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Rifiuti tessili: in vigore il Regolamento 2024/1781/UE

  • segreteria5426
  • 30 apr
  • Tempo di lettura: 4 min

Novità rilevanti per le imprese operanti nel settore tessile e calzaturiero disposte con l’adozione del Regolamento delegato C(26) 659 del 09/02/2026 da parte della Commissione Europea. Il presente atto delegato da attuazione a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2024/1781 (ESPR) in merito all’obbligo distruzione dei prodotti di consumo invenduti elencati nell’Allegato VII a decorrere dal 19/07/2026. Per le medie imprese, il divieto si applicherà dal 19/07/2030.

La Commissione europea ha adottato il 9/02/2026 il regolamento delegato che disciplina le deroghe al divieto; tale atto si applica alle grandi imprese operanti nel settore tessile a partire dal 19/072026

Il divieto riguarda, in particolare, i prodotti tessili, l’abbigliamento, gli accessori di abbigliamento e le calzature ricompresi nell’Allegato VII ESPR (abbigliamento e tessili: capi di vestiario, biancheria, tessuti e prodotti correlati; calzature: scarpe e relativi accessori). Il sistema è costruito sul principio per cui la distruzione dell’invenduto costituisce una soluzione eccezionale, mentre il quadro europeo privilegia prevenzione, riutilizzo, preparazione per il riutilizzo e riciclo, in coerenza con la gerarchia dei rifiuti di cui alla direttiva 2008/98/CE. L’obiettivo è sradicare una pratica diffusa nel settore moda - si stima che tra il 4% e il 9% dei tessili invenduti venga distrutto prima ancora di essere immesso al consumo, generando milioni di tonnellate di emissioni di CO₂ ogni anno - e orientare il mercato verso modelli di economia circolare.

La distruzione resta ammessa solo nei casi tassativamente previsti dal Regolamento delegato. In particolare, quando:

  1. il prodotto è un dangerous product ai sensi del Regolamento (UE) 2023/988;

  2. il prodotto è non conforme al diritto UE o nazionale, per ragioni diverse dalla pericolosità, e la distruzione è imposta dalla legge oppure costituisce misura correttiva appropriata e proporzionata;

  3. il prodotto viola diritti di proprietà intellettuale, accertati con decisione giudiziale definitiva, decisione ADR, notifica del titolare del diritto, dell’autorità competente o di soggetto autorizzato, oppure con indagine interna debitamente documentata;

  4. il prodotto è soggetto a licenza o vincolo contrattuale a tutela di diritti IP, scaduto il periodo oltre il quale vendita o distribuzione costituirebbero violazione, e la distruzione è misura appropriata e proporzionata;

  5. il prodotto non è idoneo alla preparazione per il riutilizzo o al remanufacturing perché è tecnicamente impossibile rimuovere o rendere definitivamente inaccessibili etichette, loghi, design riconoscibile o altre caratteristiche protette da IP o comunque considerate inappropriate;

  6. il prodotto è danneggiato, deteriorato o contaminato, anche per ragioni igieniche, e riparazione o refurbishmentnon sono tecnicamente fattibili o non sono cost-effective;

  7. il prodotto presenta difetti di progettazione o fabbricazione che lo rendono inidoneo all’uso e non riparabile tecnicamente;

  8. solo se non ricorrono i casi precedenti, il prodotto è stato offerto in donazione ad almeno tre social economy entities idonee nell’Unione oppure pubblicato in una pagina facilmente accessibile del sito dell’operatore per almeno otto settimane, senza accettazione;

  9. il prodotto è stato ricevuto in donazione da una social economy entity dell’Unione, ma non è stato possibile trovare un destinatario;

  10. il prodotto è stato rimesso sul mercato dopo preparazione per il riutilizzo da parte di un operatore del trattamento rifiuti, ma non è stato possibile trovare un destinatario. 

Il ricorso a una deroga è subordinato alla possibilità di esibire la documentazione richiesta dall’art. 3 del Regolamento delegato. Tale documentazione deve essere conservata per cinque anni dalla distruzione e, su richiesta dell’autorità competente, deve essere messa a disposizione in formato elettronico entro 30 giorni, salvo i casi in cui le informazioni siano già disponibili alla stessa autorità in base ad altro atto normativo. 

La documentazione richiesta varia in funzione della deroga invocata. Il Regolamento delegato richiede, a seconda dei casi, descrizione del rischio per salute o sicurezza o test report, self-assessment sulla non conformità, decisioni giudiziali o ADR o notifiche IP, contratti di licenza con giustificazione della distruzione, rapporti ispettivi o documentazione tecnica sulla non praticabilità del riutilizzo o del remanufacturing, evidenze delle procedure di quality assessment, nonché prova delle offerte di donazione o della pubblicazione per almeno otto settimane. 

Al momento della consegna dei prodotti invenduti destinati alla distruzione, l’operatore economico deve inoltre fornire al waste treatment operator una dichiarazione che indichi la deroga applicabile, così da supportare una più efficace attività di selezione e migliorare i tassi di riuso e riciclo. 

Dal febbraio 2027 si applicherà inoltre un formato standardizzato per la disclosure dei volumi di prodotti invenduti scartati come rifiuti. La Commissione ha precisato che tali misure sono dirette a supportare le imprese nell’adempimento dei nuovi obblighi e che il controllo sul rispetto della disciplina spetterà alle autorità nazionali

Per le imprese, il mancato adeguamento comporta quindi un rischio concreto di:

  • non conformità regolatoria rispetto al divieto di distruzione;

  • contestazioni in sede ispettiva in caso di deroga non correttamente applicata o non adeguatamente documentata;

  • rilievi delle autorità nazionali competenti, cui spetta la vigilanza sulla compliance;

  • criticità nella gestione dei rapporti con operatori del trattamento rifiuti, partner logistici e soggetti coinvolti nella donazione o nel riutilizzo;

  • esposizione alle sanzioni amministrative e penali, nonché alle ulteriori misure previste dall’ordinamento nazionale applicabile

Ne deriva la necessità, per le imprese interessate, di adeguare tempestivamente le procedure interne relative a gestione dell’invenduto, verifica delle deroghe, tracciabilità documentale, rapporti con i gestori dei rifiuti e sistemi di reporting.Il divieto di distruzione dell’invenduto, operativo dal19 luglio 2026, rappresenta infatti unarivoluzione dei processi aziendaliche richiede revisioni strutturali delle operazioni, investimenti in competenze specialistiche e unagovernanceattenta e documentata di ogni scelta relativa al fine vita dei prodotti. Le deroghe esistono, ma sono tassative e richiedono un percorso probatorio rigoroso. Gli oneri documentali sono concreti e vincolanti. Le sanzioni in caso di inadempimento sono reali. Il tempo per adeguarsi è adesso.

 
 
 

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