PFAS nelle acque sotterranee: bonifica senza CSC? Il nuovo interpello MASE
Bonifiche, soglie di contaminazione e precauzione nella risposta MASE del 12 ottobre 2026, prot. n. 212123
Documento ufficiale: risposta MASE prot. n. 212123 del 12 ottobre 2026, allegata in apertura.
1. Il quesito: l’assenza di una soglia impedisce la bonifica?
La presenza di PFAS nelle acque sotterranee pone un problema che investe il funzionamento della disciplina sui siti contaminati: come si attiva e si conduce un procedimento quando le sostanze rinvenute non hanno concentrazioni soglia di contaminazione espressamente indicate nella tabella dedicata alla falda? Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica affronta la questione nella risposta del 12 ottobre 2026, prot. n. 212123, resa alla Regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell’art. 3-septies del D.Lgs. 152/2006.
La Regione chiedeva se un plume, ossia una massa di contaminante che si propaga nelle acque sotterranee, consentisse di applicare il Titolo V della Parte quarta e come individuare sostanze tossicologicamente affini per verificare il superamento delle CSC. In alternativa, domandava se il deterioramento della risorsa ricadesse esclusivamente nella Parte sesta sul danno ambientale. Il riscontro si fonda sulle valutazioni di ISPRA e ISS, acquisite dal Ministero rispettivamente il 4 giugno e il 6 agosto 2026.
La risposta ammette l’applicabilità della disciplina delle bonifiche anche ai PFAS non tabellati, ma esclude sia la costruzione automatica delle CSC sia l’automatica trasposizione dei limiti delle acque potabili. È questo il passaggio da leggere con attenzione: la necessità di proteggere la risorsa non elimina il problema della base normativa e scientifica degli obblighi imposti.
2. Che cosa sono i PFAS e perché il dato scientifico conta
I PFAS sono una vasta famiglia di sostanze per- e polifluoroalchiliche utilizzate in numerosi processi e prodotti. L’appartenenza alla stessa famiglia chimica non implica che tutti i composti abbiano identiche caratteristiche tossicologiche o lo stesso comportamento ambientale. Mobilità, persistenza, capacità di accumulo e potenza degli effetti possono differire tra sostanze e gruppi.
L’interpello insiste su questa eterogeneità. Non è scientificamente giustificato assegnare indiscriminatamente all’intera classe il valore ricavato da una sola sostanza, né presumere che ogni miscela possa essere valutata attraverso una semplice somma delle concentrazioni. Per l’impresa ciò significa che un rapporto analitico deve essere letto considerando quali composti sono stati effettivamente ricercati, con quali metodi e limiti di quantificazione. La generica indicazione “PFAS presenti” non esaurisce la ricostruzione del fenomeno.
3. Il procedimento di bonifica e il limite degli automatismi
Il Ministero parte dalla nozione di sito, che comprende anche le acque sotterranee, e dalle definizioni dell’art. 240. Le CSC individuano i livelli oltre i quali occorrono caratterizzazione e analisi di rischio; le CSR derivano invece dall’analisi sito-specifica e delimitano il rischio accettabile secondo il sistema normativo. Queste funzioni non sono intercambiabili.
Secondo il MASE, se i PFAS sono riferibili a una sorgente localizzata o a un ambito spaziale riconducibile a un sito, la loro assenza dalla Tabella 2 dell’Allegato 5 non basta a escludere il procedimento. L’attivazione richiede, però, un’istruttoria tecnico-scientifica adeguatamente motivata. Non viene introdotta una regola per cui qualsiasi rilevamento, a qualsiasi concentrazione, determini automaticamente tutti gli obblighi propri di un sito contaminato.
Sul piano critico rimane una tensione: l’art. 240 costruisce la nozione di sito potenzialmente contaminato sul superamento delle CSC, mentre il riscontro riconosce che per i PFAS esse non sono determinabili in via generale e automatica. L’interprete deve quindi distinguere l’esigenza di accertare e contenere una contaminazione dalla qualificazione formale del sito e dalla determinazione del singolo obbligo. Un provvedimento non può limitarsi a citare l’interpello: deve individuare la disposizione applicata, i fatti accertati e le ragioni che giustificano la misura richiesta.
4. Perché non basta la “sostanza tossicologicamente più affine”
La previsione dell’Allegato 5 sulla sostanza tossicologicamente più affine è espressamente riferita alla Tabella 1, relativa a suolo e sottosuolo. La Tabella 2 sulle acque sotterranee non contiene una disposizione altrettanto espressa. Il Ministero distingue pertanto un eventuale criterio tecnico di supporto da una puntuale previsione normativa applicabile alla falda.
A questa difficoltà giuridica si aggiunge quella scientifica: sulla base dei contributi richiamati, l’eterogeneità dei PFAS non consente l’applicazione generalizzata dell’affinità tossicologica all’intera famiglia. La mera somiglianza chimica non dimostra una potenza tossicologica equivalente. Il riscontro esclude inoltre che fattori di potenza relativa o valutazioni cumulative indistinte possano essere assunti automaticamente come fondamento di soglie valide per tutti i PFAS.
La conseguenza è precisa: non è corretto costruire una CSC per la falda attraverso un’equivalenza dichiarata, ma non dimostrata. Un riferimento tecnico deve esplicitare sostanze considerate, effetti pertinenti, qualità dei dati e limiti del ragionamento. L’incertezza non va nascosta dietro un numero apparentemente esatto.
5. Analisi di rischio e CSR: una criticità che non si risolve con un calcolo
L’interpello ritiene che le procedure dell’Allegato 1, soprattutto la modalità inversa utilizzata per ricavare CSR, non siano allo stato sufficientemente robuste per i PFAS. Richiama la carenza di parametri tossicologici consolidati per molti composti, la difficoltà di selezionare contaminanti indice, la complessità delle miscele e l’incompleta definizione dei percorsi critici di esposizione e migrazione.
Questa valutazione va riferita alle condizioni scientifiche e alle procedure descritte nel documento. Non significa che ogni indagine sui PFAS sia inutile o che non si possano acquisire conoscenze attendibili sul sito. Significa che l’inserimento di dati incerti in un modello non rende automaticamente affidabile la CSR ottenuta. Occorre separare la caratterizzazione della contaminazione dalla possibilità di tradurla in una soglia sito-specifica secondo un determinato procedimento di calcolo.
6. I limiti delle acque potabili: riferimento sanitario, non nuove CSC
Per orientare gli interventi il MASE valorizza i parametri previsti per le acque destinate al consumo umano dal D.Lgs. 18/2023, come modificato dal D.Lgs. 19 giugno 2025, n. 102. Il riferimento risponde all’esigenza di preservare gli usi potenziali della risorsa sotterranea, compreso quello potabile. Il documento precisa però che tali valori non sono automaticamente CSC della disciplina sulle bonifiche.
La differenza produce conseguenze concrete. Un limite riferito alla qualità dell’acqua destinata al consumo umano non assume, per il solo richiamo ministeriale, la funzione giuridica di una soglia tabellare della falda. Secondo l’interpello può costituire un supporto operativo, applicato in via precauzionale e con adeguata motivazione. La scelta deve quindi spiegare perché quel parametro sia pertinente al sito, quali sostanze comprenda, a quale punto e con quale finalità venga utilizzato.
La discrezionalità tecnica non equivale alla libertà di fissare obiettivi caso per caso senza criteri controllabili. A giudizio di chi scrive, il passaggio più delicato del riscontro è proprio questo: dopo aver escluso la robustezza degli strumenti ordinari di derivazione delle soglie, occorre chiarire come il riferimento sanitario possa tradursi in un obiettivo tecnicamente raggiungibile, proporzionato e giuridicamente motivato. La precauzione sostiene l’azione di protezione, ma non sostituisce la motivazione né rende irrilevanti le garanzie del procedimento.
7. Sorgente localizzata, inquinamento diffuso e danno ambientale
Se la presenza di PFAS ha diffusività areale e non è riconducibile, sulla base della documentazione disponibile, a una sorgente puntuale o a un sito determinato, il riscontro richiama l’art. 239, comma 3, relativo all’inquinamento diffuso e ai piani regionali. La scelta del percorso non dipende soltanto dal numero dei punti di campionamento positivi: richiede una ricostruzione delle sorgenti e della distribuzione della contaminazione.
Il Ministero esclude inoltre un’alternativa rigida tra bonifica e danno ambientale. Le due discipline conservano presupposti e funzioni distinti e devono essere coordinate, anche attraverso l’art. 298-bis. La nozione di danno ambientale non coincide automaticamente con il superamento di una soglia; la procedura di bonifica non assorbe per il solo avvio ogni esigenza di prevenzione e riparazione prevista dalla Parte sesta.
Il riscontro richiama il Consiglio di Stato, sez. IV, 26 maggio 2026, n. 4250, distinguendo la soluzione operativa di risanamento dall’individuazione della responsabilità per l’inquinamento. Il riferimento giurisprudenziale è qui considerato nei termini riportati dal Ministero, senza estenderne la portata oltre il quesito esaminato.
8. Responsabilità e ricadute per le imprese
L’assenza di CSC espresse non autorizza l’inerzia davanti a una contaminazione accertata; allo stesso tempo, la presenza di PFAS non identifica automaticamente il responsabile. Ricostruzione della sorgente, attribuzione causale e scelta degli interventi restano accertamenti distinti. La proprietà o la disponibilità di un’area non possono essere confuse con la prova di aver prodotto l’inquinamento. La posizione del proprietario non responsabile deve essere valutata separatamente, alla luce degli obblighi specificamente applicabili.
Anche il piano penale richiede una verifica autonoma. L’interpello non introduce un reato, non modifica i suoi elementi costitutivi e non rende il superamento di un valore sanitario equivalente alla prova di un delitto ambientale. Gli eventuali profili di responsabilità personale e dell’ente devono essere ricostruiti attraverso le rispettive disposizioni, senza ricavare una responsabilità penale dalla sola inosservanza di una conclusione interpretativa.
Per la compliance aziendale diventa utile mantenere distinti il fascicolo tecnico e quello decisionale: dati di campionamento, metodi e incertezze; storia delle sostanze utilizzate; sorgenti potenziali; comunicazioni alle autorità; decisioni su monitoraggio e interventi. La documentazione deve rendere verificabili le scelte effettive, non limitarsi a dichiarazioni generiche di conformità.
9. Le verifiche operative da impostare
In presenza di PFAS in falda l’impresa dovrebbe anzitutto verificare attendibilità e perimetro delle analisi, ricostruire il modello idrogeologico e le possibili sorgenti, individuare i destinatari degli obblighi e valutare tempestivamente gli adempimenti dovuti. Occorre poi chiedere che qualsiasi riferimento a limiti sanitari chiarisca la funzione attribuita al parametro, la sua base tecnico-scientifica e il rapporto con le condizioni del sito. Gli obblighi e i termini previsti dalla legge non sono sospesi dalla presentazione di un interpello.
Quando l’autorità richiede interventi, il confronto tecnico e giuridico dovrebbe riguardare anche il punto di conformità, gli usi potenziali da proteggere, le prestazioni attese e il controllo dei risultati. Va evitata sia la sostituzione automatica delle CSC con limiti appartenenti ad altre discipline, sia l’idea opposta che l’assenza di una tabella renda sempre impossibile qualsiasi misura di protezione.
10. Valutazione conclusiva
Il contributo del MASE è quello di rifiutare un vuoto di tutela fondato sulla sola mancanza di soglie specifiche per i PFAS. Il problema che resta aperto è come rendere prevedibile e uniforme il passaggio dalla necessità di risanamento alla determinazione delle misure e degli obiettivi. Una motivazione tecnico-scientifica riferita al caso è necessaria, ma non può trasformarsi nella fonte di nuove soglie normative generali.
L’interpello è un criterio interpretativo per l’attività delle amministrazioni, non un regolamento che integra la Tabella 2. Lo stesso documento circoscrive le proprie conclusioni al quesito formulato ed esclude valutazioni su procedimenti specifici non conosciuti dal Ministero. Per le imprese la lettura corretta richiede quindi di affrontare la contaminazione sulla base di dati verificabili, conservando distinti obblighi di protezione, obiettivi di risanamento e accertamento della responsabilità.
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