D.Lgs. 197/2026: emissioni industriali, AIA e nuovi obblighi per i gestori
Il D.Lgs. 28 settembre 2026, n. 197 recepisce la direttiva (UE) 2024/1785 e modifica la disciplina delle emissioni industriali: AIA, BAT, uso delle risorse, gestione ambientale, allevamenti e discariche. Le novità e le verifiche da avviare nelle imprese.
Documenti allegati in apertura: testo ufficiale del D.Lgs. 197/2026, estratto dalla Gazzetta Ufficiale con allegato e note, e direttiva (UE) 2024/1785 in lingua italiana, seguita dalla rettifica pubblicata il 22 settembre 2026.
Le principali novità a confronto
Tema | Prima della riforma | Con il D.Lgs. 197/2026 |
Attività soggette ad AIA | Campo di applicazione definito dal precedente allegato VIII. | Entrano o si ampliano attività come batterie, estrazione mineraria e alcune lavorazioni industriali. Verificare attività e soglie aggiornate (art. 35). |
Limiti BAT | Limiti tali da non superare i livelli di emissione associati alle BAT. | Scelta dei valori più rigorosi realisticamente ottenibili e mantenibili, con valutazione dell’intera gamma BAT-AEL. Serve una giustificazione tecnica documentata (art. 13). |
Acqua e altre risorse | Prescrizioni autorizzative e obblighi di efficienza già previsti, secondo attività e BAT applicabili. | Per le nuove conclusioni BAT interessate: limiti di prestazione per l’acqua e livelli indicativi monitorati per rifiuti e altre risorse (artt. 13 e 43). |
Gestione ambientale | Sistemi già richiesti in specifici contesti; ISO 14001 ed EMAS non erano un obbligo generalizzato per ogni installazione AIA. | Sistema di gestione ambientale con contenuti prescritti e audit almeno triennale: riferimento generale 1° luglio 2030, con regole specifiche per le autorizzazioni successive (art. 13). |
Trasformazione industriale | Nessun analogo obbligo generale di piano indicativo 2030–2050 nella disciplina AIA. | Piano di trasformazione per le attività individuate: entro il 30 giugno 2030 per i primi settori interessati; per altri, secondo i successivi riesami (artt. 13 e 15). |
Allevamenti | AIA basata sulle soglie di posti per pollame, suini da produzione e scrofe. | Nuovo regime per pollame e suini basato sulle UBA, con autorizzazione o registrazione e calendario graduale. Non sostituire automaticamente i titoli esistenti (artt. 22, 36 e 43). |
Discariche | Il rispetto del D.Lgs. 36/2003 valeva come soddisfacimento dei pertinenti requisiti IPPC, nei termini dell’art. 1, comma 2. | Eliminata questa equivalenza normativa. La disciplina delle discariche resta, ma va coordinata con i requisiti sulle emissioni industriali (art. 44). |
La tabella sintetizza le principali modifiche. Le decorrenze variano secondo l’installazione, il riesame dell’AIA e le conclusioni sulle BAT: l’entrata in vigore del decreto non rende immediatamente applicabili tutti i nuovi obblighi. Per le singole scadenze occorre verificare l’articolo 43.
1. Dal nuovo quadro europeo al decreto italiano: quando si applica
Il decreto legislativo 28 settembre 2026, n. 197 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 28 ottobre 2026 ed entrerà in vigore il 12 novembre 2026. Alla data di questo commento, 29 ottobre 2026, il testo è pertanto pubblicato ma non ancora vigente. Si tratta del provvedimento definitivo di recepimento della direttiva (UE) 2024/1785, successivo allo schema sottoposto al Parlamento come Atto del Governo n. 420.
La direttiva, del 24 aprile 2024 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 15 luglio 2024, modifica la direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali e la direttiva 1999/31/CE sulle discariche. Il decreto italiano interviene soprattutto sul D.Lgs. 152/2006, con quarantacinque articoli e un allegato. La revisione collega più strettamente la prevenzione dell’inquinamento alla tutela della salute, all’efficienza nell’uso delle risorse, all’economia circolare e alla decarbonizzazione.
L’entrata in vigore del decreto non coincide con l’applicazione immediata di tutti i nuovi obblighi a ogni installazione. L’articolo 43 distingue impianti esistenti, nuove attività assoggettate alla disciplina, procedimenti autorizzativi e allevamenti, collegando diversi adempimenti al riesame dell’AIA e alla pubblicazione delle pertinenti conclusioni sulle BAT. Il primo controllo aziendale deve quindi riguardare l’inquadramento dell’installazione e il regime transitorio applicabile, non una scadenza uguale per tutti.
2. Chi è interessato: nuove attività e rapporto tra AIA e discariche
Il nucleo della riforma riguarda le installazioni comprese nell’allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e, attraverso una disciplina speciale, gli allevamenti di pollame e suini del nuovo allegato VIII-bis. Non si tratta di un obbligo generalizzato di ottenere l’AIA per qualunque impresa: restano determinanti il tipo di attività, la capacità produttiva e le condizioni previste dagli allegati.
L’articolo 35 aggiorna il campo di applicazione. Tra le novità figurano la fabbricazione di batterie, diversa dal solo assemblaggio, con capacità pari o superiore a 15.000 Mg di celle all’anno; l’estrazione su scala industriale dei minerali espressamente elencati; la laminazione a freddo con capacità superiore a 10 Mg di acciaio grezzo all’ora e la forgiatura mediante presse di forza superiore a 30 MN. Sono inoltre riviste altre voci, comprese quelle relative a pirolisi, finitura tessile e produzione di idrogeno mediante elettrolisi dell’acqua, per quest’ultima oltre 50 Mg al giorno. Ogni attività richiede la lettura puntuale della relativa voce, comprese le esclusioni e le disposizioni transitorie.
Per le discariche il passaggio giuridico da considerare è l’abrogazione, disposta dall’articolo 44, dell’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 36/2003. Viene meno la disposizione che, per le discariche rientranti nella disciplina IPPC, considerava soddisfatti i pertinenti requisiti attraverso l’osservanza del decreto sulle discariche. La disciplina speciale del D.Lgs. 36/2003 continua a operare; viene però rafforzata la necessità di coordinarla con i requisiti della disciplina sulle emissioni industriali. Non se ne può ricavare, senza esaminare il singolo titolo e il regime transitorio, un’identica e immediata modifica di tutte le autorizzazioni esistenti.
3. BAT, limiti di emissione e prestazioni ambientali: il nuovo contenuto dell’AIA
L’articolo 13 modifica l’articolo 29-sexies del D.Lgs. 152/2006. Per i valori limite di emissione il riferimento diventa quello dei valori più rigorosi ottenibili e mantenibili stabilmente attraverso le migliori tecniche disponibili, tenendo conto degli eventuali effetti incrociati. Il gestore deve valutare l’intera gamma dei BAT-AEL e illustrare le migliori prestazioni complessive realisticamente conseguibili dall’installazione.
Sul piano tecnico-giuridico, non basta dunque assumere come scelta ordinaria il valore meno restrittivo della gamma prevista dalle conclusioni sulle BAT. Diventa centrale una valutazione documentata delle caratteristiche dell’installazione, delle tecniche applicabili e della possibilità di mantenere stabilmente le prestazioni. Allo stesso tempo, la norma non impone di selezionare astrattamente il valore numerico più basso prescindendo dalla concreta valutazione richiesta.
Accanto ai livelli di emissione, la riforma valorizza i BAT-AEPL, ossia i livelli di prestazione ambientale associati alle migliori tecniche disponibili. Per le conclusioni sulle BAT emanate dopo il 1° luglio 2026, il nuovo comma 4-quinquies prevede, secondo le condizioni stabilite, valori limite relativi all’acqua e livelli indicativi, soggetti a monitoraggio, per rifiuti e risorse diverse dall’acqua. La distinzione è rilevante: non tutti gli indicatori di prestazione hanno automaticamente la stessa natura vincolante.
L’AIA dovrà inoltre considerare il consumo e il riutilizzo delle risorse, le sostanze pericolose, i rifiuti prodotti, la manutenzione dei presidi di prevenzione e il controllo delle matrici ambientali. Anche gli odori vengono espressamente ricondotti ai contenuti informativi della domanda. L’autorizzazione si configura sempre più come disciplina dell’assetto complessivo dell’installazione, da tradurre in responsabilità operative e dati verificabili.
Per gli scarichi indiretti, l’effetto della depurazione esterna può essere considerato nella determinazione dei limiti solo a condizioni precise. Il gestore deve consultare il gestore dell’impianto esterno e documentare l’adeguatezza dell’abbattimento, la compatibilità dello scarico con il trattamento, la protezione del personale e un livello complessivo di tutela equivalente allo scenario di scarico diretto conforme. Il conferimento a un depuratore esterno non esaurisce quindi la valutazione a carico del gestore dell’installazione.
4. Sistema di gestione ambientale, audit e piani di trasformazione
Il nuovo articolo 29-sexies, comma 1-bis, introduce per le installazioni comprese nel titolo III-bis un sistema di gestione ambientale conforme ai contenuti previsti dai commi 9-octies e 9-novies. Il termine indicato è il 1° luglio 2030; per le installazioni autorizzate successivamente opera il riferimento alla prima comunicazione prevista dall’articolo 29-decies, comma 1. Entro la scadenza pertinente è richiesto il primo audit e, successivamente, la verifica almeno triennale da parte dei soggetti qualificati indicati dalla norma.
Il sistema deve contenere obiettivi e indicatori, misure per prevenire la produzione di rifiuti e ottimizzare risorse, energia e acqua, nonché un inventario delle sostanze chimiche pericolose. Per queste ultime sono richieste la valutazione dell’impatto sulla salute e sull’ambiente e l’analisi delle possibilità di sostituzione o riduzione dell’uso e delle emissioni. Il livello di dettaglio deve essere proporzionato a natura, dimensioni e complessità dell’installazione: il risultato richiesto è un sistema attuato, non la sola disponibilità di un documento.
Il decreto riconosce come equivalenti i sistemi già certificati UNI EN ISO 14001:2015 o registrati EMAS. Questo riconoscimento va letto insieme ai nuovi contenuti prescritti e alle condizioni dell’AIA: per un’impresa già certificata resta utile verificare il perimetro del sistema, la presenza degli elementi richiesti e il loro effettivo aggiornamento. Gli elementi sviluppati in applicazione di altre normative europee possono essere richiamati quando conformi ai requisiti della nuova disciplina, evitando duplicazioni documentali.
Per le attività individuate ai punti 1, 2, 3, 4, 6.1.b e 6.1.c dell’allegato VIII, il piano di trasformazione indicativo deve essere incluso nel sistema entro il 30 giugno 2030, con valutazione di conformità entro il 30 giugno 2031. Per altre installazioni il tema entra nei riesami avviati dopo il 1° gennaio 2030 secondo il nuovo articolo 29-octies, comma 11-bis. Il piano riguarda la trasformazione nel periodo 2030-2050 e collega la programmazione industriale agli obiettivi ambientali e climatici.
Le possibilità di dilazione connesse alla trasformazione industriale profonda non costituiscono proroghe automatiche. Sono subordinate a un piano, a condizioni autorizzative, a un calendario e a verifiche sull’attuazione e sulla protezione ambientale. Anche la pubblicazione dei contenuti del sistema e dei piani deve essere organizzata secondo la disciplina prevista, tenendo conto delle specifiche eccezioni a tutela degli interessi protetti.
5. Allevamenti di pollame e suini: un regime speciale
L’articolo 22 introduce nella parte seconda del D.Lgs. 152/2006 il titolo III-ter, dedicato agli allevamenti di pollame e suini. Il nuovo allegato VIII-bis utilizza le unità di bestiame, UBA: 350 per i suini, 300 per l’allevamento esclusivo di galline ovaiole, 280 per altre categorie di pollame e 380 per le combinazioni di suini e pollame, con le specifiche regole di calcolo, ponderazione ed esclusione previste dall’allegato. Non si tratta perciò di confrontare il semplice numero di capi con una soglia unica.
Il funzionamento delle installazioni soggette al nuovo regime sarà legato ad autorizzazione o registrazione, secondo le procedure regionali e le norme operative europee. Il decreto disciplina anche il cumulo di installazioni vicine e collegate, il monitoraggio e la conservazione dei dati per almeno cinque anni. Nelle more delle procedure regionali mantiene specifiche condizioni per i titoli previgenti e per gli allevamenti che restano soggetti ad AIA.
Il calendario dell’articolo 43, comma 7, è collegato all’entrata in vigore delle norme operative: quattro anni per le capacità pari o superiori a 600 UBA, cinque anni per la fascia da 400 UBA inferiore a 600 e sei anni per le altre installazioni interessate. È fatta salva la possibilità di anticipare il calendario di presentazione delle istanze da parte delle regioni e province autonome. Non sarebbe corretto sostituire queste scadenze mobili con un’unica data ricavata dall’entrata in vigore del decreto.
6. Controlli, trasparenza e responsabilità del gestore
Il decreto rafforza l’accessibilità delle informazioni sull’AIA, prevedendo la pubblicazione dei documenti individuati dalla legge su pagine facilmente reperibili e senza riservare la consultazione ai soli utenti registrati. Per i gestori ciò richiede di distinguere tempestivamente i contenuti da rendere pubblici da quelli eventualmente protetti, motivando le richieste di riservatezza nei limiti consentiti.
Le modifiche all’articolo 29-decies riguardano controlli, ripristino della conformità e sospensione dell’attività o della parte interessata dell’installazione. La persistenza e la reiterazione delle violazioni assumono rilievo nelle condizioni stabilite dalla norma. Particolare attenzione va prestata alle dichiarazioni sul ripristino: l’accertamento della loro mendacità determina le conseguenze espressamente previste dal nuovo comma 10-quater. La verifica deve quindi essere sostanziale e supportata da dati, non limitata alla trasmissione di una comunicazione.
L’articolo 21 estende inoltre il richiamo sanzionatorio dell’articolo 29-quaterdecies, comma 10, alla violazione degli obblighi del nuovo articolo 29-sexies, comma 1-bis. L’analisi della singola condotta deve comunque distinguere obblighi organizzativi, prescrizioni autorizzative, violazioni amministrative e fattispecie penali. Né l’irregolarità dell’AIA né una carenza del sistema di gestione equivalgono automaticamente a un delitto di inquinamento o alla responsabilità dell’ente: per questi occorrono i rispettivi presupposti di legge.
7. Le verifiche da avviare e le scadenze da non confondere
Per ciascun sito occorre partire dall’attività effettivamente esercitata, dalla capacità e dal titolo esistente, verificando le voci dei nuovi allegati. Il confronto dovrebbe poi riguardare le BAT pertinenti, i limiti e le prestazioni raggiungibili, la domanda o il riesame dell’AIA, i rapporti con eventuali depuratori esterni e i dati sui consumi. Per il sistema di gestione occorre individuare responsabili, lacune informative, attività di audit e costi di adeguamento.
Il calendario va costruito sull’articolo 43. Per alcune disposizioni applicabili alle installazioni esistenti il momento decisivo è il riesame o l’aggiornamento dell’autorizzazione, con il termine finale del 1° settembre 2036 nei casi previsti; per specifiche nuove attività sono stabiliti diversi criteri, compresi il 1° luglio 2030 o i termini collegati alle nuove BAT e, in determinate ipotesi, il 1° settembre 2034. Queste date non costituiscono una facoltà generale di rinviare ogni adeguamento.
Vi sono anche ricadute più prossime: l’articolo 43, comma 11, richiede, per le relazioni di riferimento già presentate e nei casi in cui la garanzia prevista non sia stata ancora prestata, di provvedere entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto. Il comma 13 prevede, nelle more dell’aggiornamento tariffario, un incremento del 20 per cento delle tariffe istruttorie e di controllo rispetto a quelle previgenti. Sono aspetti da includere nella pianificazione economica insieme agli interventi tecnici.
La novità della riforma sta nella relazione sempre più stretta tra autorizzazione, prestazione ambientale e organizzazione aziendale. Una verifica tempestiva consente di individuare gli obblighi realmente applicabili e di preparare le evidenze necessarie per il confronto con l’autorità, senza attendere il riesame o un’ispezione per ricostruire dati, responsabilità e condizioni di esercizio.
Fonti ufficiali e nota informativa
Commento aggiornato al 29 ottobre 2026, con particolare riferimento agli articoli 13, 15, 17, 21, 22, 35, 36, 43 e 44 del D.Lgs. 197/2026. Il contributo è informativo e non sostituisce la verifica del titolo autorizzativo e delle condizioni del singolo sito. L’allegato nazionale riproduce le pagine della pubblicazione ufficiale dedicate al decreto, all’allegato e alle note; nell’ultima pagina è esclusa, mediante ritaglio, la parte relativa al provvedimento successivo. Il secondo allegato riunisce il PDF ufficiale della direttiva e quello della rettifica.
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