione. La lettura congiunta delle sentenze costituzionali 85/2013 e 58/2018 conferma che la prosecuzione delle attività richiede garanzie effettive e non gode di una prevalenza incondizionata sulla salute e sulla sicurezza.[18]
13 Le garanzie nella formazione della prova scientifica
Una parte rilevante della decisione concerne i risultati delle analisi sulle acque. Il Tribunale distingue l’attività amministrativa di vigilanza dalla fase investigativa successiva alla delega del 13 aprile 2017; esamina poi l’irripetibilità degli accertamenti, anche per la volatilità delle sostanze ricercate e la limitata conservabilità dei campioni. In accoglimento delle eccezioni difensive, esclude gli esiti delle analisi per le violazioni delle garanzie di partecipazione e ne considera le conseguenze sugli apporti dichiarativi e consulenziali che su quegli esiti si fondavano.[19]
La conclusione non va generalizzata nell’affermazione che ogni campionamento amministrativo debba essere preceduto dagli avvisi previsti per gli accertamenti penali. Prelievo e analisi sono operazioni diverse; la natura amministrativa o investigativa dell’attività, l’emersione degli indizi ai sensi dell’art. 220 disp. att. c.p.p. e la ripetibilità dell’accertamento determinano il modulo applicabile. L’art. 223 disp. att. c.p.p. e l’art. 360 c.p.p. rispondono a presupposti differenti, pur assicurando entrambi, nei rispettivi ambiti, garanzie essenziali alla verifica tecnica.
Il rapporto fra invalidità dell’accertamento e utilizzazione dei suoi risultati deve essere ricostruito con la stessa precisione. La decisione parla di nullità e di derivazione degli atti successivi; non se ne può ricavare una generale regola di esclusione di qualsiasi elemento che abbia un collegamento storico con l’atto invalido. Occorre individuare la dipendenza effettiva e distinguere l’apporto autonomo da quello che si limita a riprodurre il risultato non valutabile. La testimonianza non può diventare un mezzo per introdurre indirettamente il medesimo accertamento sottratto al contraddittorio dovuto.
L’esclusione dei dati analitici non coincide, inoltre, con la prova scientifica positiva dell’assenza di contaminazione. Restringe il materiale utilizzabile dall’accusa; la conclusione di merito dipende dal complesso delle evidenze residue. Nel caso in esame il Tribunale attribuisce rilievo autonomo alla mancanza di prova del percorso verso la falda. È quindi necessario tenere separate la questione processuale della validità delle analisi e quella sostanziale della sufficienza del modello di contaminazione.
Quanto alle consulenze, la decisione mostra il ruolo assunto dalla discussione tecnica fra le parti e non ritiene necessario disporre una perizia giudiziale. La nomina di un perito non è un passaggio obbligato in ogni processo scientificamente complesso. Resta però necessario motivare la scelta fra i modelli proposti attraverso la qualità dei dati, la validità delle inferenze e la capacità di rispondere alle obiezioni. Il numero dei consulenti o la loro qualificazione non possono sostituire tale valutazione. Anche l’affermazione dell’incertezza deve individuare il passaggio non dimostrato, anziché ridursi a un generico richiamo alla complessità della materia.
14 La responsabilità degli enti e le conclusioni
L’esclusione degli illeciti contestati alle società si fonda, prima dell’esame dell’idoneità dei modelli, sull’insussistenza del fatto-reato presupposto. La motivazione richiama correttamente l’autonomia della responsabilità dell’ente, ma ne conserva il necessario ancoraggio a un reato incluso nel catalogo. L’art. 8 del d.lgs. 231/2001 consente, nei casi previsti, di procedere anche senza identificare o condannare una determinata persona fisica; non permette di costruire una responsabilità organizzativa priva del fatto criminoso dal quale dovrebbe dipendere.[20]
Nei reati colposi l’interesse o il vantaggio vanno riferiti alla condotta inosservante e non alla volontà di conseguire il danno ambientale. Un risparmio di spesa può assumere rilievo, ma deve essere accertato e collegato al comportamento che integra il reato. Non sono sufficienti l’esistenza di un’attività economica e la mancata realizzazione di un’opera costosa. Devono essere provati anche la colpa di organizzazione e il suo concreto rapporto con il fatto; l’assenza o l’inadeguatezza del modello non può supplire alla prova del pericolo.
La pronuncia non certifica, pertanto, che il sistema non richiedesse ulteriori interventi di sicurezza. Accerta che non sono stati provati i presupposti dei reati e degli illeciti contestati nei termini necessari alla decisione penale. Possono permanere esigenze di monitoraggio, adeguamento e coordinamento amministrativo senza che da esse derivi retroattivamente la dimostrazione di un delitto. La gestione prospettica del rischio e l’accertamento della responsabilità per il fatto passato rispondono a domande diverse.
Il contributo più convincente della sentenza consiste nella richiesta di una ricostruzione verificabile del pericolo: una matrice definita, un percorso di esposizione dimostrato, un pregiudizio corrispondente all’art. 452-bis e una condotta personalmente attribuibile. In questo senso il caso mostra come l’anticipazione della tutela ambientale resti soggetta a legalità, offensività e colpevolezza. Il rilievo costituzionale dell’ambiente non consente di sostituire questi passaggi con la sola preoccupazione per la risorsa.
Restano aperti il problema della natura giuridica del secondo comma e la misura della probabilità necessaria a integrare il pericolo. Richiedono inoltre una lettura circoscritta le affermazioni sulla radicale irrilevanza cautelare della precauzione, sull’art. 94, sulla portata delle autorizzazioni e sull’impossibilità di esigere l’astensione. La solidità dell’esito assolutorio non dipende dall’accettazione di ogni proposizione generale della motivazione. Il suo fondamento decisivo è che, in quel processo e rispetto alla matrice contestata, la possibilità di una contaminazione non è stata dimostrata come concreto pericolo di inquinamento penalmente attribuibile agli imputati.
Note
[1] Trib. Teramo, sent. n. 1598/2025, pp. 1-6, 17-59 e 155 ss.
[2] Sentenza annotata, pp. 278-280, in particolare il dispositivo a p. 279.
[3] Art. 452-quinquies c.p., introdotto dall’art. 1 della legge 22 maggio 2015, n. 68.
[4] E. Napoletano, Il pericolo di inquinamento ambientale colposo: fattispecie autonoma di reato o circostanza di reato?, in Rivista penale, 2019, n. 7-8, pp. 719-723, sul provvedimento del GUP di Teramo del 10 aprile 2019.
[5] Sentenza annotata, pp. 208-219 e 240-246.
[6] Sentenza annotata, pp. 189-201; art. 54, lettere d) e p), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. La motivazione richiama anche ISPRA, Criteri tecnici per l’analisi dello stato quantitativo e il monitoraggio dei corpi idrici sotterranei, Manuali e Linee guida 157/2017; il rinvio al documento tecnico è qui mediato dalla sentenza, p. 192.
[7] Sentenza annotata, pp. 246-250. La soglia del più probabile che non è la soluzione accolta dal Tribunale; le osservazioni critiche nel testo riguardano la sua generalizzabilità e non pretendono di enunciare un diverso criterio numerico consolidato.
[8] Sentenza annotata, pp. 250-269, in particolare pp. 258-261 e 268-269. Le osservazioni sui limiti del modello sono metodologiche: non costituiscono una perizia alternativa sul Gran Sasso e non assumono come provati percorsi di contaminazione diversi da quelli discussi nel processo.
[9] Cass., Sez. un., ud. 10 luglio 2002, dep. 11 settembre 2002, n. 30328, Franzese. Per una ricognizione istituzionale dei principi, Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Relazione n. 35/2007, § 13.3. Il richiamo concerne il metodo della spiegazione causale e lo standard di prova, non l’identificazione del pericolo con un danno certo.
[10] Sentenza annotata, pp. 164-183. Per l’inquadramento europeo, art. 191, par. 2, TFUE e Commissione europea, Comunicazione sul principio di precauzione, COM (2000) 1 definitivo, 2 febbraio 2000, identificativo ufficiale. Il richiamo riguarda la funzione di gestione del rischio del principio.
[11] Artt. 3-ter e 301 d.lgs. 152/2006. Il dovere informativo dell’art. 301 non è assimilato nel testo a un generale obbligo di realizzare ogni intervento tecnicamente concepibile.
[12] Sentenza annotata, pp. 183-189. Art. 94, in particolare commi 4-6, d.lgs. 152/2006. Il commento distingue la disciplina generale dalla prova delle sue condizioni di applicazione nella particolare configurazione del Gran Sasso.
[13] Sentenza annotata, pp. 211-224.
[14] D.lgs. 21 aprile 2026, n. 81, pubblicato nella G.U. n. 113 del 18 maggio 2026, in vigore dal 2 giugno 2026. Il riferimento alla sopravvenienza non implica una conclusione sull’applicazione favorevole o meramente ricognitiva di ogni sua disposizione, che esigerebbe un confronto specifico ai sensi dell’art. 2 c.p.
[15] Sentenza annotata, pp. 157-164; artt. 40 e 43 c.p. La qualificazione della condotta deve precedere la selezione del modello di imputazione, e non essere ricavata dall’esigenza di evitare la prova di un obbligo impeditivo.
[16] Sentenza annotata, pp. 202-207. La ricostruzione delle convenzioni, compresa quella del 16 settembre 1982 fra ANAS e il Consorzio acquedottistico, viene assunta nei termini risultanti dalla decisione, senza una verifica autonoma degli originali contrattuali non allegati.
[17] Sentenza annotata, pp. 227-240. Il Tribunale indica, fra l’altro, risorse residue di euro 286.984,74 destinate a finalità liquidatorie e costi assai superiori per gli interventi discussi. Questi dati descrivono la ricostruzione probatoria accolta e non una valutazione tecnica aggiornata dei lavori.
[18] Corte cost., sentt. n. 85/2013 e n. 58/2018. Il richiamo attiene ai limiti della prosecuzione produttiva e non assimila le fattispecie costituzionali al caso Gran Sasso.
[19] Sentenza annotata, pp. 89-119, in particolare pp. 113-119. Artt. 220 e 223 disp. att. c.p.p.; artt. 360 e 185 c.p.p. La distinzione fra i regimi e le conseguenze processuali è necessaria per evitare una qualificazione indifferenziata di ogni difetto come inutilizzabilità assoluta.
[20] Sentenza annotata, pp. 270-279; artt. 5-8, 25-undecies e 66 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Il commento riguarda il titolo di responsabilità contestato e non estende la posizione processuale delle due società agli altri enti coinvolti nella vicenda.
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