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Processo Miteni sui PFAS: avvelenamento delle acque, disastro e responsabilità d’impresa

segreteria5426
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Nota a Corte d’Assise di Vicenza, Sentenza 26 giugno 2025, n. 1/2025



La sentenza pronunciata dalla Corte d’Assise di Vicenza nel processo relativo alla contaminazione da PFAS riconducibile allo stabilimento Miteni di Trissino rappresenta una delle decisioni più rilevanti degli ultimi anni in materia di diritto penale dell’ambiente. La motivazione, sviluppata in oltre duemila pagine, affronta con particolare ampiezza il rapporto tra attività industriale, inquinamento delle acque, conoscenza scientifica del rischio, doveri degli amministratori e responsabilità amministrativa dell’ente.

La decisione è stata pronunciata in primo grado e non è definitiva. Le conclusioni della Corte potranno pertanto essere sottoposte al controllo dei giudici dell’impugnazione.


La vicenda esaminata dalla Corte


La contestazione riguarda la dispersione nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque di falda di diversi composti chimici, tra i quali sostanze perfluoroalchiliche impiegate o generate nei processi produttivi dello stabilimento. Secondo la ricostruzione accolta dalla Corte, la contaminazione derivava da una pluralità di fattori: interramento di rifiuti e scarti di lavorazione, perdite e carenze degli impianti, modalità inadeguate di gestione dei residui, omissione delle procedure previste per i siti contaminati e insufficiente contenimento della propagazione degli inquinanti.

Una parte determinante dell’accertamento è costituita dagli studi ambientali commissionati dalla stessa azienda. Le relazioni tecniche e le comunicazioni interne vengono utilizzate non soltanto per ricostruire la contaminazione, ma anche per stabilire quale patrimonio informativo fosse disponibile ai vertici societari nelle diverse fasi della gestione.

La Corte attribuisce particolare rilievo alle relazioni che, già prima della scoperta pubblica della contaminazione, segnalavano la presenza di sostanze nel sottosuolo e nelle acque, il rischio della loro migrazione all’esterno dello stabilimento, la necessità di approfondimenti e l’inadeguatezza della barriera idraulica. Il caso non viene pertanto qualificato come un evento improvviso o imprevedibile, bensì come la progressiva manifestazione di una situazione conosciuta, o comunque conoscibile, rispetto alla quale sarebbero state omesse le iniziative imposte dalla normativa ambientale e dalle posizioni di garanzia ricoperte.


L’avvelenamento delle acque previsto dall’art. 439 c.p.


Il primo punto di maggiore interesse è l’applicazione dell’art. 439 c.p., che punisce l’avvelenamento di acque o sostanze destinate all’alimentazione prima che siano attinte o distribuite per il consumo.

La Corte qualifica la disposizione come norma posta a tutela della salute pubblica. Ai fini della sua integrazione non è necessario che l’acqua abbia già provocato malattie o decessi, né che sia dimostrata una lesione individuale. È però necessario accertare che l’immissione riguardi sostanze che, per qualità e quantità, siano concretamente idonee a produrre effetti tossico-nocivi per una pluralità indeterminata di persone.

La decisione evita quindi di trasformare l’art. 439 c.p. in una fattispecie puramente formale. Non basta la presenza di un contaminante o il superamento di un valore precauzionale: occorre una verifica scientifica della sua potenzialità lesiva.

Il profilo innovativo riguarda le sostanze che, all’epoca dei fatti, non erano accompagnate da limiti normativi nazionali di concentrazione. Secondo la Corte, l’assenza di una soglia legislativa non determina l’irrilevanza penale della contaminazione. Il giudizio di pericolosità può essere fondato sulle conoscenze tossicologiche disponibili, sugli studi di assimilazione, sui valori elaborati da autorità scientifiche nazionali e internazionali, sui dati di biomonitoraggio e sulle concentrazioni effettivamente rilevate.

La Corte precisa che questo procedimento non costituisce un’applicazione analogica in malam partem. La responsabilità non deriva dal superamento di una soglia creata dal giudice, ma dall’accertamento degli elementi già richiesti dall’art. 439 c.p.: l’avvelenamento delle acque e la loro conseguente pericolosità per la salute pubblica.


La destinazione delle acque al consumo umano


La nozione di acque destinate all’alimentazione viene interpretata in senso funzionale. La tutela penale non riguarda soltanto l’acqua già immessa nella rete acquedottistica, ma anche la risorsa idrica che, per caratteristiche e impiego, sia destinata o destinabile al consumo umano.

L’eventuale successivo trattamento mediante filtri non neutralizza necessariamente il reato già perfezionato. Il bene giuridico protetto è la sicurezza della risorsa alimentare prima che essa venga attinta o distribuita. Il passaggio è particolarmente significativo per le imprese le cui attività insistono su aree di falda utilizzate per l’approvvigionamento idropotabile.


Il dolo eventuale e la conoscenza progressiva del rischio


La Corte ritiene configurabile il dolo eventuale. Non viene affermato che gli imputati perseguissero deliberatamente l’obiettivo di contaminare le acque, ma che, secondo la ricostruzione giudiziale, alcuni di essi disponessero di informazioni sufficienti per rappresentarsi il rischio e avessero nondimeno proseguito nella gestione senza adottare tutte le misure necessarie.

Il ragionamento richiama i criteri elaborati dalla giurisprudenza, in particolare dalla sentenza ThyssenKrupp: conoscenza del rischio, gravità dei segnali di allarme, durata delle condotte, competenza e ruolo dell’agente, alternative concretamente praticabili e motivazioni economiche od organizzative sottese alla mancata adozione delle cautele.

Assumono valore probatorio le relazioni tecniche sulla contaminazione, gli studi idrogeologici, le analisi aziendali e quelle eseguite da laboratori esterni, le comunicazioni tra società controllanti e amministratori, la realizzazione e il progressivo potenziamento della barriera idraulica, la conoscenza della persistenza e della diffusività dei composti e la mancata tempestiva attivazione delle procedure pubbliche previste per i siti contaminati.

Una relazione tecnica commissionata dall’azienda non rimane confinata nella dimensione consulenziale. Può diventare un elemento decisivo per dimostrare la conoscenza del pericolo da parte degli amministratori e dei titolari delle deleghe.


Il momento consumativo dell’avvelenamento


La Corte considera l’avvelenamento un reato istantaneo con effetti permanenti. La permanenza della contaminazione non comporta automaticamente che il reato continui a consumarsi per tutta la durata degli effetti.

Nel caso concreto, la cessazione della condotta viene collegata al 23 luglio 2013, data dell’autodenuncia presentata dalla società ai sensi della disciplina sui siti contaminati. Da quel momento gli enti pubblici furono formalmente informati dell’esistenza della contaminazione, sebbene Miteni si fosse dichiarata soggetto non responsabile.

La distinzione tra momento consumativo ed effetti permanenti è essenziale ai fini della prescrizione e dell’individuazione della legge applicabile.


Il disastro innominato dell’art. 434 c.p.


Il secondo grande asse della decisione riguarda il disastro innominato. La Corte individua l’evento disastroso nell’estensione e nella diffusività della contaminazione, nella capacità di interessare un numero indeterminato di persone e nella necessità di interventi eccezionali per la messa in sicurezza della risorsa idrica.

Il disastro non coincide con il singolo superamento di una soglia o con un episodio localizzato. Richiede un fenomeno di proporzioni straordinarie, dotato di capacità espansiva e idoneo a mettere in pericolo la pubblica incolumità.

Secondo la Corte, il rischio per la popolazione trova conferma non soltanto nella diffusione territoriale dei PFAS, ma anche nei dati sul bioaccumulo e nelle evidenze relative agli effetti sanitari. La motivazione dedica ampio spazio al confronto fra consulenze scientifiche contrastanti e ritiene sufficientemente consolidata, con riferimento allo stato delle conoscenze dell’epoca, almeno la correlazione tra esposizione e aumento del colesterolo ematico.

Il disastro viene ritenuto consumato nel 2013, momento in cui l’evento avrebbe raggiunto il massimo della sua gravità, pur proseguendo successivamente i suoi effetti. La Corte aderisce così all’impostazione secondo la quale il permanere delle conseguenze ambientali e sanitarie non sposta indefinitamente il dies a quo della prescrizione.


Il rapporto tra art. 434 e art. 452-quater c.p.


Per le condotte e gli eventi precedenti all’entrata in vigore della legge n. 68/2015 continua a trovare applicazione l’art. 434 c.p., mentre la nuova fattispecie di disastro ambientale non può essere applicata retroattivamente.

La vicenda evidenzia pertanto la funzione storicamente svolta dal disastro innominato nella repressione dei più gravi fenomeni di contaminazione antecedenti alla codificazione degli ecoreati. L’introduzione dell’art. 452-quater c.p. ha fornito una tipizzazione più precisa, ma non cancella l’applicabilità dell’art. 434 c.p. alle condotte anteriori, purché ne siano rigorosamente dimostrati tutti gli elementi.


L’inquinamento ambientale da GenX e C6O4


Per la fase successiva all’introduzione degli ecoreati, la Corte esamina anche l’art. 452-bis c.p. con riferimento alla contaminazione da GenX e C6O4.

Viene riconosciuta la sussistenza di una compromissione o di un deterioramento significativi e misurabili delle acque sotterranee. La significatività è ricavata dall’estensione territoriale, dalla concentrazione delle sostanze, dalla durata e dalla gravità della contaminazione; la misurabilità è fondata sui dati analitici e sulla possibilità di delimitare il plume.

Secondo gli accertamenti richiamati dalla Corte, la contaminazione avrebbe interessato un’area non inferiore a 26 chilometri quadrati per il composto FRD/GenX e non inferiore a 75 chilometri quadrati per il C6O4.

Di particolare interesse è la nozione di condotta abusiva. La Corte segue l’orientamento secondo cui l’abusività non coincide esclusivamente con la totale assenza di un’autorizzazione. Può sussistere anche quando l’attività sia formalmente autorizzata ma venga esercitata in violazione di prescrizioni, condizioni, obblighi normativi o principi generali dell’ordinamento ambientale.

Il possesso di un titolo amministrativo non protegge quindi l’operatore che gestisca l’attività in modo difforme dalle condizioni autorizzative o ometta gli adempimenti imposti dalla conoscenza di un rischio ambientale. Quanto all’elemento soggettivo, l’art. 452-bis c.p. è considerato compatibile con il dolo eventuale.


La gestione non autorizzata dei rifiuti


Il capo relativo all’art. 256 del D.Lgs. n. 152/2006 riguardava l’immissione nelle acque sotterranee di rifiuti pericolosi contenenti GenX. La Corte ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti degli imputati interessati.

L’esito mette ancora una volta in evidenza la sproporzione tra la complessità investigativa dei procedimenti ambientali e la durata prescrizionale delle contravvenzioni. L’accertamento di fenomeni di contaminazione complessi richiede analisi storiche, ricostruzioni idrogeologiche, consulenze multidisciplinari e acquisizioni documentali spesso incompatibili con termini prescrizionali relativamente brevi.


La responsabilità di Miteni ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001


La sentenza riconosce la responsabilità amministrativa di Miteni in fallimento per l’illecito dipendente dal delitto di inquinamento ambientale.

La decisione conferma che il fallimento non determina l’estinzione dell’illecito dell’ente. La società continua a essere il centro di imputazione della responsabilità, mentre l’apertura della procedura concorsuale incide sulla gestione del patrimonio e sull’esecuzione delle conseguenze economiche, non sulla sussistenza dell’illecito.

La Corte considera integrati l’interesse e il vantaggio dell’ente attraverso il risparmio di spesa derivante dalla mancata tempestiva adozione degli interventi necessari a impedire o contenere la contaminazione. Il vantaggio non deve necessariamente consistere in un incremento immediato dei ricavi: può essere rappresentato dai costi evitati per gli interventi impiantistici, la messa in sicurezza, l’implementazione della barriera idraulica e la bonifica.

La Corte applica a Miteni una sanzione pecuniaria di 125.000 euro, pari a 250 quote, e dispone la confisca di 437.500 euro, quantificando il profitto nel risparmio di spesa riferibile alla contaminazione da GenX e C6O4.


Il modello organizzativo e la colpa di organizzazione


Uno dei punti più importanti per le imprese riguarda il modello organizzativo. La mera presenza formale di un Modello 231 non è sufficiente a escludere la responsabilità dell’ente.

Occorre che il modello sia concretamente idoneo, effettivamente attuato e capace di intercettare i rischi propri dell’attività. In materia ambientale ciò richiede una corretta mappatura dei processi e delle matrici ambientali, procedure per la gestione delle sostanze non normate, flussi informativi effettivi verso l’Organismo di vigilanza, sistemi di segnalazione delle anomalie, tracciabilità delle decisioni, procedure di escalation, autonomia e risorse per i soggetti incaricati dei controlli, verifica delle deleghe e gestione strutturata delle relazioni dei consulenti.

La sentenza dimostra che la colpa di organizzazione può essere ricostruita anche attraverso la distanza tra i rischi effettivamente conosciuti e la capacità del sistema aziendale di trasformare quelle informazioni in decisioni preventive.


Le deleghe ambientali e la responsabilità degli amministratori


Il giudizio sulle singole responsabilità viene condotto in relazione ai ruoli effettivamente ricoperti, ai periodi di gestione, alle deleghe ricevute e alle informazioni disponibili.

La delega di funzioni non produce un effetto liberatorio automatico. È necessario verificarne la specificità, l’effettività dei poteri attribuiti, l’autonomia decisionale e di spesa, la competenza del delegato, la disponibilità delle informazioni, l’esercizio dei poteri residui di controllo e la conoscenza di anomalie tali da imporre l’intervento degli organi apicali.

La complessità del gruppo societario e il succedersi delle proprietà non interrompono necessariamente la catena delle responsabilità. La Corte esamina il flusso informativo tra Miteni, Mitsubishi e ICIG per accertare in quale misura le società controllanti e i rispettivi esponenti fossero informati della situazione ambientale e partecipassero alle decisioni strategiche.


Le condanne e le assoluzioni


La Corte ha pronunciato condanne nei confronti di undici imputati, con pene comprese tra due anni e otto mesi e diciassette anni e sei mesi di reclusione. Sono state inflitte le seguenti pene: 11 anni a Maki Hosoda; 16 anni a Naoyuki Kimura; 16 anni a Yuji Suetsune; 17 anni a Patrick Schnitzer; 17 anni ad Achim Riemann; 16 anni ad Alexander Smit; 17 anni e 6 mesi a Brian Mc Glynn; 4 anni e 6 mesi a Martin Leitgeb; 6 anni e 4 mesi ad Antonio Alfiero Nardone; 17 anni a Luigi Guarracino; 2 anni e 8 mesi, oltre a 15.000 euro di multa, a Davide Drusian.

La Corte ha invece assolto Kenji Ito, Mario Fabris, Davide Drusian, Mauro Cognolato e Mario Mistrorigo dai reati contestati ai capi A e B. Per il capo relativo alla gestione non autorizzata di rifiuti è stata dichiarata la prescrizione.

Questa articolazione conferma che la responsabilità non viene fatta discendere dalla sola carica formalmente rivestita. La Corte differenzia le posizioni sulla base del periodo, dei poteri, della conoscenza e del contributo causalmente rilevante.

Per il delitto di inquinamento ambientale è stata disposta nei confronti di quattro imputati la confisca di 109.375 euro ciascuno, quale profitto del reato o, in mancanza, per equivalente. La Corte ha inoltre ordinato il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 452-duodecies c.p.

Sul piano civile, la decisione contiene condanne risarcitorie nei confronti degli imputati e, per i reati indicati nel dispositivo, dei responsabili civili Mitsubishi Corporation e International Chemical Investors.

Tra le statuizioni economicamente più rilevanti figurano 56,8 milioni di euro in favore del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, oltre al risarcimento del danno ambientale nelle forme dell’art. 311 del D.Lgs. n. 152/2006, e oltre 6,5 milioni di euro in favore della Regione Veneto. Sono inoltre previsti risarcimenti e provvisionali in favore di gestori del servizio idrico, consigli di bacino, comuni, associazioni, organizzazioni sindacali e cittadini costituiti parte civile.


Osservazioni conclusive


La decisione della Corte d’Assise di Vicenza segna il passaggio da una concezione prevalentemente autorizzativa della tutela ambientale a un modello fondato sulla gestione preventiva e scientificamente informata del rischio.

Tre principi emergono con particolare evidenza. Il primo è che l’assenza di limiti tabellari non equivale ad assenza di obblighi: di fronte a una sostanza persistente e potenzialmente pericolosa, l’impresa deve considerare le conoscenze scientifiche disponibili e applicare i principi di prevenzione e precauzione.

Il secondo è che il dato tecnico produce conseguenze giuridiche. Studi, analisi e relazioni consulenziali possono dimostrare la conoscenza del rischio e incidere sulla qualificazione dell’elemento soggettivo, fino a sostenere un giudizio di dolo eventuale.

Il terzo è che la compliance ambientale deve essere sostanziale. Autorizzazioni, deleghe e Modelli 231 proteggono l’impresa soltanto quando sono inseriti in un sistema realmente capace di rilevare le anomalie, trasmettere le informazioni e imporre decisioni tempestive.



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