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Impianto industriale dietro un cancello chiuso: immagine illustrativa sulla confisca dei beni e i reati ambientali

D.Lgs. 186/2026: nuove confische e rischi patrimoniali per le imprese

segreteria5426
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Il D.Lgs. 25 settembre 2026, n. 186 attua la direttiva (UE) 2024/1260 sul recupero e la confisca dei beni. Dalla confisca degli strumenti del reato alle garanzie dei terzi: le novità e le conseguenze operative per le imprese, con particolare attenzione ai reati ambientali.


Documenti allegati: il testo del decreto, in trascrizione editoriale dalla Gazzetta Ufficiale senza le note redazionali, e il PDF ufficiale in lingua italiana della direttiva. La pubblicazione ufficiale del decreto è raggiungibile anche dal collegamento riportato nelle fonti.


1. Il quadro della riforma e la sua entrata in vigore


Il decreto legislativo 25 settembre 2026, n. 186, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16 ottobre 2026, entrerà in vigore il 31 ottobre 2026. Alla data di questo commento, 28 ottobre 2026, il provvedimento è dunque pubblicato ma non ancora vigente. La distinzione conta per valutare le conseguenze nei procedimenti in corso: l’entrata in vigore non consente, da sola, di applicare retroattivamente tutte le nuove forme di confisca.


La riforma riguarda il recupero dei patrimoni collegati ai reati e interviene sul codice penale, sul codice di procedura penale, sul Codice antimafia e su discipline speciali, compreso il D.Lgs. 152/2006. Non è una nuova disciplina delle autorizzazioni ambientali e non introduce un generale obbligo di certificazione della conformità delle imprese. Incide, invece, sulle conseguenze patrimoniali dell’illecito, sulle attività dirette a individuare i beni e sulla loro gestione dopo il sequestro.


La direttiva (UE) 2024/1260, del 24 aprile 2024, pubblicata il 2 maggio 2024, costruisce un quadro europeo che comprende ricerca dei beni, congelamento, confisca, amministrazione e garanzie processuali. Il termine ordinario di recepimento è il 23 novembre 2026, ai sensi dell’articolo 33. Il decreto italiano si inserisce in un ordinamento che già conosce molteplici forme di confisca: occorre quindi leggere ciascuna novità insieme alle disposizioni preesistenti, evitando di sovrapporre istituti diversi.


Le novità ambientali in sintesi


Novità e riferimento

Che cosa cambia

Impatto per le imprese in materia ambientale

Beni usati per il reato — Art. 8 D.Lgs. 186/2026

Confisca degli strumenti del reato dopo condanna o patteggiamento per le ipotesi degli artt. 255-bis e 255-ter del D.Lgs. 152/2006.

Mezzi e attrezzature possono essere confiscati se collegati alla commissione degli abbandoni di rifiuti contemplati dalle norme.

Altri beni di pari valore — Nuovo art. 240-ter c.p.

Se non è possibile confiscare lo strumento del reato, possono essere colpiti altri beni nella disponibilità del reo, per valore equivalente.

Riguarda i reati ambientali espressamente elencati: artt. 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies c.p.; artt. 255-bis, 255-ter, 256, 256-bis e 259 del D.Lgs. 152/2006.

Proventi dei reati sui rifiuti — Art. 259-bis, comma 2, D.Lgs. 152/2006

Confisca di prodotto, prezzo o profitto e, se impossibile, di beni di valore corrispondente nella disponibilità del condannato.

Si applica nei casi del comma 1: reati degli artt. 256, 256-bis e 259 commessi nell’attività d’impresa o comunque organizzata. È salva l’appartenenza a persona estranea al reato.

Trasferimenti a terzi — Nuovo art. 240-quater c.p.

Nei casi previsti, possono essere confiscati beni trasferiti per sottrarli alla confisca, se il terzo conosceva la finalità elusiva e ricorrono gli altri presupposti della norma.

Acquisti, conferimenti e operazioni infragruppo richiedono attenzione alla provenienza dei beni. Non è prevista una confisca automatica dei beni dei terzi in buona fede.

Periodo di acquisizione dei beni — Art. 240-bis c.p. e art. 24-bis Codice antimafia

Verifica della correlazione temporale con l’attività delittuosa, nella confisca allargata, o con la pericolosità sociale, nella prevenzione.

Diventa rilevante documentare quando e con quali risorse sono stati acquistati i beni. Le due forme di confisca restano distinte.

Vendita prima della confisca — Artt. 10 e 11 D.Lgs. 186/2026

Possibile vendita anticipata dei beni sequestrati per evitare deterioramento o rilevanti diseconomie, con le garanzie previste.

La vendita di beni produttivi può incidere sull’attività. Occorre valutare tempestivamente il contraddittorio, l’impugnazione e l’eventuale richiesta di sospensione.


La tabella riassume le modifiche; presupposti, limiti e tutela dei terzi sono approfonditi nelle sezioni seguenti.


2. La confisca per equivalente degli strumenti del reato


La novità di maggiore rilievo per l’attività d’impresa è il nuovo articolo 240-ter del codice penale. Nei casi espressamente elencati, dopo una condanna o un patteggiamento, quando non è possibile confiscare le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, il giudice dispone la confisca di altri beni o utilità dei quali il reo abbia la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente a quello del bene strumentale.


La confisca diretta colpisce il bene collegato al reato; quella per equivalente può colpire un bene diverso, perché assume come riferimento il valore del primo. Qui il parametro è il valore dello strumento impiegato o destinato alla commissione del fatto, e non necessariamente il guadagno conseguito. La distinzione dal profitto è decisiva anche nella valutazione economica del rischio.


Il catalogo comprende, sul versante ambientale, l’inquinamento ambientale, il disastro ambientale, il traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività e le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, richiamati attraverso gli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies c.p. Il secondo comma estende la disciplina ai reati degli articoli 255-bis, 255-ter, 256, 256-bis e 259 del D.Lgs. 152/2006. L’elenco è specifico: non può essere trasformato in una previsione indistintamente applicabile a qualsiasi violazione ambientale.


In termini concreti, se un macchinario o un mezzo fosse riconosciuto come strumento di uno dei reati contemplati e la sua confisca non fosse possibile, l’accertamento potrebbe spostarsi su altri beni nella disponibilità del reo. Non basta, tuttavia, la semplice presenza del macchinario nello stabilimento: devono essere verificati il suo rapporto con la condotta, il titolo giuridico della misura e le condizioni previste dalla norma. L’ultimo comma dell’articolo 240-ter impone inoltre di considerare, nella determinazione del valore da confiscare, la gravità del reato e le condizioni economiche e patrimoniali del condannato. La motivazione sul valore e sulla proporzione della misura sarà quindi un passaggio centrale.


3. Le modifiche al Testo unico ambientale e la tutela dei terzi


L’articolo 8 del decreto interviene direttamente sulla disciplina dei rifiuti. Nel nuovo quarto comma dell’articolo 255-bis, alla condanna o al patteggiamento per i fatti dei commi 1 e 2 consegue la confisca delle cose utilizzate o destinate a commettere il reato. Analoga previsione viene inserita nell’articolo 255-ter, relativo all’abbandono di rifiuti pericolosi. Per queste ipotesi, dunque, la conseguenza patrimoniale entra espressamente nella disciplina speciale.


Viene modificato anche l’articolo 259-bis, la cui rubrica diventa «Aggravante dell’attività d’impresa. Confisca». Nei casi del primo comma, riferiti ai fatti degli articoli 256, 256-bis e 259 commessi nell’ambito dell’attività di un’impresa o comunque di un’attività organizzata, la condanna o il patteggiamento comportano la confisca del prodotto, del prezzo o del profitto. È fatta salva l’appartenenza a persona estranea al reato; quando la confisca diretta non è possibile, la disposizione prevede la confisca di beni nella disponibilità del condannato per valore corrispondente.


Le due modifiche operano su piani distinti: gli articoli 255-bis e 255-ter riguardano le cose strumentali; il nuovo articolo 259-bis, comma 2, riguarda prodotto, prezzo e profitto, con la relativa alternativa per equivalente. In un procedimento concreto occorrerà perciò identificare quale valore si intenda aggredire e con quale fondamento, controllando anche possibili sovrapposizioni tra misure riferite alla medesima utilità.


Il nuovo articolo 240-quater c.p. affronta invece i trasferimenti a terzi diretti a sottrarre beni alla confisca. Per i reati indicati, quando deve essere confiscato il prezzo, il prodotto o il profitto e l’imputato non dispone di beni di valore equivalente, anche per interposta persona, il giudice può colpire beni da lui trasferiti a una persona estranea al reato con finalità elusiva. La norma richiede l’accertamento che il terzo, al momento del trasferimento, conoscesse tale finalità. Non introduce pertanto una confisca generalizzata dei patrimoni di familiari, clienti o società collegate.


Anche qui i rinvii vanno letti con precisione: sul versante del D.Lgs. 152/2006, l’articolo 240-quater richiama gli articoli 255-bis, 255-ter e 259-bis, mentre l’articolo 240-ter contiene un diverso elenco. Un ulteriore punto interpretativo emerge dal confronto con l’articolo 13 della direttiva, che considera la conoscenza o la conoscibilità della finalità elusiva sulla base di fatti concreti. La disposizione nazionale richiede testualmente la conoscenza del terzo: il rapporto tra queste formulazioni dovrà essere valutato nel quadro complessivo degli strumenti di recepimento, senza ricavare dalla direttiva un’automatica estensione in malam partem della misura.


Per le imprese che acquistano beni o partecipazioni, ricevono conferimenti o realizzano operazioni infragruppo, diventa utile conservare la documentazione sulla ragione economica dell’operazione, sul valore attribuito ai beni e sui pagamenti. Questi elementi non costituiscono un’esenzione dalla confisca, ma possono contribuire alla ricostruzione dell’effettività e della buona fede del trasferimento.


4. Correlazione temporale, indagini patrimoniali e vendita prima della confisca


La riforma interviene anche sui limiti temporali dell’ablazione. Nell’articolo 240-bis c.p. viene espressamente richiesto l’accertamento della correlazione tra l’epoca di acquisizione dei beni e quella di svolgimento dell’attività delittuosa. Nel sistema di prevenzione, il nuovo articolo 24-bis del Codice antimafia richiede invece la correlazione tra l’acquisizione e il periodo di manifestazione della pericolosità sociale del proposto, con una specifica indicazione nel provvedimento. Le due previsioni condividono l’esigenza di una verifica temporale, ma non utilizzano lo stesso presupposto.


Sul piano processuale, le modifiche agli articoli 371-bis e 430 c.p.p. rafforzano il coordinamento e la ricerca dei beni suscettibili di confisca. Il nuovo articolo 536-bis c.p.p. richiede al giudice di individuare i beni e le utilità assoggettati a confisca per equivalente oppure di determinare la somma di denaro corrispondente. L’indagine patrimoniale e la quantificazione acquistano quindi un rilievo che accompagna l’accertamento del fatto e può proseguire nei momenti previsti dalla disciplina processuale.


Gli articoli 10 e 11 disciplinano poi la vendita dei beni prima della confisca, nel procedimento penale e in quello di prevenzione. La finalità è evitare deterioramento o rilevanti diseconomie: la vendita anticipata non è prevista come conseguenza automatica di ogni sequestro. Il vincolo si trasferisce sul ricavato, che resta soggetto agli esiti del procedimento.


Nel nuovo articolo 151-bis del D.P.R. 115/2002, l’interessato può chiedere di essere sentito entro quindici giorni dalla comunicazione; l’urgenza e la mancata richiesta di audizione consentono al giudice di provvedere senza formalità. L’appello non sospende automaticamente la vendita, ma il giudice può disporre diversamente con decreto motivato in presenza di un possibile danno grave e irreparabile. Nel sistema di prevenzione, gli articoli 40 e 40-bis regolano presupposti, contraddittorio, trasferimento del vincolo e restituzione del ricavato con gli interessi quando non si procede alla confisca.


Per un’impresa la sostituzione di un bene produttivo con una somma può avere effetti sull’attività, sui contratti e sull’organizzazione. La difesa dovrà quindi affrontare tempestivamente sia il valore del bene sia le ragioni che potrebbero giustificarne la vendita, documentando eventuali alternative gestionali e il danno derivante dall’alienazione. La direttiva, soprattutto agli articoli 21 e 24, collega infatti la gestione dei beni alle garanzie di informazione, impugnazione e tutela giurisdizionale.


5. Cripto-attività, responsabilità dell’ente e verifiche operative


Gli articoli 12, 13 e 14 adeguano il sistema al sequestro delle cripto-attività. Sono previste modalità esecutive che comprendono, ove possibile, il trasferimento degli asset e delle relative chiavi verso strumenti di custodia e controllo riferibili alla procedura, nonché il coinvolgimento degli emittenti o prestatori di servizi identificabili. Viene inoltre istituito presso il Fondo unico giustizia un apposito servizio di gestione del portafoglio delle cripto-attività sequestrate; le specifiche tecniche e le modalità di vendita sono rimesse al provvedimento attuativo indicato dall’articolo 14. L’articolo 15 disciplina la trasmissione annuale di dati statistici alla Commissione europea, anche sulle vendite prima della confisca e sul riutilizzo sociale dei beni.


Il decreto non modifica direttamente il D.Lgs. 231/2001. Occorre mantenere distinta la posizione della persona fisica da quella dell’ente e verificare, per ciascuna misura, a chi appartengano i beni e chi ne abbia l’effettiva disponibilità. La responsabilità dell’amministratore non consente da sola di considerare tutti i beni sociali come beni personali del reo. Allo stesso modo, l’esistenza di un modello organizzativo non impedisce automaticamente qualsiasi sequestro o confisca.


Sul piano della prevenzione, l’impresa dovrebbe riesaminare i processi di gestione dei rifiuti, i controlli sui destinatari e sui trasportatori, l’impiego dei mezzi e la tracciabilità delle operazioni. La verifica dovrebbe comprendere anche inventari, titoli di proprietà e disponibilità dei beni, contratti di leasing o noleggio, valorizzazioni e flussi finanziari. Per i modelli 231 e per l’Organismo di vigilanza il tema è l’adeguatezza dei controlli rispetto ai rischi effettivi e ai flussi informativi, non l’introduzione di un adempimento formale uguale per tutte le aziende.


Nei procedimenti già avviati sarà necessaria una valutazione separata delle singole disposizioni e della natura della misura applicabile, in particolare quando la confisca per equivalente assuma carattere punitivo. Il divieto di retroattività sfavorevole non può essere superato qualificando indistintamente l’intero intervento come processuale. La data del fatto, quella di acquisizione dei beni e il titolo della confisca devono quindi essere ricostruiti con precisione.


La conseguenza operativa della riforma è che il rischio ambientale deve essere valutato anche nella sua dimensione patrimoniale. La verifica delle autorizzazioni e delle procedure resta necessaria, ma deve accompagnarsi alla capacità di ricostruire l’utilizzo dei beni, le operazioni economiche e le responsabilità decisionali. È su questi elementi concreti che potranno misurarsi tanto l’effettività della prevenzione quanto la tutela difensiva.


Fonti e documenti


D.Lgs. 25 settembre 2026, n. 186, Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 241 del 16 ottobre 2026, in particolare articoli 2–5 e 8–15. Direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, riguardante il recupero e la confisca dei beni, in particolare articoli 12–17, 20–24 e 33.




Commento aggiornato al 28 ottobre 2026. Il contributo ha finalità informativa e non sostituisce l’esame del singolo caso. Il decreto allegato è una trascrizione editoriale, senza note redazionali, del testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale; per la fonte ufficiale resta fermo il collegamento sopra indicato.


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