Tutela penale dell'ambiente: breve analisi del decreto di recepimento
- segreteria5426
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Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo, lo schema di decreto legislativo di attuazione della Direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente, segnando un passaggio rilevante nel rafforzamento dell’apparato normativo di contrasto ai reati ambientali.
Il processo di armonizzazione europea del diritto penale ambientale conosce, con la Direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024, il suo approdo più ambizioso e sistematicamente elaborato. Come illustrato nel precedente paragrafo 6, tale atto normativo europeo – entrato in vigore il 20 maggio 2024 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 30 aprile 2024 – ha imposto agli Stati membri un recepimento entro il 21 maggio 2026, sostituendo integralmente le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE.
Il legislatore italiano ha dato attuazione al mandato europeo mediante delega parlamentare, con la legge n. 91 del 13 giugno 2025, che ha conferito al Governo i principi e i criteri direttivi per il recepimento, culminato nello schema di decreto legislativo (Atto del Governo n. 375) e approvato con Decreto legislativo.
Le novità introdotte rappresentano ciò che può essere definita una nuova svolta per il diritto penale ambientale italiano ancorché di parziale secondo recepimento della direttiva europea: dopo la codificazione degli eco-delitti operata dalla legge n. 68 del 2015, il recepimento della direttiva del 2024 impone una rivisitazione profonda dell’assetto normativo vigente sia sul versante delle fattispecie incriminatrici sia su quello della responsabilità degli enti.
La ratio ispiratrice del nuovo intervento normativo risiede nel riconoscimento, sancito dal Considerando (4) della direttiva, del sostanziale fallimento delle precedenti norme sanzionatorie nazionali nel garantire la piena conformità con il diritto dell’Unione europea in materia di tutela ambientale. Le frammentazioni sanzionatorie tra gli ordinamenti degli Stati membri, la disomogeneità dei livelli di deterrenza e le lacune nelle fattispecie incriminatrici previste dalla direttiva del 2008 avevano generato distorsioni significative, favorendo il c.d. dumping ambientale e alimentando forme di criminalità transnazionale sofisticata.
In risposta a tali criticità, la direttiva 2024/1203 – e per suo tramite il decreto legislativo di recepimento – persegue una triplice finalità: l’ampliamento del catalogo delle condotte penalmente rilevanti, l’innalzamento dei livelli minimi sanzionatori e il rafforzamento degli strumenti istituzionali di prevenzione e contrasto.
La tecnica normativa adottata dal decreto di recepimento è mirata e circoscritta a colmare le lacune normative nazionali: le condotte richieste dalla direttiva vengono recepite in larga parte attraverso la riformulazione e l’ampliamento delle fattispecie già esistenti nel Titolo VI-bis del codice penale, affiancate dall’introduzione di nuove disposizioni incriminatrici per le condotte non altrimenti sussumibili nel vigente impianto codicistico.
La definizione di «abusività» e il rinvio al diritto dell’Unione europea
Uno dei nodi dogmatici più rilevanti del sistema penale ambientale ha riguardato, sin dalla riforma del 2015, la portata semantica dell’avverbio «abusivamente», che connota le condotte tipiche dei delitti di cui al Titolo VI-bis del codice penale.
Per vero, la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente elaborato un’interpretazione di tale requisito – interpretato con riferimento alla fattispecie di attività organizzate finalizzate al traffico illecito dei rifiuti, già catalogato nella previgente disciplina di cui all’art. 260 del D.lgs. n. 152/2006, oggi nell’art. 452-quattuordecies c.p. – che abbraccia non soltanto le condotte realizzate in assenza di autorizzazione ma anche quelle poste in essere in violazione delle condizioni sostanziali prescritte dall’atto abilitativo.
Il decreto di recepimento interviene su tale profilo con la previsione dell’articolo 452-quinquiesdecies c.p., rubricato «Nozione di abusività», che introduce per la prima volta nel codice penale una norma definitoria espressa che pone definitivamente un freno alla stagione giurisprudenziale interpretativa di un vuoto normativo.
In recepimento dall’articolo 3, paragrafo 1 della direttiva, le condotte sono da considerarsi abusive non solo in caso di violazione di disposizioni legislative o regolamentari nazionali ma, altresì, in presenza di violazione di atti legislativi dell’Unione europea e di normative nazionali attuative del diritto dell’Unione.
Di particolare rilievo sistematico è l’ulteriore estensione della nozione alle condotte realizzate sulla base di autorizzazioni ottenute “fraudolentemente” o mediante “violenza o minaccia” ovvero che violino palesemente i requisiti normativi sostanziali.
Riformulazione del delitto di inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
Il decreto di recepimento incide in modo significativo anche sulla fattispecie di inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.), operando un’espansione dell’oggetto di tutela e una rimodulazione del regime aggravato.
Quanto all’oggetto materiale della condotta, la riformulazione estende espressamente la tutela penale alle matrici ecosistemiche e agli habitat protetti, affiancando alle tradizionali componenti ambientali – acque, aria, suolo, flora, fauna – la dimensione ecosistemica intesa in senso olistico, in linea con il concetto di «ecosistema» definitivamente recepito dall’articolo 2 del decreto mediante rinvio alle definizioni della direttiva. Tale ampliamento consente di superare le lacune applicative emerse nella prassi giurisprudenziale, laddove la parcellizzazione delle componenti ambientali rendeva ardua la contestazione dell’inquinamento che, pur non compromettendo singoli elementi, ledeva l’integrità funzionale del sistema ecologico nel suo complesso.
Il nuovo testo dell’articolo 452-bis c.p. introduce, altresì, un sistema di circostanze aggravanti ad effetto speciale articolato su più livelli di gravità. In particolare, sono previste aggravanti specifiche per i casi di inquinamento che interessi aree protette o vincolate, ai sensi della normativa nazionale e dell’Unione europea, per i danni causati a specie protette e, in misura ancora più incisiva, per le ipotesi in cui la condotta cagioni la distruzione di un habitat all’interno di un sito protetto o produca effetti di carattere duraturo su ecosistemi di notevoli dimensioni.
Un ulteriore incremento sanzionatorio è previsto nell’ipotesi in cui dai fatti di inquinamento derivi un pericolo concreto per la vita o per l’incolumità delle persone.
Strettamente connessa alle modifiche dell’articolo 452-bis c.p. è l’abrogazione dell’articolo 733-bis c.p., che sanzionava la distruzione o il deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto: tale fattispecie contravvenzionale viene eliminata in quanto la condotta ivi prevista risulta integralmente riassorbita – ed elevata al rango di delitto – dalla nuova formulazione dell’articolo 452-bis c.p.
Nuove fattispecie incriminatrici e tutela della biosfera
Il più significativo contributo innovativo del decreto di recepimento risiede nell’introduzione di nuove fattispecie incriminatrici destinate a colmare lacune che il sistema penale vigente non era in grado di presidiare adeguatamente, estendendo la tutela penale ai c.d. beni ambientali globali.
Il primo e più rilevante dei nuovi delitti è quello di commercio di prodotti inquinanti, introdotto dall’articolo 452-bis.1 c.p.: la fattispecie punisce chiunque, abusivamente, immetta sul mercato o metta comunque in circolazione prodotti il cui impiego sia idoneo a cagionare compromissione o deterioramento significativi di acque, aria, suolo, ecosistemi, habitat, biodiversità, flora o fauna. Si tratta di una fattispecie di pericolo concreto che anticipa la soglia della punibilità al momento della commercializzazione del prodotto, prescindendo dall’effettivo verificarsi del danno ambientale, in ragione dell’elevato coefficiente di rischio intrinseco connesso alla diffusione sul mercato di sostanze lesive per le matrici ambientali.
La norma si dimostra di particolare rilievo pratico con riguardo al settore agrochimico, a taluni segmenti dell’industria farmaceutica e manifatturiera, nonché ai prodotti contenenti sostanze persistenti nell’ambiente.
Anche a tale fattispecie si applicano le aggravanti previste per il pericolo alla vita o all’incolumità delle persone e per i danni in aree protette o a specie protette.
Inoltre, il decreto di recepimento introduce, rispettivamente, le nuove fattispecie di produzione e commercio di sostanze ozono-lesive e di produzione e commercio di gas fluorurati a effetto serra: la prima fattispecie – costruita come delitto, con richiamo alle pene di cui all’articolo 452-bis c.p. – sanziona la produzione, l’immissione sul mercato, l’importazione, l’esportazione, l’utilizzo o il rilascio abusivo di sostanze che riducono lo strato di ozono o di prodotti e apparecchiature che le contengono, prevedendo una diminuzione di pena per le ipotesi commesse per colpa grave; la seconda fattispecie – configurata come contravvenzione, in ragione del minor disvalore intrinseco delle condotte in essa previste rispetto alle prime – punisce la produzione, l’importazione, l’esportazione, l’immissione sul mercato, l’utilizzo o il rilascio abusivo di gas fluorurati a effetto serra.
L’introduzione di queste nuove fattispecie segna il definitivo passaggio da un modello di tutela penale dell’ambiente centrato sulla protezione delle componenti ambientali locali e dei cicli ecologici territorialmente circoscritti, a un sistema che presidia anche le condotte capaci di alterare gli equilibri dell’intera biosfera, ivi compresa la stabilità climatica e l’integrità dello strato di ozono stratosferico.
Il catalogo delle nuove circostanze aggravanti
In coerenza con le prescrizioni dell’articolo 8 della direttiva 2024/1203, il decreto di recepimento introduce, con l’articolo 452-sexiesdecies c.p., un catalogo di nuove circostanze aggravanti comuni applicabile a tutti i reati del Titolo VI-bis del codice penale e alle nuove fattispecie incriminatrici introdotte.
Le aggravanti così codificate rispecchiano le circostanze enumerate dalla direttiva europea e comprendono, in particolare: il conseguimento di un profitto di rilevante entità, la commissione del fatto mediante l’utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi ovvero mediante la predisposizione di un sistema di occultamento delle prove o delle tracce del reato.
Tali circostanze si aggiungono alle aggravanti già previste nel Titolo VI-bis – quali quelle connesse all’attività organizzata o al carattere transnazionale del reato – configurando un regime aggravato coerente con il requisito di deterrenza imposto dal legislatore europeo.
Il catalogo dell’articolo 452-sexiesdecies c.p. risponde a una precisa filosofia di politica criminale: riconoscere che la criminalità ambientale, nella sua fenomenologia più grave, si caratterizza per la sistematicità dell’azione illecita, per l’elevato profitto economico che ne costituisce il movente e per la deliberata dissimulazione delle tracce, rendendosi difficilmente perseguibile senza strumenti normativi in grado di valorizzare questi elementi di contesto nella determinazione della risposta sanzionatoria.
Modifiche alla responsabilità degli enti (D.lgs. n. 231/2001)
Le modifiche introdotte all’articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, rappresentano uno dei profili più delicati del recepimento, in ragione dell’impatto strutturale che esse producono sul regime di responsabilità amministrativa degli enti da reato.
Sul versante dell’ampliamento del catalogo dei reati-presupposto, il decreto inserisce tra le fattispecie idonee a fondare la responsabilità dell’ente il nuovo delitto di commercio di prodotti inquinanti (art. 452-bis.1 c.p.) nonché i reati relativi alle sostanze ozono-lesive e ai gas fluorurati. Tale ampliamento estende il perimetro applicativo del modello organizzativo a settori produttivi – come quelli dell’industria chimica, dei gas refrigeranti e dei prodotti di consumo con impatto ambientale – che, fino ad oggi, risultavano esclusi dalla responsabilità amministrativa per reati ambientali.
Sul versante sanzionatorio, il decreto mantiene il sistema per quote previsto dal D.lgs. n. 231/2001 rinunciando all’introduzione del meccanismo parametrico sul fatturato mondiale prospettato dall’articolo 7, paragrafo 3 della direttiva, che prevede sanzioni pecuniarie massime non inferiori al 5% del fatturato annuo o a quaranta milioni di euro per le fattispecie più gravi. La scelta del legislatore delegato è stata quella di innalzare i livelli edittali delle sanzioni pecuniarie per quote – in particolare per il delitto di disastro ambientale e per i delitti aggravati ai sensi degli articoli 452-bis, 452-bis.1, 452-quater e 452-sexiesdecies c.p. – preservando la coerenza sistemica con l’impianto del decreto del 2001, pur a costo di una non completa equivalenza con i massimali imposti dalla direttiva. Tale opzione è stata giustificata dal legislatore delegato con argomenti di proporzionalità e coerenza sistematica: il sistema per quote consentirebbe di commisurare la sanzione alla gravità del fatto e al grado di responsabilità dell’ente in modo più graduato rispetto a un meccanismo meramente fondato sul fatturato, evitando disparità di trattamento tra enti di grandi dimensioni e piccole imprese.
La scelta, tuttavia, non appare esente da rilievi critici: la distanza tra i massimali sanzionatori previsti dalla direttiva e quelli effettivamente irrogabili con il sistema delle quote rischia di compromettere la funzione deterrente della disciplina nei confronti delle grandi imprese, per le quali la sanzione pecuniaria, anche al suo massimo edittale, potrebbe risultare di modesta incidenza economica rispetto al volume d’affari generato dall’attività illecita.
Strumenti di coordinamento istituzionale e di strategia nazionale
Il decreto introduce un insieme di misure di carattere istituzionale e organizzativo che proiettano il recepimento della direttiva al di là della sola dimensione sanzionatoria, incidendo sull’architettura complessiva del sistema di prevenzione e contrasto alla criminalità ambientale.
In primo luogo, il decreto di recepimento istituisce presso la Procura Generale della Corte di Cassazione[1] un sistema di coordinamento e cooperazione tra le Autorità giudiziarie competenti in materia di reati ambientali. Il sistema coinvolge il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, i Procuratori Generali presso le Corti d’Appello e il Procuratore Nazionale Antimafia, con attribuzione al primo del compito di garantire il funzionamento del sistema e di elaborare linee-guida operative. Si tratta di un’architettura istituzionale che riprende, in parte, il modello già sperimentato nel settore della criminalità organizzata, adattandolo alle specificità della criminalità ambientale, caratterizzata da elevata mobilità territoriale e frequente intreccio con le organizzazioni mafiose. In tale contesto, il sistema di coordinamento assume una connotazione non meramente formale ma funzionale alla circolazione delle informazioni, alla condivisione di moduli organizzativi comuni e allo sviluppo di buone prassi operative, anche attraverso la creazione di una rete nazionale tra uffici requirenti, finalizzata ad assicurare uniformità nell’esercizio dell’azione penale e maggiore efficacia investigativa. Esso si inserisce, inoltre, nel solco delle esperienze già maturate nell’attuazione dell’art. 6 del D.lgs. n. 106/2006, valorizzando il raccordo tra Procure e il ruolo di impulso, monitoraggio e indirizzo della Procura Generale della Cassazione, anche mediante attività di segnalazione delle criticità, diffusione di protocolli organizzativi e promozione di iniziative formative e di coordinamento investigativo.
In secondo luogo, viene introdotto l’obbligo per il Parlamento di elaborare e pubblicare, entro il 21 maggio 2027, una strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali, soggetta a revisione e aggiornamento con cadenza triennale. La strategia dovrà definire obiettivi e priorità d’azione, identificare i ruoli delle autorità competenti, prevedere modalità di supporto operativo e formativo agli organi di polizia giudiziaria e alle magistrature, nonché adottare misure volte ad accrescere la consapevolezza della cittadinanza e degli operatori economici sui rischi connessi alla criminalità ambientale.
In questa prospettiva, la dimensione strategica si integra con quella operativa, ponendo le basi per un approccio sistemico fondato sull’interazione tra livelli istituzionali, sulla standardizzazione delle prassi e sul rafforzamento delle capacità tecniche e investigative degli operatori, anche attraverso il coinvolgimento di reti europee e di strumenti innovativi di analisi, inclusi quelli basati su tecnologie avanzate.
In ultimo, il decreto di recepimento disciplina la raccolta e trasmissione dei dati statistici sui reati ambientali, assegnando al Ministero della Giustizia il compito di inviare annualmente alla Commissione europea i dati relativi al numero di reati registrati, ai procedimenti penali avviati e archiviati, alle persone fisiche e agli enti coinvolti e alle sanzioni irrogate, nonché di pubblicare con cadenza triennale una sintesi di tali dati sul sito istituzionale. Tale obbligo risponde all’esigenza, sancita dall’articolo 21 della direttiva, di monitorare in modo sistematico l’effettività dell’applicazione delle norme penali ambientali, consentendo una valutazione continua dell’impatto del recepimento e l’adeguamento delle politiche di contrasto.
Anche sotto questo profilo, emerge l’esigenza di garantire l’omogeneità e la comparabilità dei dati, quale presupposto per una governance informata del fenomeno criminale ambientale e per l’individuazione tempestiva di criticità applicative e disomogeneità territoriali nell’esercizio dell’azione penale.
Valutazione d’insieme e prospettive applicative
Il decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2024/1203 si configura come un intervento normativo di ampia portata, che non si limita a soddisfare gli obblighi minimi imposti dal diritto europeo ma ambisce a ridisegnare in modo organico il volto del diritto penale ambientale italiano per i prossimi decenni.
L’ampliamento dell’oggetto di tutela alle dimensioni ecosistemiche e globali, l’introduzione di fattispecie incriminatrici inedite, la codificazione della nozione di abusività e il potenziamento degli strumenti di coordinamento istituzionale segnano un salto qualitativo rispetto all’assetto normativo emergente dalla l. n. 68 del 2015.
Nondimeno, l’intervento non è privo di tensioni sistematiche che la prassi applicativa sarà chiamata a sciogliere. Sul versante della responsabilità degli enti, la scelta di mantenere il sistema per quote in luogo del parametro del fatturato mondiale rischia di attenuare la portata deterrente del recepimento nei confronti delle grandi imprese transnazionali. Sul versante delle fattispecie incriminatrici, la tecnica del recepimento mirato – che privilegia la riformulazione delle norme esistenti rispetto alla creazione di fattispecie autonome – pone delicate questioni di coordinamento con le disposizioni previgenti e richiede un’attenta opera ermeneutica volta a preservare la tassatività del precetto penale.
[1] Si legga l’interessante parere della Procura Generale della Corte di Cassazione reso in sede di audizione dinanzi alla Commissione II Legislativa della Camera dei Deputati il 24/02/2026.
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