top of page

Tutela penale dell’ambiente: il Consiglio dei Ministri approva il decreto di recepimento della Direttiva (UE) 2024/1203

  • segreteria5426
  • 9 ore fa
  • Tempo di lettura: 2 min


Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo, lo schema di decreto legislativo di attuazione della Direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente, segnando un passaggio rilevante nel rafforzamento dell’apparato normativo di contrasto ai reati ambientali.

Il provvedimento – adottato su proposta del Ministro per gli affari europei Tommaso Foti e del Ministro della giustizia Carlo Nordio – si inserisce nel solco della più ampia strategia europea volta a contrastare un fenomeno sempre più pervasivo e transnazionale: la criminalità ambientale, oggi considerata una minaccia non solo per l’ecosistema ma anche per la salute pubblica e l’economia.

L’intervento normativo dà attuazione alla Direttiva europea che sostituisce le precedenti direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE, imponendo agli Stati membri di adeguare i propri ordinamenti entro maggio 2026, attraverso l’introduzione di sanzioni penali più efficaci, proporzionate e dissuasive.

Il decreto interviene in modo significativo sul Titolo VI-bis del codice penale, ampliando il perimetro delle condotte penalmente rilevanti e rafforzando il sistema sanzionatorio.

Tra le principali innovazioni si segnala:

  • Riformulazione del delitto di inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.), con estensione espressa della tutela anche all’habitat e introduzione di nuove aggravanti legate alla gravità del danno e alla dimensione dell’ecosistema coinvolto;

  • Introduzione del nuovo reato di commercio di prodotti inquinanti (art. 452-bis.1 c.p.), che punisce l’immissione sul mercato di beni il cui utilizzo provochi danni ambientali rilevanti;

  • Inasprimento delle pene in caso di morte o lesioni conseguenti ai reati ambientali (art. 452-ter c.p.), con aumento dei minimi edittali;

  • Definizione normativa del concetto di “abusività”, che ricomprende anche la violazione di normativa europea o autorizzazioni ottenute fraudolentemente;

  • Nuove circostanze aggravanti, tra cui il profitto rilevante e l’utilizzo di documentazione falsa.

Il legislatore ha scelto, in larga parte, una tecnica di integrazione delle fattispecie esistenti, valorizzando la struttura già ampia del delitto di inquinamento ambientale, capace di ricomprendere numerose condotte richieste dalla direttiva.

Particolarmente significativa è l’introduzione di nuove ipotesi di reato legate alla dimensione economica e commerciale:

  • Produzione e commercio di sostanze ozono-lesive;

  • Produzione e commercio di gas a effetto serra;

  • Commercio di prodotti inquinanti, con responsabilità estesa anche agli effetti indiretti derivanti dall’utilizzo dei prodotti.

Si tratta di un passaggio rilevante: il diritto penale ambientale si sposta da una logica meramente “repressiva dell’evento” a una logica di prevenzione lungo l’intera filiera produttiva e commerciale.

L’approvazione del decreto rappresenta un passaggio significativo nell’evoluzione del diritto penale ambientale italiano, sempre più orientato a recepire le istanze europee e a rispondere alla crescente complessità dei fenomeni criminali in materia ambientale.

Si consolida così un paradigma in cui la tutela dell’ambiente – oggi espressamente riconosciuta anche a livello costituzionale – si traduce in un sistema penale più articolato, capace di incidere non solo sulle condotte dannose, ma sull’intero ciclo economico che può generarle.

Un’evoluzione che segna il passaggio da una logica di reazione a una di anticipazione del rischio ambientale, in linea con i principi di precauzione e prevenzione che guidano il diritto dell’Unione europea.

 
 
 

Commenti


Non puoi più commentare questo post. Contatta il proprietario del sito per avere più informazioni.
N (no sfondo).png

© 2025 by Enrico Napoletano, Founder Studio Legale Napoletano StA a r.l.

Il marchio identificativo lo Studio Legale Napoletano StA a r.l. è registrato presso la Direzione Generale per la Proprietà Industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

bottom of page